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        <journal-title specific-use="original">Estudios Penales y Criminológicos</journal-title>
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      <issn publication-format="electronic">2340-0080</issn>
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        <publisher-name>Universidade de Santiago de Compostela</publisher-name>
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          <country>España</country>
          <email>sepinter@usc.es</email>
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      <article-id pub-id-type="art-access-id">10500</article-id>
      <article-id pub-id-type="doi">https://doi.org/10.15304/epc.47.10500</article-id>
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          <subject>Artículos doctrinales</subject>
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        <article-title>LE QUALIFICHE SOGGETTIVE PUBBLICISTICHE NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO PENALE ITALIANO DI FRONTE AI MODELLI IBRIDI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ALLA LUCE DEL PANORAMA NORMATIVO EURO-UNITARIO</article-title>
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          <trans-title>LOS CONCEPTOS PENALES GENERALES DE FUNCIONARIO PÚBLICO EN EL DERECHO PENAL ITALIANO FRENTE A LOS MODELOS HÍBRIDOS DE GESTÍON DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LA LUZ DEL MARCO NORMATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA</trans-title>
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          <trans-title>DEFINITIONS OF PUBLIC OFFICIAL IN THE ITALIAN CRIMINAL LAW SYSTEM AND HYBRID MANAGEMENT MODELS OF PUBLIC SERVICES, TAKING ACCOUNT OF EU LEGAL FRAMEWORK</trans-title>
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          <contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-0225-9641</contrib-id>
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            <surname>Scalia</surname>
            <given-names>Valeria</given-names>
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          <xref ref-type="aff" rid="aff-1-10500"><sup>1</sup></xref>
          <xref ref-type="corresp" rid="corr-1-10500"><sup>a</sup></xref>
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        <label><sup>1</sup></label>
        <institution content-type="original">Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Catania, Italia</institution>
        <institution content-type="orgname">Università degli Studi di Catania</institution>
        <institution content-type="orgdiv1">Dipartimento di Giurisprudenza</institution>
        <country country="IT">Italia</country>
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      <author-notes>
        <corresp id="corr-1-10500"><sup>a</sup> <email xlink:href="valeria.scalia@unict.it">valeria.scalia@unict.it</email></corresp>
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          <label>*</label>
          <p>Professoressa Associata di Diritto Penale - Dipartimento di Giurisprudenza – Università degli Studi di Catania – via Gallo, n. 24 – 95124 CATANIA – <ext-link ext-link-type="uri" xlink:title="enlace" xlink:href="https://www.lex.unict.it/docenti/valeria.scalia">https://www.lex.unict.it/docenti/valeria.scalia</ext-link>; <ext-link ext-link-type="uri" xlink:title="enlace" xlink:href="https://orcid.org/0000-0003-0225-9641">0000-0003-0225-9641</ext-link>; valeria.scalia@unict.it</p>
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      <pub-date date-type="collection" publication-format="electronic">
        <year>2025</year>
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      <pub-date date-type="pub" publication-format="electronic" iso-8601-date="2025-12-30">
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        <copyright-statement>Copyright © Universidade de Santiago de Compostela</copyright-statement>
        <copyright-year>2025</copyright-year>
        <copyright-holder>Universidade de Santiago de Compostela</copyright-holder>
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          <license-p>Artículo en acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Atribución-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)</license-p>
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      <abstract>
        <title>Riassunto</title>
        <p>Il presente lavoro esamina la disciplina penalistica delle qualifiche soggettive pubblicistiche e la sua applicazione da parte della giurisprudenza nell’ambito dell’ordinamento penale italiano, con particolare riguardo ai settori caratterizzati da commistioni di schemi gestori pubblici e privati. L’analisi tiene conto della normativa euro-unitaria in materia e di alcuni spunti comparatistici, suggerendo qualche proposta di riforma.</p>
      </abstract>
      <trans-abstract xml:lang="es">
        <title>Resumen</title>
        <p>Este artículo examina la legislación penal en lo que respecta a los conceptos penales generales de funcionario público y su aplicación jurisprudencial en el sistema penal italiano, con especial atención a los sectores caraterizados por una mezcla de esquemas de gestión pública y privada.</p>
      </trans-abstract>
      <trans-abstract xml:lang="en">
        <title>Abstract</title>
        <p>This essay aims at analysing Italian criminal legislation setting out the definitions of public official and person entrusted with a public service relevant to apply some criminal offences against public administration. It takes account of the interpretation of such definitions by courts. It investigates, in particular, the application of this legislation to sectors ruled by hybrid legal regimes, where it is difficult to distinguish between public and private areas. In this respect, the study takes into consideration the relevant EU legislation and some comparative data to propose some legislative reforms.</p>
      </trans-abstract>
      <kwd-group>
        <title>Parole chiave</title>
        <kwd>delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione</kwd>
        <kwd>definizione di pubblico ufficiale</kwd>
        <kwd>definizione di incaricato di un pubblico servizio</kwd>
        <kwd>regimi giuridici ibridi (aree pubblico-privato)</kwd>
        <kwd>Direttiva UE 2017/1371</kwd>
        <kwd>Proposta di Direttiva UE (COM) 2023/234</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="es">
        <title>Palabras clave</title>
        <kwd>Delitos de los funcionarios públicos contra la Administración pública</kwd>
        <kwd>conceptos penales generales de funcionario público</kwd>
        <kwd>regímenes legales híbridos (sectores público-privados)</kwd>
        <kwd>Directiva UE 2017/1371</kwd>
        <kwd>Propuesta de Directiva UE (COM)2023/234</kwd>
      </kwd-group>
      <kwd-group xml:lang="en">
        <title>Keywords</title>
        <kwd>criminal offences against public administration</kwd>
        <kwd>definition of public official</kwd>
        <kwd>definition of person entrusted with a public service</kwd>
        <kwd>hybrid legal regimes (public-private areas)</kwd>
        <kwd>EU Directive 2017/1371</kwd>
        <kwd>Proposal of EU Directive (COM) 2023/234</kwd>
      </kwd-group>
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    <sec sec-type="intro" id="sec-1-10500">
      <title>1. Considerazioni introduttive. Il perimetro dell’indagine</title>
      <p>La presente indagine intende delineare le coordinate legislative e applicative della qualifica di pubblico funzionario all’interno dell’ordinamento penale italiano, con particolare riguardo alla tutela della pubblica amministrazione (p.a.) e degli interessi finanziari dell’Unione europea (UE), nelle diverse declinazioni, previste dalla legislazione di riferimento, di pubblico ufficiale (p.u., art. 357 c.p.) e di incaricato di un pubblico servizio (i.p.s., art. 358 c.p.), tenendo conto dei più recenti indirizzi interpretativi emergenti dalla giurisprudenza nazionale, che si è progressivamente confrontata con le trasformazioni che hanno interessato i modelli di gestione dei servizi pubblici, caratterizzati sovente da una commistione di schemi gestori di diritto pubblico e di diritto privato, ma anche con l’esigenza di applicare le relative disposizioni interne operandone un’interpretazione conforme alla normativa sovrannazionale e internazionale in materia (in particolare, la Convenzione sulla protezione degli interessi finanziari<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-1-10500">1</xref></sup>, e la Direttiva 2017/1371/UE relativa alla lotta alla frode e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell’UE<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-2-10500">2</xref></sup>, la Convenzione sulla corruzione dei funzionari delle Comunità europee e degli Stati membri<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-3-10500">3</xref></sup>, la Convenzione penale del Consiglio d’Europa sulla corruzione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-4-10500">4</xref></sup>, la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-5-10500">5</xref></sup>, la Convenzione dell’OCSE sulla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-6-10500">6</xref></sup>)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-7-10500">7</xref></sup>.</p>
      <p>Va precisato che l’ordinamento italiano prevede espressamente un’altra figura, la persona esercente un servizio di pubblica necessità<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-8-10500">8</xref></sup>, originariamente destinata a rappresentare le ipotesi di esercizio privato di pubbliche funzioni, in relazione a servizi di pubblica necessità, che nell’impostazione tradizionale del codice era destinata ad intercettare quei soggetti operanti in settori diversi dal pubblico servizio, inteso nel senso di attività tipicamente propria della p.a., le prestazioni dei quali fossero connotate da riflessi di natura collettiva. La persona esercente un servizio di pubblica necessità, pertanto, è un privato che svolge un’attività di carattere privato in nome e per conto proprio, senza che venga instaurato un rapporto (ad esempio, di tipo concessorio) con la p.a.<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-9-10500">9</xref></sup>. In questi casi, secondo l’opinione prevalente nella dottrina penalistica, i soggetti privati svolgerebbero la propria attività sulla base di un’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-10-10500">10</xref></sup>.</p>
      <p>L’art. 322-<italic>bis</italic> del codice penale, infine, sulla base del principio di assimilazione, estende l’ambito di operatività di un numero ristretto di fattispecie incriminatrici, tassativamente previste<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-11-10500">11</xref></sup>, ai membri della Commissione europea, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia, della Corte dei Conti; ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello Statuto dei funzionari dell’UE; alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l’UE, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell’UE; ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l’UE; a coloro che negli Stati membri dell’UE svolgono funzioni corrispondenti a quelle dei p.u. e degli i.p.s.; ai giudici e ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale; a coloro che nell’ambito di organizzazioni pubbliche internazionali esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei p.u. o degli i.p.s.; ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un’organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali; a coloro che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei p.u. o degli i.p.s. nell’ambito di Stati non appartenenti all’UE, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’UE<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-12-10500">12</xref></sup>.</p>
      <p>La prospettiva comparatistica dimostra come sussistano notevoli difficoltà in numerosi ordinamenti giuridici nel tracciare una linea di confine sicuro tra attività pubblicistica e attività privatistica che, lungi dal rappresentare un dibattito meramente teorico, comporta l’applicazione di regimi sanzionatori anche notevolmente differenziati, se non addirittura l’impunità in determinati sistemi, in presenza di alcune circostanze.</p>
      <p>Profonde divergenze caratterizzano altresì i criteri in presenza dei quali possano dirsi sussistenti tali qualifiche, potendosi distinguere tra una concezione soggettiva<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-13-10500">13</xref></sup>, ancorata al rapporto di dipendenza del soggetto agente con lo Stato o altro ente pubblico, una concezione oggettiva<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-14-10500">14</xref></sup>, imperniata sull’effettiva attività concretamente svolta dal soggetto agente a prescindere dalla natura del rapporto (formale o di fatto) e dalla qualificazione giuridica dell’ente (pubblica o privata), e una mista, da intendersi nel senso che accanto alla previsione di definizioni, per lo più relative a funzionari nazionali (anche stranieri), ancorate al parametro oggettivo, si accompagna il ricorso al parametro soggettivo con riguardo a specifiche figure, sovente individuate attraverso il rapporto d’impiego con alcuni enti o istituzioni (come accade, ad esempio, in relazione ad alcuni funzionari europei o internazionali, laddove si fa riferimento al contratto o al loro inquadramento quali funzionari sulla base degli Statuti che regolano l’istituzione o l’ente di riferimento, come prevede, esemplificativamente, il predetto art. 322-<italic>bis</italic>), che rappresenta quella che ha trovato maggiormente applicazione nel panorama comparatistico europeo, tenendo conto dell’opera di armonizzazione intervenuta negli ultimi decenni su impulso dell’Unione europea, del Consiglio d’Europa, delle Nazioni Unite e dell’OCSE in questa materia, e della progressiva globalizzazione dei mercati, che ha determinato la transnazionalizzazione dei fenomeni corruttivi e di illegalità<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-15-10500">15</xref></sup>.</p>
      <p>Nel presente contributo, l’attenzione sarà concentrata sulla normativa e sulla prassi applicativa italiana, con particolare riguardo alla questione della sussistenza della qualifica di pubblico funzionario nazionale in relazione a modelli ibridi di gestione dei servizi pubblici o ad attività essenzialmente privatistiche, caratterizzate tuttavia dalla presenza di settori regolati in via pubblicistica, su cui la giurisprudenza italiana non ha avuto orientamenti sempre coerenti e univoci.</p>
      <p>In relazione alla funzione amministrativa in senso stretto e al servizio pubblico, le criticità relative ad enti formalmente pubblici ma sostanzialmente operanti in base ai regimi più disparati erano state già riscontrate prima della riforma introdotta dalla legge n. 86/1990 e derivavano dal fatto che tali enti operavano ora con atti amministrativi, esclusivamente con riguardo alla struttura organizzativa di tipo pubblicistico, ma con atti di diritto privato in relazione a determinati rapporti; ora avvalendosi in ogni caso e per ogni rapporto dei soli strumenti di diritto privato.</p>
      <p>In questi casi risultava particolarmente complessa la configurabilità delle qualifiche pubblicistiche, ove non si fosse voluto aderire a quell'orientamento che rinveniva un diretto - anche se non fondato su dati certi - collegamento tra ‘forma dell'ente pubblico’ e sussistenza della qualifica soggettiva, o ancora tra perseguimento di un interesse pubblico da parte dell'ente, ritenuto discendente da una partecipazione pubblica di maggioranza, e natura pubblica di tutte le attività e funzioni svolte dai soggetti operanti all’interno di tali enti<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-16-10500">16</xref></sup>. Ciò determinava evidentemente una dilatazione delle qualifiche pubblicistiche resa possibile anche dalla persistente resistenza della concezione soggettivistica<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-17-10500">17</xref></sup>, mascherata talvolta dietro apparenti interpretazioni rispettose del criterio oggettivistico, basata tendenzialmente sul rapporto di dipendenza con lo Stato, l'ente pubblico o concessionario<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-18-10500">18</xref></sup>.</p>
      <p>In questo marasma interpretativo l’unico criterio di delimitazione tra funzione pubblica e attività privata che rimaneva ancorato a parametri piuttosto solidi appariva quello della ‘disciplina’ della funzione o del servizio concretamente esercitati. Scelta alla quale si è ispirata la riformulazione delle disposizioni di cui agli artt. 357 e 358 c.p. nel 1990.</p>
      <p>Va sin d’ora precisato, tuttavia, che tale ancoraggio al parametro oggettivo-funzionale (oggettivo, a fronte dell’irrilevanza di un rapporto di dipendenza con l’ente pubblico, e funzionale, in quanto ancorato all’attività svolta concretamente dal soggetto agente) non ha risolto i problemi interpretativi caratterizzanti l’individuazione della qualifica di pubblico funzionario «agli effetti della legge penale». A tal riguardo, sembra opportuno richiamare la distinzione operata di recente dalla Corte di Cassazione, seguendo le riflessioni della dottrina penalistica sul punto, tra contrasti interpretativi e veri e propri mutamenti <italic>in malam partem</italic>, laddove i primi comportano la convivenza sincronica di divergenti indirizzi ermeneutici, che rendono avvertito il consociato sul possibile esito ondivago dell’operazione interpretativa; mentre i secondi presuppongono l’esistenza di una soluzione interpretativa consolidata, sulla quale è ragionevole ritenere che il consociato possa riporre un legittimo affidamento, e si risolvono in un contrasto che si verifica diacronicamente, ovvero in una ‘svolta’ ermeneutica successiva, in un mutamento ‘innovativo’, e non meramente ‘evolutivo’<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-19-10500">19</xref></sup>, che finisce per ampliare i margini applicativi della responsabilità penale, potendosi tradurre in forme di ‘retroattività occulta’<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-20-10500">20</xref></sup>.</p>
      <p>La stessa Suprema Corte sottolinea la diversità di situazioni, richiamando nel caso di mutamenti innovativi le esigenze di rispetto del principio di irretroattività, ovvero di prevedibilità in senso oggettivo secondo i parametri enunciati dalla Corte EDU<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-21-10500">21</xref></sup>, pur risolvendo l’esclusione della punibilità sul piano soggettivo/scusante dell’errore inevitabile sul precetto per evitare di assumere posizioni contrastanti con gli indirizzi espressi in precedenza dalla stessa Corte e dalla Corte Costituzionale, in punto di non equiparazione del mutamento giurisprudenziale sfavorevole ad una norma penale sopravvenuta che allarga la tipicità della fattispecie. È stato, tuttavia, condivisibilmente osservato in dottrina come sarebbe opportuno che la distinzione concettuale tra contrasti e mutamenti fosse portata fino in fondo sul piano applicativo, evitando di appesantire le posizioni dei consociati attraverso accertamenti concernenti il carattere inevitabile dell’errore, valutando la sussistenza di ‘segnali’ che rendessero prevedibile il mutamento, laddove si possa essere certi del carattere ‘innovativo’ dello stesso. In quest’ottica, le ipotesi di mutamento ‘innovativo’ andrebbero regolate in ossequio al principio di irretroattività, non sulla base di un’equiparazione della legge all’interpretazione (con inammissibili conseguenze sul piano della separazione dei poteri e della riserva di legge in materia penale), ma sulla base dei principi di garanzia che governano la materia penale, attribuendo maggiore rilievo alla posizione del consociato rispetto ai poteri statali. Gli altri casi di contrasti interpretativi, in parte fisiologici nell’ambito di applicazione delle disposizioni, dovrebbero essere valutati alla stregua del parametro della previdibilità/evitabilità soggettiva, verificando la possibilità dell’agente di conoscere il precetto penale, alla luce dell’art. 5 c.p., così come costituzionalmente riletto dalla sentenza della Corte cost. 364/1988<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-22-10500">22</xref></sup>.</p>
      <p>Laddove l’errore sia, invece, caduto su norme extrapenali che regolano i presupposti di attribuzione della qualifica soggettiva, in modo da tradursi così in un errore sullo stesso fatto che costituisce reato, potrà trovare applicazione la disciplina dell’errore su legge extrapenale (art. 47, co. 3, c.p.)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-23-10500">23</xref></sup>. Si tratta, tuttavia, di un itinerario interpretativo di rado percorso da parte della giurisprudenza, che, sulla base della tesi dell’integrazione della norma extrapenale nel precetto penale, tende ad applicare la disciplina dell’art. 5 c.p., nella lettura costituzionalmente orientata elaborata dalle pronunce della Corte costituzionale n. 364 e n. 1085 del 1988.</p>
      <p>Secondo la visione di una parte della dottrina, l’opera interpretativa sovente non si limita al processo di sussunzione del fatto concreto nel precetto precostituito, ma va a innestarsi nella pre-comprensione della fattispecie penale discendente dall’evoluzione dell’etica pubblica mediante regole di <italic>soft law</italic> o di prassi o di norme extrapenali di vario livello, così sovvertendosi la logica di fondo sottesa alla previsione di elementi normativi della fattispecie, posto che, in questi casi, «il disvalore penale deriva <italic>tutto</italic> dalla <italic>precomprensione etico-amministrativa</italic> insorta in epoca assai successiva alla introduzione della fattispecie penale»<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-24-10500">24</xref></sup>.</p>
      <p>Il confine tra ‘pubblico’ e ‘privato’ segna inoltre uno dei profili problematici dell’individuazione degli enti responsabili <italic>ex</italic> d.lgs. 231/2001, che all’art. 1, co. 2 e 3, identifica alcuni criteri di selezione degli enti soggetti alla predetta disciplina, caratterizzati, tuttavia, da una certa vaghezza definitoria, che ha determinato, anche in questo caso, indirizzi interpretativi non sempre convergenti<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-25-10500">25</xref></sup>. Analogamente a quanto accade in relazione alla sussistenza delle qualifiche pubblicistiche, la questione si pone sia con riguardo alla discussa attrazione nell’alveo applicativo della responsabilità 231 di enti privati privi di finalità lucrativa, sulla base della ritenuta incompatibilità logico-razionale rispetto alla <italic>ratio</italic> sottesa alla disciplina della responsabilità da reato degli enti, sia in relazione all’esclusione di tale attrazione per le società a partecipazione pubblica, nelle diverse declinazioni previste dal d.lgs. 175/2016<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-26-10500">26</xref></sup>, e, in particolare per le società <italic>in house</italic>, laddove ritenute equiparabili agli enti pubblici di cui al co. 3 dell’art. 1 del d.lgs. 231/2001<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-27-10500">27</xref></sup>. Si tratta di problemi assai interessanti, controversi e strettamente correlati ai profili che qui ci occupano, che non potranno, tuttavia, essere oggetto di disamina puntuale in questo lavoro.</p>
      <p>Il quadro normativo e applicativo emergente dall’analisi condotta rispetto agli aspetti concernenti le qualifiche pubblicistiche verrà testato rispetto alla nozione di pubblico funzionario nazionale accolta dalla recente proposta di direttiva europea contro la corruzione COM(2023) 234 final<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-28-10500">28</xref></sup>, per valutare le eventuali esigenze di modifica che dovrebbero ritenersi sussistenti, laddove la proposta dovesse essere adottata.</p>
    </sec>
    <sec id="sec-2-10500">
      <title>2. La nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini dell’applicazione dello statuto penale</title>
      <p>L’analisi che ci si appresta a svolgere muove da un concetto ampio di pubblica amministrazione, comprensivo dell’intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-29-10500">29</xref></sup>, che risulta accolta a ben vedere dalla formulazione dell’art. 357 c.p., emergente dalla legge n. 86/1990, che include nella definizione di pubblico ufficiale, agli effetti della legge penale, coloro i quali esercitano pubbliche funzioni legislative, amministrative e giudiziarie (p.a. in senso oggettivo), così determinandosi una sorta di equiparazione tra i concetti di pubblica amministrazione e di pubblica funzione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-30-10500">30</xref></sup>. Si tratta, in sostanza, dello Stato e degli altri pubblici agenti (p.a. in senso soggettivo), che agiscono in concreto per il soddisfacimento dei bisogni specifici della collettività<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-31-10500">31</xref></sup>.</p>
      <p>Un tale ampio concetto di pubblica amministrazione sarebbe inoltre maggiormente in linea con il principio di separazione dei poteri, da sempre ritenuto un cardine saldamente legato alla sussistenza di uno Stato di diritto fondato sul principio democratico, nonostante vi siano state voci critiche sul punto, che rinvengono nella scelta di accogliere una nozione omnicomprensiva di pubblica amministrazione il malcelato retaggio di logiche autoritarie invalse in epoca fascista, delle quali avrebbe risentito il Codice Rocco<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-32-10500">32</xref></sup>.</p>
      <p>Tali dubbi in merito al possibile uso distorto in termini autoritativi di una nozione ampia di pubblica amministrazione, con riguardo all’applicazione dello statuto penale di quest’ultima, potrebbero essere superati, <italic>rebus sic stantibus</italic>, facendo riferimento ai principi enunciati dalla Costituzione italiana, in particolare nell’art. 97, che ha segnato, come è noto, il passaggio da una concezione fondamentalmente autoritaria della pubblica amministrazione, logico precipitato politico-amministrativo delle scelte del regime fascista che ispirano il Codice Rocco con riguardo a tali profili  - inevitabilmente collegata al carattere meramente sanzionatorio del diritto costituzional-amministrativo attribuito al diritto penale - ad una logica democratica che si traduce in una diversa concezione della pubblica amministrazione e dei suoi rapporti con i consociati<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-33-10500">33</xref></sup>.</p>
      <p>In questa rinnovata visione della pubblica amministrazione, essa assurge ad oggetto di protezione del diritto penale non più nella sua dimensione statica, ossia di organizzazione di cui va salvaguardato il prestigio, ma piuttosto nella sua dimensione dinamica, ovvero dei processi funzionali nei quali essa si estrinseca per il perseguimento degli interessi pubblici e che rappresentano lo strumento attraverso cui essa si rapporta ai consociati<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-34-10500">34</xref></sup>, in relazione a tutte le sue articolazioni.</p>
      <p>Tale concezione costituzionalmente orientata trova oggi conferma anche nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che, posto nel Titolo V dedicato alla cittadinanza, conferisce ai cittadini europei il diritto ad una buona amministrazione, corroborando, quindi, l’inversione di prospettiva rispetto ad una concezione autoritaria e paternalistica, sulla base della quale è lo Stato (in posizione sovraordinata rispetto al cittadino) ad elargire servizi, e affermando, di contro, l’esigenza di «un’amministrazione efficiente e servente gli interessi dei cittadini non più sudditi ma soggetti <italic>optimo jure</italic>, provocando così una vera e propria democratizzazione dei rapporti tra p.a. e cittadini»<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-35-10500">35</xref></sup>.</p>
      <p>L’accoglimento di un’impostazione omnicomprensiva di pubblica amministrazione, tuttavia, è stato di recente nuovamente messo in discussione con particolare riguardo alla configurabilità di alcune fattispecie incriminatrici, nella specie quelle corruttive, da parte di soggetti che esercitano la funzione legislativa, auspicandosi l’introduzione di una fattispecie <italic>ad hoc</italic> con riguardo ai titolari di mandati elettivi<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-36-10500">36</xref></sup>, soluzione che in altri ordinamenti è andata incontro ad alcune difficoltà applicative e che richiederebbe un saldo ancoraggio ai principi di offensività e sufficiente determinatezza<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-37-10500">37</xref></sup>, ovvero prevedendo un sistema organico di circostanze aggravanti e attenuanti in relazione alle ipotesi corruttive già esistenti<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-38-10500">38</xref></sup>.</p>
      <p>In effetti, pare di dover riconoscere che le diverse prerogative e modalità di esplicazione delle funzioni rientranti nel concetto ampio di pubblica amministrazione comportino un diverso atteggiarsi dei beni giuridici ritenuti meritevoli di protezione dai reati contro la pubblica amministrazione in relazione alle diverse funzioni<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-39-10500">39</xref></sup>, e anche, con particolare riguardo alla funzione giudiziaria e legislativa, «una connotazione tipologica legata al loro inquadramento in specifici settori ordinamentali, che si riflette immediatamente sulle persone che ne sono titolari»<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-40-10500">40</xref></sup>.</p>
    </sec>
    <sec id="sec-3-10500">
      <title>3. Il rinnovato quadro normativo italiano in materia di contratti pubblici</title>
      <p>Come anticipato nel paragrafo precedente, si è assistito negli ultimi decenni ad un’evoluzione notevole dell’<italic>agere</italic> della pubblica amministrazione, caratterizzato in particolare dalla progressiva commistione degli schemi pubblici e privati di regolazione (come ad esempio, partenariato pubblico-privato, <italic>project financing</italic>, ecc.), in omaggio ai principi di auto-organizzazione amministrativa rispetto all’esecuzione dei lavori e alla prestazione di beni e servizi (attraverso l’autoproduzione, l’esternalizzazione e la cooperazione), all’autonomia contrattuale e negoziale (con riflessi anche nella fase dell’aggiudicazione)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-41-10500">41</xref></sup>.</p>
      <p>I processi di privatizzazione e la progressiva trasformazione del modo di svolgimento dell’attività amministrativa hanno richiesto un rapido adeguamento della normativa di riferimento, con particolare riguardo alle commesse pubbliche.</p>
      <p>In linea generale, la disciplina delle gare pubbliche tende a perseguire tendenzialmente tre scopi: presidiare l’imparzialità e la correttezza dell’attività amministrativa; garantire la concorrenza leale; assicurare la convenienza e l’efficienza dei contratti pubblici. È stato efficacemente rilevato come tale assetto sia ugualmente interessato dalla previsione di <italic>vincoli</italic> e <italic>obiettivi</italic>, la cui sinergia e <italic>prioritizzazione</italic> reciproca sono il frutto di scelte politiche, tradottesi in interventi legislativi di stampo divergente negli ultimi decenni sia a livello europeo, sia a livello nazionale<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-42-10500">42</xref></sup>. La tendenza più recente emergente sia dalle direttive europee del 2014 (23, 24 e 25), relative all’armonizzazione degli ordinamenti nazionali in materia di concessioni di servizi pubblici e di contratti e appalti pubblici nei settori ordinari e in quelli speciali<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-43-10500">43</xref></sup>, sia dal nuovo Codice dei contratti pubblici italiano, sembra volta ad escludere che solo rigide e formalistiche procedure - con bando assoluto di ogni forma di discrezionalità basato su un atteggiamento di sospetto e diffidenza rispetto all’operato dei pubblici funzionari - orientate a costituire vincoli per assicurare controlli sulla correttezza e l’imparzialità dell’operato dei funzionari, siano idonee a garantire l’efficienza e la migliore qualità delle opere, dei beni e dei servizi, oggetto delle concessioni o dei contratti. L’esperienza applicativa della legislazione precedente improntata a irregimentare quanto più possibile la discrezionalità mediante modelli procedurali rigidi e formalistici nella fase di aggiudicazione (con la previsione di specifici e dettagliati requisiti per i concorrenti, le offerte, le caratteristiche dell’oggetto delle concessioni, dei contratti o degli appalti, le modalità di esecuzione) aveva dimostrato numerose criticità - in particolare in relazione a rapporti di lunga durata che presupponevano investimenti importanti da parte degli aggiudicatari e che non consentivano pertanto alla committenza di interrompere facilmente tali rapporti - con riguardo alle fasi di esecuzione e di rinnovo di concessioni, contratti e servizi, rispetto alle quali erano sorti di frequente problemi di inefficienza, scarsa qualità delle opere e dei servizi, opacità e accordi collusivi<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-44-10500">44</xref></sup>.</p>
      <p>Sulla scorta di tale esperienza, nella legislazione europea e nazionale più recente appare privilegiata una prospettiva che tenga in adeguata considerazione anche gli obiettivi di risultato, di efficienza e di qualità, e che consenta un utilizzo responsabile della discrezionalità amministrativa. In quest’ottica, modelli procedurali più flessibili e maggiormente ispirati all’apertura al mercato, sono apparsi idonei a facilitare negoziazioni su oggetto, offerte, modalità di esecuzione, in particolare in settori nei quali esiste una rilevante asimmetria informativa tra committenza e potenziali partecipanti alle gare. Ciò non toglie, come avremo modo di precisare più avanti, l’esigenza di salvaguardare la trasparenza, la correttezza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, attraverso forme meno rigide di procedimentalizzazione soprattutto in alcuni settori<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-45-10500">45</xref></sup>.</p>
      <p>Nella disciplina nazionale, per tali ragioni, si è provveduto a rivestire di un ruolo visibilmente più importante gli <italic>obiettivi</italic>, enucleati nei principi del risultato, della fiducia, dell’accesso al mercato, mediante ripetute modifiche apportate al Codice dei contratti pubblici prima nel 2016, dal d.lgs. n. 50, e successivamente nel 2023, con il d.lgs. n. 36<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-46-10500">46</xref></sup>.</p>
      <p>Le disposizioni del nuovo Codice, non estendibili a tutta l’attività della pubblica amministrazione (come accade in relazione alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni) e applicabili specificamente alla materia delle commesse pubbliche, in materia di scelta del contraente sono ispirate da una maggiore flessibilità, al fine di imprimere un nuovo ruolo all’attività dell’amministrazione in grado di imporsi come soggetto innovatore o comunque promotore dell’innovazione, capace di progettare in collaborazione con i privati soluzioni non presenti sul mercato e di instaurare con tali soggetti <italic>partnerships</italic> ben diverse dai tradizionali rapporti contrattuali, in una complessiva ottica di verifica del risultato (principio del risultato, art. 1<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-47-10500">47</xref></sup>), più che di controllo della conformità, sulla base dei principi di fiducia e di reciproco affidamento (artt. 2 e 5), che informano la nuova fisionomia del codice dei contratti pubblici, seguendo le direttrici della normativa euro-unitaria in questa materia (art. 18 e considerando nn. 42-45 della Direttiva 2014/24/UE). Procedure considerate eccezionali nella logica tradizionale, quali il dialogo competitivo e il partenariato per l’innovazione (rispettivamente previste dagli artt. 74 e 75 del Codice)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-48-10500">48</xref></sup>, assumono una veste nuova su impulso della stessa normativa europea, essendo equiparate alle procedure tradizionali maggiormente vincolate (<italic>ex</italic> art. 70 dello stesso Codice), senza alcun onere di motivazione a carico della pubblica amministrazione in merito alla maggiore convenienza di tali procedure rispetto a quelle aperte e ristrette<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-49-10500">49</xref></sup>.</p>
      <p>Nella logica sottesa all’elaborazione del nuovo Codice la concorrenza è uno strumento che si accompagna al confronto competitivo nella realizzazione degli interessi della collettività e non è un fine (art. 1)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-50-10500">50</xref></sup>. Viene superata la presunzione che la tutela della concorrenza venga meglio realizzata imponendo procedimenti di gara più complessi e articolati o restringendo al massimo la discrezionalità amministrativa<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-51-10500">51</xref></sup>. Esiste, pertanto, una stretta interrelazione tra il principio del risultato e quello della fiducia (art. 2), che, a sua volta, è legato a doppio filo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa. In altre parole, la logica ispiratrice del Codice sembrerebbe implicare che il principio della fiducia, sul piano amministrativo, comporti l’assunzione piena di responsabilità da parte delle amministrazioni pubbliche (<italic>accountability</italic>) rispetto alle gare nell’osservanza non solo della legalità formale, ma anche tenendo sempre presente che ogni gara è funzionale a realizzare opere pubbliche (o ad acquisire beni e servizi) nel modo più rispondente agli interessi della collettività. L’aggancio della ‘fiducia’ alla legalità, trasparenza e correttezza dell’operato dell’azione amministrativa per il raggiungimento del miglior risultato possibile, dovrebbe fugare ogni dubbio in merito all’illegittimità di scelte discrezionali che tradiscano l’interesse pubblico sotteso ad una gara. Il raggiungimento di un tale risultato implicherebbe, pertanto, il superamento di ogni forma di inerzia e l’esercizio effettivo della discrezionalità, confidando nelle scelte e nelle valutazioni operate dalla p.a.. Nell’ottica di delineare con chiarezza il perimetro della responsabilità amministrativa la stessa disposizione definisce il concetto di ‘colpa grave’ nell’ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, come «la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l’omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell’attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell’agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto», escludendo, di contro, la violazione o l’omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti (art. 2, co. 3).</p>
      <p>La maggiore ampiezza del ricorso a schemi gestori diversificati all’interno dell’attività relativa alle commesse pubbliche emerge dalla formulazione dell’art. 12 del nuovo Codice dei contratti pubblici, laddove è previsto un rinvio esterno espresso, oltre che alla legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) in relazione alle procedure di affidamento, alle disposizioni del Codice civile con specifico riguardo alla disciplina della stipula del contratto e della fase dell’esecuzione, per quanto non espressamente previsto dallo stesso Codice. Va, a tal proposito, ricordato che i principi di buona fede e di tutela dell’affidamento, oltre ad essere espressamente sanciti dall’art. 5 del nuovo Codice con riguardo alla materia dei contratti pubblici, informano, più in generale, l’operato della pubblica amministrazione, la quale, ai sensi dell’art. 1, co. 2-<italic>bis</italic>, della legge n. 241/1990, non può esimersi, alla stregua di qualsiasi privato, dall’obbligo di tenere in ogni fase della sua attività, compresa quella precedente l’adozione di provvedimenti amministrativi, una condotta improntata ai fondamentali doveri di buona fede e correttezza nell’ambito delle relazioni che intrattiene con i terzi (art. 1337 c.c.), che divengono pertanto regole di responsabilità per il comportamento complessivamente tenuto. È stato osservato come tali disposizioni diano vita ad «un sistema in cui il benessere della società nel suo complesso, che è oggi il cuore del principio di buona amministrazione, venga realizzato in piena convivenza con il libero e controllabile esercizio della libertà di iniziativa privata» tutelata dall’art. 41 Cost. e dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lasciando al diritto privato di provvedere attraverso il meccanismo delle azioni concorrenziali alle negoziazioni private, nonché a quella forma di redistribuzione della ricchezza rispetto alla quale l’opera pubblica è strumentale<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-52-10500">52</xref></sup>.</p>
      <p>La commistione di modelli organizzativi diversificati nella gestione dei servizi pubblici emerge anche dalle previsioni del Codice che concernono i rapporti con gli enti del Terzo settore<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-53-10500">53</xref></sup>, in attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà orizzontale, laddove la p.a. appresti, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di co-amministrazione, privi di rapporti sinallagmatici<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-54-10500">54</xref></sup>, e fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con i privati. La <italic>ratio</italic> sottesa a tale impostazione mira a garantire un bilanciamento tra concorrenza e sussidiarietà orizzontale, nella stessa ottica già menzionata <italic>supra</italic> di superare la prevalenza assoluta della prima sugli altri valori parimenti protetti dalla Costituzione. Il metodo mediante il quale tale logica intende essere resa operativa è quello della coesistenza di due modelli organizzativi alternativi per l’affidamento dei servizi sociali, l’uno fondato sulla concorrenza, l’altro sulla solidarietà e sulla sussidiarietà orizzontale. Lo schema giuridico dei rapporti tra enti pubblici ed enti del terzo settore, che caratterizza il secondo modello, è quello dell’amministrazione condivisa, avulso dalla logica di mercato della corresponsione di prezzi e corrispettivi, presupposto delle pretese di concorrenzialità, e fondato, di contro, sulla caratterizzazione degli enti privati, quali estranei rispetto al mercato e alle finalità del profitto, e sulle finalità sociali delle attività da essi svolte, comuni a quelle degli enti pubblici, laddove la capacità di intervento dei privati, talvolta più rapida di quella degli enti pubblici, apporti un contributo di efficacia, efficienza e qualità dei servizi alla collettività.</p>
      <p>Le caratteristiche di tale schema giuridico hanno conseguenze sul regime applicabile agli affidamenti dei servizi sociali agli enti del terzo settore, rispetto al quale si è assistito ad un cambio di prospettiva sia sul piano euro-unitario che su quello nazionale, attraverso il riconoscimento di ampi spazi di sottrazione di esso al sistema della concorrenza e del mercato e alla stessa applicazione del Codice dei contratti pubblici<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-55-10500">55</xref></sup>. La procedura di affidamento è corredata, tuttavia, da una serie di garanzie, che riguardano sia la scelta degli enti ai quali affidare i predetti servizi, che deve essere operata nel rispetto dei principi di non discriminazione, trasparenza ed effettività, sia la predeterminazione dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti affidatari.</p>
      <p>In questo rinnovato quadro normativo andrebbero rilette le definizioni di p.u. e di i.p.s., di cui agli articoli 357 e 358 c.p., tenendo conto anche di quanto stabilito dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, adottato con il d.lgs. 175/2016, come ha sottolineato la Corte di Cassazione nella recente ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite concernente la configurabilità della qualifica di i.p.s. in capo al soggetto che svolge attività di consulenza presso il servizio BancoPosta di Poste italiane S.p.A., in relazione al risparmio postale (libretti e buoni fruttiferi postali)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-56-10500">56</xref></sup>. Annosa questione interpretativa che aveva già occupato la Suprema Corte negli anni ’80, in relazione agli operatori bancari, con esiti interpretativi totalmente divergenti a distanza di pochi anni (cfr. §§ 6 e 6.1).</p>
      <p>Occorre, tuttavia, tenere conto del <italic>caveat</italic> che alcuni autori hanno già messo in luce rispetto alla flessibilizzazione e alla <italic>de-procedimentalizzazione</italic> dei processi amministrativi, che, sul piano penalistico, pone in effetti il problema di conciliare l’esigenza di superare la c.d. <italic>burocrazia difensiva</italic>, causa del frequente immobilismo della macchina amministrativa, con il bisogno di sufficiente determinatezza del diritto penale<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-57-10500">57</xref></sup>.</p>
    </sec>
    <sec id="sec-4-10500">
      <title>4. Perdurante validità della scelta del criterio funzionale-oggettivo di attribuzione delle qualifiche pubblicistiche ed esigenze di riformulazione delle norme definitorie del codice penale nel rispetto dei principi di precisione e determinatezza</title>
      <p>I più recenti interventi di riforma che hanno interessato l’ordinamento italiano, con riguardo al sistema dei delitti dei p.u. contro la pubblica amministrazione, non hanno apportato modifiche alle disposizioni codicistiche relative alle qualifiche soggettive pubblicistiche, previste dagli articoli 357 e 358 c.p., che hanno mantenuto il criterio oggettivo-funzionale, quale presupposto di individuazione della sussistenza delle qualifiche, nonostante fossero state molte le voci in dottrina che ne auspicavano una riformulazione, a fronte delle interpretazioni giurisprudenziali particolarmente ampie (e per diversi profili discutibili).</p>
      <p>Sin dalla riforma introdotta dalla legge n. 86/1990, si è ritenuto, infatti, che il criterio funzionale-oggettivo, fortemente legato alla natura stessa dell’attività materialmente svolta dall’agente emergente dalla disciplina di quest’ultima<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-58-10500">58</xref></sup>, garantisse maggiori certezze in merito alla sussistenza delle qualifiche rispetto alla logica parzialmente soggettivistica che aveva dimostrato le sue insufficienze nella vigenza della disciplina precedente<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-59-10500">59</xref></sup>. Anche la limitazione della punibilità per le condotte di corruzione di cui all’art. 318 c.p., precedentemente riferita dall’art. 320 c.p. ai soli i.p.s., laddove rivestissero la qualità di pubblici impiegati, è venuta meno in seguito alla riformulazione della disposizione operata della legge 6 novembre 2012, n. 190, così eliminando ogni possibile riferimento, anche solo di carattere terminologico, al rapporto impiegatizio tra l’ente pubblico ed il soggetto agente ed alla concezione soggettiva, ad esso sottesa.</p>
      <sec id="sec-5-10500">
        <title>4.1. La pubblica funzione</title>
        <p>Secondo la formulazione attualmente vigente dell’art. 357 c.p., è pubblico ufficiale, agli effetti della legge penale, colui il quale svolge una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. Risulta pertanto espunto ogni riferimento, anche solo parziale o marginale, al rapporto di impiego o dipendenza del soggetto con l'ente pubblico, ai fini della sussistenza della qualifica pubblicistica in parola.</p>
        <p>Al fine di delineare la portata ed i limiti di tali concetti, risulta preliminarmente necessario valutare brevemente i beni giuridici alla protezione dei quali i delitti dei p.u. contro la p.a. sono volti.</p>
        <p>I principi di buon andamento ed imparzialità, insieme al principio di legalità, rappresentano infatti i canoni fondamentali che presiedono allo svolgimento della funzione pubblica (art. 97 Cost.), a prescindere dalla forma giuridica che essa assuma, in quanto finalizzata alla cura di interessi della collettività. Secondo il dettato costituzionale, inoltre, i cittadini a cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore (art. 54 Cost.).</p>
        <p>Secondo alcuni, in effetti, il buon andamento e l’imparzialità sarebbero modi di attuazione della legalità cui l’attività pubblica deve sempre informare la sua azione, in quanto il centro della protezione penale sarebbe rinvenibile appunto nel legale esplicarsi dei poteri pubblici<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-60-10500">60</xref></sup>.</p>
        <p>Tale concetto di legalità si declina diversamente in relazione alle differenti funzioni statali, nelle quali si articola la pubblica funzione, tenendo conto delle questioni precedentemente menzionate in merito alla persistente opportunità di ricondurre tutte le funzioni statali citate dall’art. 357 c.p in un concetto omnicomprensivo di pubblica amministrazione rilevante ai fini dell’applicazione dello statuto penale in prospettiva <italic>de iure condendo</italic> (cfr. § 2)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-61-10500">61</xref></sup>. La diversa declinazione comporta altresì la predisposizione di vincoli di diversa intensità, ma anche una differente compenetrazione della legalità nei concetti di buon andamento e di imparzialità, in relazione alle funzioni statali.</p>
        <p>Esclusivamente con riguardo alla funzione amministrativa in senso stretto, il rispetto del principio di legalità comporta una pressocché piena compenetrazione dei concetti di buon andamento ed imparzialità (art. 3 Cost.), in un rapporto di stretta interdipendenza funzionale (art. 97, co. 2, 3 e 4, Cost.), anche in relazione ai soggetti coinvolti (art. 98, co. 1, Cost.). Tali concetti, oggi, sono articolati nei principi di risultato, di fiducia, di accesso al mercato, di concorrenza, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, e di proporzionalità, previsti in materia di commesse pubbliche dal nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. § 3)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-62-10500">62</xref></sup>.</p>
        <p>Anche in relazione alla funzione amministrativa, tuttavia, la <italic>ratio</italic> che informa il nuovo Codice dei contratti pubblici e le precedenti riforme della p.a., concentrate sulla valutazione della <italic>perfomance</italic> delle stesse pubbliche amministrazioni, impone di accogliere un concetto di legalità che rifugga dalla staticità dell’attività strettamente vincolata.</p>
        <p>Con riguardo alla funzione giudiziaria, la legalità si esplica, sul piano dei soggetti coinvolti, nella soggezione dei giudici soltanto alla legge (art. 101, co. 2, Cost.), e nella garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura (art. 104, co. 1, Cost.); sul piano dello svolgimento della funzione, nell’attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo regolato dalla legge (art. 111, co. 1, Cost.) e nell’amministrazione della giustizia in nome del popolo (art. 101, co. 1). Esiste un legame di stretta compenetrazione tra legalità ed imparzialità, che assume connotati meno stringenti in relazione al buon andamento, pur nell’esigenza di garantire un’efficienza <italic>sostenibile</italic> del sistema della giustizia nell’ottica del rispetto dei principi del giusto processo, evidenziata dalle più recenti riforme del sistema della giustizia penale adottate con la legge delega n. 134/2021 e dai relativi decreti attuativi, in ossequio ai principi sanciti a livello europeo dalla Corte EDU e dalla Corte di Giustizia dell’UE.</p>
        <p>Con riguardo, infine, alla funzione legislativa, la soggezione alla legge e alla Costituzione è chiaramente deducibile dalla formulazione degli artt. 55 e ss. della Costituzione, sia in relazione ai soggetti coinvolti, che allo stesso svolgimento dell’attività (artt. 70 ss.). La compenetrazione con l’imparzialità va letta alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 65, 66 e 67 Cost., che condizionano alla legge la previsione di cause di incompatibilità, regolano la disciplina delle cause sopravvenute di ineleggibilità e incompatibilità e affermano la libertà di mandato dei parlamentari, quali soggetti rappresentanti dello Stato, ma anche e soprattutto dell’immunità funzionale, e dei limiti al suo esercizio, prevista dall’art. 68 Cost. Tale compenetrazione assume, pertanto, connotati peculiari rispetto alle altre situazioni precedentemente considerate. Il buon andamento appare invece assumere un ruolo maggiormente marginale.</p>
        <p>Oltre alla legalità, quale presupposto del buon andamento e dell’imparzialità, ciò che accomuna l’esercizio di tutte le funzioni pubbliche è il principio di responsabilità (<italic>accountability</italic>), che caratterizza in via generale l’agire pubblico, in ogni sua declinazione (legislativa, giudiziaria ed amministrativa), così come emerge anche dalla legge n. 241/1990 e dal nuovo codice dei contratti pubblici.</p>
        <p>In conclusione, la macro-nozione di ‘buon andamento ed imparzialità’ può essere interpretata quale espressione brachilogica di una serie di più specifici e meglio definiti micro-concetti, caratterizzati da maggiore concretizzazione e diversamente componibili sulla base della diversa funzione (legislativa, giudiziaria ed amministrativa) svolta.</p>
        <p>Nel presente lavoro ci occuperemo specificamente di alcune questioni interpretative maggiormente collegate alla pubblica funzione amministrativa, non potendo, di contro, addentrarci nei pur interessanti e controversi aspetti relativi alle funzioni legislative e giudiziarie, delle quali ci limiteremo a tracciare solo le coordinate essenziali.</p>
        <sec id="sec-6-10500">
          <title>4.1.1. La funzione legislativa</title>
          <p>Diversamente dalla funzione amministrativa, la cui esatta individuazione aveva comportato, già prima della riforma introdotta dalla legge n. 86/1990, notevoli difficoltà applicative, determinando il legislatore a delinearne una definizione nell’art. 357, co. 2, c.p. proprio con quell’intervento novellistico, la portata del concetto di funzione legislativa era sembrata più facilmente rinvenibile nell’esercizio delle funzioni collegate all’adozione delle leggi nazionali (anche costituzionali) e regionali<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-63-10500">63</xref></sup>, ovvero nell’attività diretta all’emanazione della legge, svolta dal Parlamento, ma anche dal Governo (con riguardo ai decreti legislativi e ai decreti legge) e dai Consigli regionali. Sono stati pertanto ritenuti pubblici ufficiali, che svolgono una funzione legislativa i parlamentari nazionali, i consiglieri regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, i membri del Governo, in relazione all’adozione di decreti legge e decreti legislativi. Secondo alcuni Autori, costituirebbe esercizio di funzione legislativa anche tutta l’attività regolamentare dei pubblici poteri<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-64-10500">64</xref></sup>, con una linea di demarcazione non sempre chiara con la pubblica funzione amministrativa.</p>
          <p>Di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di accogliere una nozione ampia di funzione legislativa, da correlare non solo alla partecipazione, nelle forme tipiche, disciplinate dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari, al procedimento di formazione delle leggi, ma più in generale allo svolgimento di quelle funzioni che spettano a chi assume la veste di parlamentare, che possono esercitarsi, sempre nel rispetto dei regolamenti e delle disposizioni di legge, sul versante delle funzioni di indirizzo politico, di ispezione e controllo, di impulso e garanzia, in quanto si tratta in generale di funzioni contrassegnate dal crisma dell’esercizio della sovranità, volte, sotto tale profilo, ad esplicare in modo omogeneo il mandato parlamentare<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-65-10500">65</xref></sup>.</p>
          <p>La giurisprudenza ritiene che la qualifica di pubblico ufficiale vada riconosciuta anche al Presidente del gruppo consiliare regionale, in quanto partecipa alle modalità progettuali e attuative della funzione legislativa, nonché alla procedura di controllo del vincolo di destinazione dei contributi erogati al gruppo medesimo<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-66-10500">66</xref></sup>. Tale impostazione interpretativa viene fondata sulla duplice natura giuridica del gruppo consiliare regionale, ritenuta, al pari di quella del gruppo parlamentare, privatistica limitatamente all’attività direttamente connessa alla matrice partitica dalla quale traggono origine, e pubblicistica, in rapporto all’attività che li attrae nell’orbita della funzione istituzionale del soggetto giuridico, assemblea parlamentare o regionale, nel cui ambito sono destinati ad operare<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-67-10500">67</xref></sup>. Con riferimento al primo piano di azione, i gruppi consiliari assumono una veste analoga a quella dei partiti politici di riferimento, allorché, invece, svolgono le attività strettamente correlate al funzionamento dell'assemblea regionale, assumerebbero una natura pubblicistica, partecipando, quali strutture interne agli organi assembleari, all’esercizio della funzione legislativa pubblica.</p>
        </sec>
        <sec id="sec-7-10500">
          <title>4.1.2. La funzione giudiziaria</title>
          <p>Esercitano tipicamente una funzione giudiziaria i magistrati ordinari (pubblici ministeri e giudici), amministrativi, militari, tributari, ma anche giudici di pace, giudici onorari, giudici della Corte costituzionale, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti. </p>
          <p>Secondo un indirizzo maggioritario in giurisprudenza, la funzione giudiziaria ricomprenderebbe anche lo svolgimento di attività strumentali o preparatorie rispetto all’effettiva prestazione di funzione giudiziarie in senso proprio. Esemplificativamente, quindi, espleterebbero una funzione giudiziaria (<italic>lato sensu</italic> intesa) cancellieri, ufficiali giudiziari, esperti che coadiuvano la polizia giudiziaria, periti e consulenti tecnici del giudice e del pubblico ministero, custodi ed amministratori giudiziari, testimoni<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-68-10500">68</xref></sup>, commissario per la vendita di cose pignorate, curatori fallimentari (art. 30 legge fallimentare), commissario giudiziale (art. 165 l.f.), commissario liquidatore (art. 199 l.f.), commissario straordinario dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.</p>
          <p>Come accennato con riguardo alla funzione legislativa, alcune attività svolte dai soggetti indicati nella nozione ampia di funzione giudiziaria potrebbero essere ricondotte alla funzione amministrativa, in presenza comunque di una disciplina pubblicistica e dei poteri tipici delineati dal comma 2 dell’art. 357 c.p.<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-69-10500">69</xref></sup>. In relazione a tali figure, inoltre, non è sempre agevole individuare la natura (pubblica o privata) della disciplina che regola le attività espletate, a seconda dell’accoglimento di una concezione <italic>atomistica</italic> o <italic>olistica</italic> del criterio oggettivo-funzionale, avente ad oggetto, rispettivamente, gli specifici atti compiuti dal soggetto ovvero l’attività complessiva da questi svolta<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-70-10500">70</xref></sup>, la soluzione interpretativa prescelta può essere opposta, come emerge dai contrapposti orientamenti che hanno riguardato l’inquadramento nella pubblica funzione o nel pubblico servizio di alcuni di tali soggetti<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-71-10500">71</xref></sup>.</p>
        </sec>
      </sec>
      <sec id="sec-8-10500">
        <title>4.2. La funzione amministrativa</title>
        <p>L’esatta individuazione della pubblica funzione amministrativa, che aveva posto diversi problemi interpretativi nella vigenza della disciplina precedente alla riforma del 1990<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-72-10500">72</xref></sup>, è stata espressamente indicata dal legislatore, che ne ha fornito una definizione più puntuale nel secondo comma dell'art. 357 c.p., seguendo in tal modo le indicazioni provenienti da una parte della dottrina, che pochi anni prima dell'intervento modificativo ne aveva proposto una riformulazione in termini assai simili a quelli poi delineati nelle disposizioni adottate dal legislatore<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-73-10500">73</xref></sup>.</p>
        <p>La scelta del legislatore del ‘90, tuttavia, per quanto teoricamente ancorata alla necessità di sopperire alle inefficienze ed incertezze applicative determinate dalla persistente applicazione da parte della giurisprudenza della concezione soggettivistica ai fini della verifica della sussistenza della qualifica soggettiva, venne fondata sulla disciplina, quale parametro per la verifica della sussistenza delle qualifiche pubblicistiche (<italic>delimitazione esterna</italic>). La disposizione prende, tuttavia, come punto di riferimento le <italic>norme di diritto pubblico</italic> e gli <italic>atti autoritativi</italic>, concetti che non avevano, sin dall’entrata in vigore della legge di riforma in esame, un’interpretazione univoca nell’ambito della stessa teoria generale del diritto, con la conseguenza di determinare esiti interpretativi controversi, nonché talvolta il recupero da parte della giurisprudenza di parametri di matrice soggettivistica per supplire alle carenze dei criteri indicati dalle disposizioni vigenti<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-74-10500">74</xref></sup>. D'altro canto, è stato correttamente rilevato come l’ancoraggio della linea di demarcazione tra attività pubblica e attività privata anche agli <italic>atti autoritativi</italic> (accanto alle <italic>norme di diritto pubblico</italic><sup><xref ref-type="fn" rid="fn-75-10500">75</xref></sup>) sia particolarmente problematico, in quanto essi rappresentano solitamente una manifestazione della funzione pubblica, piuttosto che un criterio di disciplina di essa, come si evince dallo stesso comma 2 dell'art. 357 c.p., ove si annoverano i poteri autoritativi tra i criteri distintivi della pubblica funzione dal pubblico servizio (<italic>delimitazione interna</italic>)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-76-10500">76</xref></sup>. In altre parole, a prescindere dalla soluzione ermeneutica preferibile del parametro degli ‘atti autoritativi’ in chiave alternativa, cumulativa, specificativa, pleonastica, ci sembra di poter rilevare come, trattandosi di parametro comune al pubblico servizio, esso denoti quanto meno l’esigenza che si tratti di funzioni o servizi nei quali si riflette in maniera oggettiva la riferibilità o l’attribuibilità degli stessi allo Stato o a enti pubblici, sulla base di una regolamentazione all’uopo adottata, anche laddove tali funzioni o servizi siano esercitati da soggetti privati.</p>
        <p>Poco pacifica risulta altresì l'interpretazione dell’inciso che rappresenta l’<italic>incipit</italic> del comma 1 dell'art. 357 c.p., reiterato poi dal comma 2, ‘<italic>agli effetti della legge penale</italic>’, in quanto secondo alcuni esso rappresenterebbe la dimostrazione che il legislatore abbia voluto attribuire alla nozione di p.u. prevista dal codice penale una caratterizzazione del tutto autonoma rispetto ai possibili riferimenti al riguardo contenuti nell'ambito del diritto amministrativo, sganciando dunque tale nozione da parametri e criteri elaborati in tale sede<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-77-10500">77</xref></sup>. Di contro, altri ritengono che la nozione di pubblico ufficiale si riempia di significato pur sempre facendo riferimento al diritto amministrativo e che il predetto inciso vada semplicemente inteso nel senso che siffatta nozione ha valore ed efficacia per tutto il diritto penale<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-78-10500">78</xref></sup>. A nostro avviso, alla clausola predetta va attribuita una funzione duplice. Da una parte, essa perimetra lo spettro applicativo delle definizioni di p.u. e i.p.s., estendendolo all’intera disciplina penalistica (codice penale e legislazione complementare). Dall’altra, essa rappresenta un varco interpretativo all’ingresso di concetti propri di altri rami dell’ordinamento, in particolare del diritto amministrativo, con funzione <italic>trasformativa</italic> in relazione alle esigenze di tutela proprie del diritto penale (c.d. concezione relativistica)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-79-10500">79</xref></sup>.</p>
        <p>Come è noto, la qualifica di p.u. risulta connotata, ai sensi dell’art. 357 c.p., da una serie di poteri, che contribuisce a tracciare una linea di demarcazione <italic>interna</italic> tra pubblica funzione e pubblico servizio. Tali poteri consistono in particolare nella formazione e manifestazione all’esterno della volontà dell'ente<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-80-10500">80</xref></sup>, ovvero nell’esercizio di facoltà autoritative o certificative. Si tratta di criteri d’individuazione della pubblica funzione da considerare in via alternativa e non cumulativa, come precisato dallo stesso legislatore nel 1992 (con legge n. 181), con un apposito intervento modificativo della formulazione originariamente introdotta dalla legge 86/1990, sostituendo la congiunzione ‘e’ con la disgiuntiva ‘o’, e come affermato ormai tendenzialmente dalla dottrina, nonché dalla giurisprudenza maggioritarie.</p>
        <p>L'esatta individuazione delle caratteristiche che contraddistinguono tali poteri rappresenta un punto di partenza indispensabile ai fini di una definizione precisa dei contorni della figura residuale dell’i.p.s. In altre parole, solo in presenza di una delimitazione precisa dei poteri tipici che connotano la qualifica di pubblico ufficiale, si potrà tentare di delineare in maniera altrettanto definita il perimetro applicativo della qualifica d’incaricato di pubblico servizio, che si connota in negativo rispetto alla figura del pubblico ufficiale, ossia per la mancanza dei poteri tipici di quest’ultimo. Per tale ragione essa rappresenta spesso una figura contenitore nell'ambito della quale la giurisprudenza tende a far confluire anche situazioni nelle quali difficilmente possono rinvenirsi i parametri richiesti dalle disposizioni vigenti.</p>
        <p>L'interprete, infatti, oltre a trovarsi nella difficoltà preliminare di accertare se il contesto nel quale il soggetto agente svolge la sua specifica attività sia di natura pubblicistica o privatistica, dovrà altresì verificare se questi sia titolare dei poteri indicati dall’art. 357, comma 2, c.p. al fine di stabilire se si tratti di p.u. o i.p.s.</p>
        <p>Volendo definire nel particolare i poteri che caratterizzano dunque la figura del p.u. e facendo in primo luogo riferimento alla formazione e manifestazione della volontà dell'ente, si tratta di attività di carattere deliberativo che concernono la vita stessa e la gestione dell’ente, nonché della facoltà di esternare la volontà dell’amministrazione così formatasi nei confronti dei terzi estranei all'ente in nome e per conto di quest'ultimo. Risulta particolarmente complessa la ricostruzione interpretativa della locuzione delineata dall’art. 357, comma 2, in quanto essa non precisa in che termini e in che misura una certa attività possa considerarsi rilevante ai fini della formazione della volontà dell'ente, così lasciando spazio a soluzioni applicative che consentono di qualificare come attività idonee a far ritenere sussistente la qualifica di p.u. in capo ad un determinato soggetto anche attività meramente preparatorie, istruttorie e del tutto prodromiche rispetto all’effettivo momento deliberativo dell’ente. In tal modo, in particolare ad opera della giurisprudenza, si sono affermati indirizzi ermeneutici in base ai quali attività poste in essere da consulenti, segretari o componenti dello staff di consiglieri di pubblici ufficiali, membri di organi dell'ente con funzioni deliberative che di fatto esercitano il potere di formare e manifestare la volontà dell'organo a cui appartengono, siano stati ritenuti anch'essi pubblici ufficiali, sulla base del rilievo che i loro contributi fossero comunque strumentali – sebbene in una fase preliminare – all'esercizio di poteri deliberativi dell'ente. Va altresì sottolineato come spesso una tale conclusione interpretativa sia stata fondata sul presupposto del mero rapporto di dipendenza del soggetto da un ente disciplinato da norme di diritto pubblico, in tal modo svilendo nei concreti risvolti applicativi la concezione oggettivistica della qualifica di p.u.. Per tale ragione e nella predetta ottica di delineare nel modo più definito possibile i poteri del pubblico ufficiale per consentire una più agevole delimitazione con la figura dell’i.p.s. e, più in generale, per limitare le interpretazioni eccessivamente estensive di tali qualifiche e conseguentemente dei reati dei p.u. contro la p.a., pare da condividere l’opinione di quella parte della dottrina che propone una rilettura della locuzione prevista dal comma 2 dell’art. 357 in chiave restrittiva, nel senso di limitarla alle sole ipotesi in cui il soggetto agente abbia prestato un contributo altamente rilevante, se non determinante<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-81-10500">81</xref></sup>, nell’<italic>iter</italic> deliberativo che ha portato alla formazione di una certa volontà dell’ente, in tal modo escludendo dal novero delle attività suscettibili di essere ricomprese nella predetta locuzione tutti quei contributi del tutto strumentali e prodromici rispetto all’effettivo esercizio del potere deliberativo prestati da soggetti non titolari in prima persona di tale potere<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-82-10500">82</xref></sup>.</p>
        <p>L'art. 357 c.p., comma 2, riviene un ulteriore criterio di differenziazione tra la pubblica funzione ed il pubblico servizio nella titolarità e nel conseguente esercizio di poteri autoritativi, che rappresentano la manifestazione del potere d’imperio della pubblica amministrazione nei confronti dei privati cittadini e consistono nell'adozione di atti e provvedimenti che comportano una modificazione nella sfera giuridica di terzi soggetti a prescindere da un loro consenso, manifestando così la posizione di supremazia dell’amministrazione pubblica. Tali poteri, di natura evidentemente coercitiva, possono estrinsecarsi tipicamente nell'arresto o nelle potestà di contestazione e sanzionatoria della pubblica amministrazione. Tuttavia, la predetta definizione lascia presagire un ambito di applicazione più ampio, ricomprendente anche ulteriori atti o provvedimenti che abbiano l’effetto di determinare unilateralmente una modificazione nello <italic>status</italic> soggettivo o oggettivo del privato<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-83-10500">83</xref></sup>.</p>
        <p>Infine, l’ulteriore potestà tipicamente conferita alla pubblica funzione risulta quella certificativa, che attribuisce al soggetto titolare la facoltà di conferire a determinati atti o provvedimenti una particolare efficacia probatoria, anche non fidefacente o di vidimazione nei confronti dei terzi estranei alla pubblica amministrazione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-84-10500">84</xref></sup>. Mediante l'esercizio dei poteri certificativi, in altre parole, si attribuisce a taluni atti un'efficacia probatoria rafforzata (come, ad esempio, la veridicità di taluni fatti fino a querela di falso)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-85-10500">85</xref></sup>.</p>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="sec-9-10500">
      <title>5. Il pubblico servizio: la difficile definizione nell’ambito dell’ordinamento penale italiano</title>
      <p>Se l’interpretazione della nozione di p.u. ha posto numerose difficoltà anche con riguardo alla precisa individuazione dell’ambito di estensione dei poteri conferiti ai soggetti titolari di tale qualifica, maggiori problemi applicativi ha certamente sollevato la definizione della figura di i.p.s., che, diversamente dalla prima, non contiene indicazioni in positivo in merito alle caratteristiche che debbano connotarla. In altre parole, il legislatore ha semplicemente reso esplicito ciò che l’i.p.s. non è<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-86-10500">86</xref></sup>, delineando dunque una figura che icasticamente potremmo definire a contrasto bianco-nero, ove i contorni della definizione dovrebbero chiarirsi (rendendo visibile la figura in bianco), solo attraverso il <italic>limitato riempimento</italic> delle parti rimanenti dell’immagine (in nero).</p>
      <p>Secondo la ricostruzione dell’art. 358 c.p., agli effetti della legge penale, il pubblico servizio risulta disciplinato nelle stesse forme della pubblica funzione (norme di diritto pubblico e atti autoritativi), ma, da una parte, è privo dei poteri tipici che connotano la stessa pubblica funzione e, dall’altra, non può concretarsi in mansioni d’ordine o in prestazioni d’opera meramente materiale. Anche con riguardo all’i.p.s. il legislatore del 1990 ha privilegiato il criterio oggettivo-funzionale, utilizzando la locuzione ‘a qualunque titolo’ ed eliminando ogni riferimento, contenuto nel vecchio testo dell'art. 358 c.p., al rapporto di impiego con lo Stato o altro ente pubblico<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-87-10500">87</xref></sup>.</p>
      <p>La vaghezza di tale formulazione, piuttosto carente sul piano della precisione e della sufficiente determinatezza, come è noto, ha dato vita a notevoli complicazioni interpretative frequentemente sfociate in una lettura estensiva della figura in esame da parte dell’interprete, principalmente preoccupato di non lasciare vuoti di tutela, con buona pace tuttavia dei principi di legalità, frammentarietà e determinatezza del diritto penale.</p>
      <p>Va d’altro canto considerato che la giurisprudenza si trova a dover svolgere un ruolo particolarmente delicato, dovendo riuscire non soltanto ad individuare con precisione, mediante sofisticati esercizi ermeneutici, con quali caratteristiche il legislatore abbia voluto connotare la qualifica di i.p.s., ma altresì ad adattarla alle mutate e progressivamente sempre mutevoli condizioni organizzative e strutturali della stessa pubblica amministrazione.</p>
      <sec id="sec-10-10500">
        <title>5.1. Svolgimento di mansioni d’ordine o di prestazioni d’opera meramente materiale: esclusione della qualifica di i.p.s.</title>
        <p>Prima di addentrarci nell’analisi della questione maggiormente dibattuta, relativa alla caratterizzazione normativa in termini pubblicistici dell’attività svolta dal soggetto agente, ai fini della sussistenza della qualifica di i.p.s., ci sembra opportuno dedicare qualche breve riflessione all’ambito applicativo del c.d. <italic>confine verso il basso</italic><sup><xref ref-type="fn" rid="fn-88-10500">88</xref></sup>, tracciato dall’art. 358 c.p., ovvero lo svolgimento di semplici mansioni d’ordine o di prestazioni di carattere meramente materiale. Una ragionevole applicazione di tale clausola di esclusione della qualifica di i.p.s. ha rappresentato, in tempi recenti, uno strumento interpretativo utile a definire meglio i contorni così sfumati di tale definizione.</p>
        <p>L’attribuzione della qualifica di i.p.s. richiede, infatti, che l’attività svolta dall’agente rappresenti un compito esecutivo, per l’adempimento del quale occorre un <italic>quid pluris</italic> rappresentato da un apporto intellettivo che conferisce alla prestazione eseguita il carattere dell’infungibilità<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-89-10500">89</xref></sup>.</p>
        <p>Si è infatti affermato come non rivesta la qualifica soggettiva di i.p.s. il soggetto che svolga attività caratterizzate dalla mancanza di poteri decisionali, dall’assenza di margini di discrezionalità<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-90-10500">90</xref></sup>. In tale contesto, mentre la sussistenza della qualifica è stata riscontrata in capo a soggetti operanti tanto nell’ambito di enti pubblici, quanto di enti di diritto privato, che siano titolari di funzioni di rilevanza pubblicistica caratterizzate dall’esercizio del potere di adottare in autonomia provvedimenti conformativi dei comportamenti dei destinatari del servizio, con i quali l’agente instaura una relazione diretta, tale qualifica è stata negata in relazione alla posizione di quei soggetti che, privi di mansioni propriamente intellettive, nel contesto delle strutture in cui operano, siano chiamati a compiere attività generiche materiali in esecuzione di ordini di servizio ovvero di prescrizioni impartite da superiori gerarchici<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-91-10500">91</xref></sup>.</p>
      </sec>
      <sec id="sec-11-10500">
        <title>5.2. La vexata quaestio della definizione del servizio pubblico nel settore del diritto amministrativo</title>
        <p>Il lavoro interpretativo della giurisprudenza penale con riguardo alla qualifica di i.p.s. risulta ulteriormente complicato dalla difficoltà di individuare una nozione positivizzata unitaria e condivisa di pubblico servizio nell’ambito del diritto amministrativo e di rinvenire i parametri ai quali riferirsi per accertarne la sussistenza, che risultano ancora controversi anche nella dottrina amministrativistica.</p>
        <p>Un’operazione sistematica di sintesi del lungo dibattito sviluppatosi in seno alla dottrina e alla giurisprudenza amministrativistica esula evidentemente dal perimetro di questa indagine<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-92-10500">92</xref></sup>.</p>
        <p>Qualche breve considerazione, tuttavia, su alcuni approdi ai quali le più recenti riflessioni sono giunte ci sembra utile nell’ottica di formulare qualche proposta sul piano dell’interpretazione del diritto vigente e sulle possibili prospettive di riforma.</p>
        <p>Occorre sin da subito premettere che le qualificazioni in termini di natura oggettiva o soggettiva delle concezioni esistenti con riguardo al pubblico servizio nell’ambito della dottrina amministrativistica non vanno ritenute corrispondenti a quelle che abbiamo più volte menzionato in relazione alle qualifiche soggettive pubblicistiche in ambito penalistico.</p>
        <p>Va altresì ulteriormente precisato che tali qualificazioni, anche nell’ambito del settore amministrativo, non sempre vengono concepite allo stesso modo. In altre parole, accade talvolta che gli studiosi del diritto amministrativo definiscano diversamente le concezioni oggettive, soggettive, miste, soggettive temperate, ingenerandosi, di conseguenza, confusione e disorientamento.</p>
        <p>Invero, tra i caratteri maggiormente qualificanti la nozione di servizio pubblico, è stata indicata la “convenzionalizzazione circa le attività riconducibili al servizio pubblico”, per evidenziarne la natura normativa, più che ontologica<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-93-10500">93</xref></sup>.</p>
        <p>Muovendo da tale presupposto di fondo, occorre sottolineare come, tradizionalmente, la caratteristica determinante di un servizio qualificabile in termini pubblicistici sia stata rinvenuta nel ruolo preponderante assunto dallo Stato (enti pubblici e varie p.a.) nel curare in modo concreto gli interessi della collettività, nella presa in carico da parte dello Stato della realizzazione di tali interessi (‘concezione soggettiva’). Posto questo nucleo comune, diversi orientamenti interpretativi hanno tentato di individuare elementi aggiuntivi, tali da rendere più agevole l’identificazione del servizio pubblico, rinvenendoli, di volta in volta, nell’assenza di note di carattere autoritativo (in contrapposizione alla pubblica funzione), nella strumentalità e accessorietà rispetto alla pubblica funzione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-94-10500">94</xref></sup>, nella produzione di beni e servizi o nell’erogazione di prestazioni-attività considerati di rilievo sociale da parte di un ente esponenziale, in esecuzione di disposizioni legislative puntuali o generali, che le attraggano tra i fini istituzionali dello stesso ente, che ne garantisce direttamente o indirettamente la realizzazione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-95-10500">95</xref></sup>.</p>
        <p>Da quest’ultima precisazione emerge come, quanto meno con riguardo alle posizioni più recenti, la prospettiva soggettivistica del servizio pubblico non implichi necessariamente una gestione diretta e in via esclusiva da parte della p.a., risultando conciliabile con situazioni, largamente rinvenibili nella prassi applicativa, nelle quali la gestione sia affidata a soggetti privati, pur permanendo un ruolo organizzativo in capo ai pubblici poteri in termini di garanzia della fruizione del servizio da parte della collettività.</p>
        <p>La questione definitoria del servizio pubblico è stata opportunamente riletta dalla dottrina amministrativistica in chiave costituzionalmente orientata, con esiti, tuttavia, non sempre univoci e convincenti.</p>
        <p>Sulla base del dettato costituzionale, infatti, da una parte, l’attività economica pubblica e privata può essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (art. 41, co. 3, Cost.), con un’equiparazione tra imprese pubbliche e imprese private, ammettendo tuttavia l’adozione di regimi particolari derogatori del regime comune in materia d’impresa, per consentire il perseguimento dei fini sociali. La libera iniziativa economica può essere limitata ove lo imponga il perseguimento di un fine sociale collettivamente riconosciuto, o possa arrecare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (art. 41, co. 2, Cost). Rispetto a tale impostazione che assegna al regime privatistico un ruolo preponderante, nel senso di rappresentare il regime ordinario (artt. 41 e 42 Cost.), l’art. 43 Cost., di contro, prevede una gestione, per lo più di natura pubblica, dei ‘servizi pubblici essenziali’ e di fonti di energia che abbiano carattere di preminente interesse generale, che può superare le ordinarie regole del mercato, prevedendosi a tal fine l’attribuzione di diritti esclusivi o speciali a favore di imprese o categorie di imprese. Tali ultimi casi possono riguardare, in particolare, settori nei quali vi è una scarsità di risorse (ad esempio, reti di trasmissione o infrastrutture), sottratte alla disponibilità dei privati per fini di sfruttamento economico, rispetto ai quali risulta necessario regolare l’accesso e l’uso, secondo un duplice obiettivo: a) assicurare la fruizione collettiva, diretta e indiretta, e il miglior sfruttamento, secondo criteri di efficienza e non discriminazione; b) evitare fenomeni di eccessivo consumo, potenzialmente pregiudizievole per le risorse e la loro qualità<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-96-10500">96</xref></sup>.</p>
        <p>Dalla ricostruzione di tale quadro normativo, ed in particolare dalla previsione dell’art. 43 Cost., muove un’impostazione antagonista rispetto a quella tratteggiata in precedenza, nota come ‘concezione oggettiva pura del servizio pubblico’, che sostiene come il testo costituzionale consenta, ma non esiga, la riserva o il trasferimento nel settore pubblico di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, cosicché detti servizi possono essere concretamente gestiti e forniti da imprese private, anche in assenza di uno specifico conferimento da parte della p.a.<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-97-10500">97</xref></sup>. La natura pubblica del servizio dovrebbe inferirsi, in tali casi, dalla sua finalizzazione ad utilità di carattere generale (fini sociali e ambientali) e dal suo indirizzo e coordinamento mediante programmi e controlli, ai sensi dell’art. 41, co. 3, Cost.<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-98-10500">98</xref></sup>.</p>
        <p>Una tale suggestiva e dotta ricostruzione è stata, tuttavia, criticata su diversi versanti. Ai nostri fini, sembra di particolare rilievo l’argomento che mette in discussione la lettura interpretativa univoca suggerita con riguardo alla formulazione dell’art. 43 Cost., in termini di riserva esclusiva allo Stato non solo della titolarità ma anche della gestione dei servizi ivi menzionati. In altre parole, si avrebbe una precomprensione della disposizione in esame nel senso dell’impossibilità di ricomprendervi situazioni nelle quali il servizio rimanga nella titolarità (e responsabilità) del soggetto pubblico, ma la gestione venga da quest’ultimo devoluta a un soggetto privato.</p>
        <p>In tali situazioni, vi sarebbero profili di coincidenza tra le due prospettive (oggettivistica e soggettivistica temperata) che potrebbero privare di rilevanza innovativa – quanto meno in parte – la previsione della concezione oggettiva pura.</p>
        <p>Un’applicazione del concetto di servizio pubblico in senso oggettivistico puro potrebbe inoltre estenderne eccessivamente l’ambito di operatività, laddove il riferimento ai poteri di indirizzo e coordinamento mediante programmi e controlli venisse riferito <italic>sic et simpliciter</italic> a tutte le attività di regolazione potenzialmente esplicabili da parte di un soggetto pubblico, comprensive anche di quelle disciplinate da disposizioni volte a garantire a tutti gli interessati di poter esercitare la libertà di iniziativa privata ad armi pari, di poter concorrere in un mercato rilevante. Il riferimento tradizionale operato dai primi fautori della concezione oggettivistica alla ‘programmazione’ mediante atti di indirizzo e controlli, invero, sottendeva una visione generale dei fenomeni economici orientata all’apprezzamento di incisivi interventi pubblici nell’economia per garantire i valori della solidarietà sociale e della crescita della persona umana, accompagnata da una certa diffidenza rispetto al mercato concorrenziale. In quest’ottica, pertanto, dovrebbero essere considerate le riletture più recenti del concetto oggettivistico di servizio pubblico, che ne propongono una definizione di taglio teleologico (realizzazione delle condizioni che consentono la piena esplicazione delle libertà e dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione) dalla scarsa capacità selettiva laddove riportata nel campo del diritto penale, in quanto idonea a ricomprendere attività soggette a regolazioni caratterizzate da diversi livelli di penetrazione dell’intervento pubblico, in mancanza di interventi definitori di matrice legislativa, lasciando pertanto un amplissimo margine di discrezionalità all’interprete.</p>
        <p>Sulla base di tali rilievi, è stata rivalutata da parte della dottrina amministrativistica una nozione di pubblico servizio caratterizzata non tanto dalla semplicistica proiezione sull’attività del carattere pubblicistico del soggetto che la esplica, quanto dalla sua finalizzazione alla soddisfazione di esigenze della collettività, “predisponendo mirati strumenti organizzativi volti ad assicurare il rispetto di precise modalità di gestione, che può essere affidata a privati, ferma restando la doverosità del regime, in cui si traduce l’interesse all’erogazione concreta di determinate prestazioni”.</p>
        <p>Tali problemi definitori relativi alla nozione di pubblico servizio hanno conosciuto un’ulteriore complicazione in seguito all’intervenuta privatizzazione di alcune attività precedentemente svolte e gestite dalla stessa pubblica amministrazione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-99-10500">99</xref></sup>, come il servizio postale, quello ferroviario, quello relativo alla somministrazione dell'energia elettrica, quello dei trasporti, avvenuta per lo più mediante la trasformazione in società per azioni e società a responsabilità limitata<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-100-10500">100</xref></sup> (in precedenza anche in enti pubblici economici<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-101-10500">101</xref></sup>) dei relativi enti preposti.  I problemi posti dalla privatizzazione (formale e sostanziale) di tali enti si sono maggiormente complicati in seguito alla progressiva liberalizzazione che ha interessato molti dei predetti settori, rispetto ai quali tradizionalmente le imprese pubbliche o le società a partecipazione pubblica detenevano il monopolio sia con riguardo all’erogazione o alla somministrazione di servizi e beni, sia in relazione alla costruzione e manutenzione degli impianti e delle infrastrutture necessari a garantire l’erogazione o la somministrazione degli stessi, aprendoli al mercato concorrenziale (si pensi al settore energetico e dei trasporti o a quello della telefonia)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-102-10500">102</xref></sup>. Tali fenomeni hanno comportato uno stravolgimento delle forme gestorie tradizionali delle attività affidate alla p.a, determinando, secondo alcuni, una vera e propria trasformazione di un’amministrazione di gestione in un’amministrazione di vigilanza e regolazione, con conseguente trasformazione dei regimi concessori in regimi autorizzatori e fungibilità della concessione amministrativa con moduli concessori convenzionali<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-103-10500">103</xref></sup>. In situazioni simili è diventato ancora più complesso scindere le aree soggette a disciplina pubblicistica, rispetto alle quali individuare le aree riconducibili alla pubblica funzione o al servizio pubblico, da altri segmenti di attività oggetto di una normativa essenzialmente privatistica.</p>
        <p>È stato acutamente rilevato come in un tale nuovo scenario emerge la necessità di distinguere ‘l’economico dal sociale’<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-104-10500">104</xref></sup>, ovvero “le attività che in quanto necessarie in un determinato assetto di vita della società devono essere rese ai cittadini nella forma di attività economiche (e a fronte di esse, il pubblico recede ai compiti di regolazione e controllo, come ad esempio l’individuazione dei costi di riferimento dei servizi, la redazione del piano economico-finanziario, la fissazione di indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi, la predisposizione di schemi di bandi di gara  o schemi di contratti tipo)” e, per converso, “le attività che non sono rese in forma economica”, in quanto non possono o si ritiene che non debbano essere prestate in tale forma, nell’ambito delle quali il pubblico continua, di frequente, a detenere il ruolo di operatore e gestore<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-105-10500">105</xref></sup>.</p>
        <p>Sulla base della normativa euro-unitaria,  il decreto legislativo n. 175/2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha definito quali <italic>servizi di interesse generale</italic> (SIG)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-106-10500">106</xref></sup>, “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni economiche differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l’omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale (SIEG)” (art. 2, comma 1, lett. h e art. 2, comma 1, lett. c, d.lgs. 201/2022), individuati nei “servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico sul mercato” (art. 2, comma 1, lett. i)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-107-10500">107</xref></sup>. Con particolare riguardo ai SIEG prestati a livello locale, il d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, all’art. 1, stabilisce principi comuni, uniformi ed essenziali (principi e condizioni anche di carattere economico e finanziario) per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell’accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti, nel rispetto degli artt. 14 e 106, nonché del Protocollo n. 26 del TFUE.</p>
        <p>I SIEG, per un verso, sono funzionali alla creazione di un mercato concorrenziale; per altro verso, costituiscono elementi essenziali per garantire la coesione sociale e territoriale e salvaguardare la competitività dell’economia europea, assicurando un maggiore potere di intervento degli Stati rispetto all’ordinario operare delle regole sulla concorrenza, in parziale e controllata deroga al divieto di aiuti di Stato.</p>
        <p>Sempre nell’ottica euro-unitaria, diversamente dai SIEG, i servizi non economici di interesse generale e i servizi socio-sanitari sono del tutto esonerati dal rispetto delle regole della concorrenza (art. 2 della direttiva 2006/123/CE), perché “sono essenziali per garantire i diritti fondamentali alla dignità e all'integrità umana e costituiscono una manifestazione dei principi di coesione e solidarietà sociale” (considerando n. 27) e si vuole, perciò, evitare che la liberalizzazione dei servizi possa incidere sul principio del servizio universale nell'ambito dei servizi sociali degli Stati membri (considerando n. 28).</p>
        <p>Secondo alcuni autori, vi sarebbe una sovrapponibilità piena tra la nozione euro-unitaria di SIEG e quella di servizio pubblico, anche a livello locale, di diritto interno<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-108-10500">108</xref></sup>. Di diverso avviso, sono altri studiosi, che attribuiscono al concetto di servizio pubblico un ambito semantico più limitato rispetto a quello di SIEG, caratterizzato proprio dall’intervento dei pubblici poteri, ovvero da un ruolo attivo della p.a. nel garantire la realizzazione degli obiettivi ricadenti nella responsabilità della stessa p.a., anche laddove essa non si occupi in modo diretto della distribuzione e produzione del servizio<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-109-10500">109</xref></sup>.</p>
        <p>A tale riguardo, in effetti, è possibile ravvisare diversi modelli di gestione dei SIEG, caratterizzati da differenti livelli di penetrazione dell’intervento pubblico, che vanno dalla mera regolazione, all’imposizione di obblighi di servizio, alla programmazione economica mediante indirizzi o controlli per fini sociali e ambientali, fino al modello ‘estremo’ del collocamento di un servizio fuori dal mercato<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-110-10500">110</xref></sup>.</p>
        <p>Il primo (regolazione) troverà applicazione laddove il mercato sia ritenuto idoneo a soddisfare i bisogni di servizi della collettività e l’intervento pubblico, piuttosto blando, abbia lo scopo di neutralizzare in via preventiva possibili rischi per il corretto operare delle regole concorrenziali (interventi pro-concorrenziali che servono a correggere eventuali asimmetrie nell’ottica di trovare un equilibrio tra le esigenze di soddisfazione degli interessi della collettività al servizio e gli obiettivi economici degli operatori).</p>
        <p>Laddove oggetto della prestazione sia un servizio di interesse generale caratterizzato dal principio di universalità, per il quale deve essere garantito, sulla base di una scelta politico-legislativa, “<italic>l'accesso di ciascuno, indipendentemente dalla situazione economica, sociale o geografica, ad un servizio di qualità specificata ad un prezzo abbordabile</italic>”, gli interventi pubblicistici possono variare, secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto degli specifici settori, del contesto e delle condizioni esistenti, in misura crescente fino all’<italic>extrema ratio</italic>, della collocazione di un servizio fuori dal mercato, che presuppone, pertanto, il fallimento del mercato, l’inadeguatezza della mera regolazione, e l’insufficienza di misure meno penetranti, come l’imposizione di obblighi di servizio pubblico in capo ad operatori privati o l’indirizzo e il coordinamento mediante programmi e controlli, richiedendo un ruolo determinante del potere pubblico, che si assume la responsabilità di fornire direttamente le prestazioni alla collettività, caratterizzate da una natura di per sé antieconomica.</p>
        <p>L’universalità, nel suo nucleo irriducibile, consiste in sostanza nell’accessibilità diffusa di determinate prestazioni satisfattive di bisogni collettivi primari e costituzionalmente garantiti, indipendentemente dalle condizioni sociali ed economiche dei singoli utenti e delle caratteristiche del territorio di riferimento, anche in deroga ai principi e alle regole del mercato, con caratteri di uguaglianza, continuità e abbordabilità sotto il profilo economico. Alla luce di tali caratteristiche, di solito, la trasposizione pratica dell’universalità presuppone un intervento pubblico per supplire al mercato, quando i prezzi delle prestazioni non potrebbero essere da tutti accessibili o località isolate sarebbero fuori dall’interesse economico degli imprenditori.</p>
        <p>L’universalità, tuttavia, non necessariamente attiene al regime organizzativo o economico, non precludendo, pertanto, una gestione concorrenziale, né impone un mercato monopolistico, in quanto il servizio universale si limita ad imporre il raggiungimento di un obiettivo, rappresentato dalla fruizione diffusa di prestazioni essenziali, a garanzia dei diritti degli utenti<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-111-10500">111</xref></sup>. Sul piano applicativo, la garanzia dell’universalità si può esplicare attraverso la previsione nei contratti di servizio di obblighi puntuali di garanzia e di comportamento in capo ai gestori del servizio, del tutto assenti negli altri campi del loro agire economico e riassunti nelle carte dei servizi pubblici.</p>
        <p>La consustanzialità tra carattere universale e servizio pubblico è affermata da alcuni autori che mettono in evidenza come il concetto di servizio universale servirebbe a focalizzare l’attenzione su elementi già inclusi nella nozione di servizio pubblico, si tratterebbe di un utile affinamento di quest’ultima<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-112-10500">112</xref></sup>. Si precisa ulteriormente che il servizio universale consiste in un insieme di obblighi già parte del servizio pubblico, conservati in un contesto diverso, liberalizzato<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-113-10500">113</xref></sup>.</p>
        <p>Altra caratteristica essenziale del servizio pubblico è rappresentata dalla doverosità, che determina l’obbligo assunto dall’amministrazione di garantire che il bisogno alla cui soddisfazione l’attività è diretta sia realizzato. Indipendentemente dalle modalità di gestione adottate, l’ente pubblico ha la responsabilità che il servizio pubblico sia effettivamente reso, dovendo garantire direttamente o indirettamente alla collettività la sua continuativa erogazione.</p>
        <p>Come accennato, le garanzie dell’universalità e della doverosità proprie del servizio pubblico possono essere assicurate attraverso la previsione di un sistema di obblighi di servizio pubblico incombenti sugli operatori economici e delle relative compensazioni, divenute necessarie in seguito alle liberalizzazioni che hanno interessato settori strategici, come quello del trasporto pubblico e quello energetico.</p>
        <p>Gli obblighi di servizio pubblico sono definiti dall’art. 2 del Regolamento CE/2007/1370 come le prestazioni che un operatore economico non si assumerebbe o non si assumerebbe nella stessa misura o alle stesse condizioni senza compenso, ove considerasse il proprio interesse commerciale. È stato definito come lo strumento di tutela in forma specifica delle esigenze collettive in relazione ad attività prestazionali, dapprima organizzate negli Stati membri alla stregua di servizio pubblico in senso stretto (spesso anche soggetto a gestione pubblica), e in seguito interessate da liberalizzazione.</p>
        <p>Sono state individuate due tipologie di obblighi di servizio pubblico. Una, di carattere generale, tendenzialmente legata a politiche di determinazione tariffaria. L’altra, di carattere individuale: si tratta di obblighi di cui sono destinatari singoli operatori economici, aventi contenuto analogo a quelli della tipologia generale, consistendo in vincoli attinenti a particolari caratteristiche qualitative e/o quantitative delle prestazioni oggetto del servizio (ad esempio, copertura del servizio in determinate fasce orarie o determinate tratte; utilizzo di materiale adeguato tecnologicamente; obbligo di disponibilità degli impianti; accantonamento di riserve economiche), oppure a specifiche condizioni economiche o tariffarie.</p>
        <p>Il rispetto di tali obblighi rappresenta una condizione necessaria per l’accesso ad alcuni mercati regolati e presupposto del rilascio di abilitazioni o di conseguimento di determinati vantaggi (compensazioni). Essi risultano definiti <italic>ex ante</italic> da provvedimenti di natura legislativa o amministrativa, sono oggetto di atti di sottoscrizione formale in ordine alla loro ottemperanza da parte dell’operatore economico e la loro violazione dà luogo all’applicazioni di sanzioni.</p>
        <p>In quanto agli strumenti giuridici idonei a trasferire la gestione di tali servizi agli operatori privati da parte del soggetto pubblico, si è assistito progressivamente ad una ‘depubblicizzazione’ della disciplina di riferimento. Se, tradizionalmente, lo strumento concessorio rappresentava il metodo consueto di delega della gestione di servizi pubblici ed esso risultava caratterizzato da una regolamentazione di stampo pubblicistico non solo nella fase dell’aggiudicazione, ma anche in quella dell’esecuzione. Più di recente, e in particolare in seguito all’adozione del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. § 3), la rigidità formale della scelta obbligata delle procedure di evidenza pubblica e la disciplina pubblicistica della fase esecutiva risultano fortemente ridimensionate<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-114-10500">114</xref></sup>.</p>
        <p>Nei contratti di servizio, che regolamentano puntualmente i rapporti tra concedente e concessionario, vengono trasposte le condizioni del servizio e le tariffe, definite prima della procedura ad evidenza pubblica, nonché gli impegni derivanti dal piano economico e dal progetto inerente allo svolgimento del servizio prestato dall’operatore economico aggiudicatario. Sulla natura giuridica di tale contratto di servizio la dottrina ha espresso orientamenti divergenti. Vi è chi ritiene che siano predominanti i profili pubblicistici<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-115-10500">115</xref></sup>; altri autori, invece, lo considerano uno strumento negoziale di esecuzione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-116-10500">116</xref></sup>. Per quanto concerne il contenuto dello stesso, esso si compone di una parte relativa alla definizione delle regole fondamentali di erogazione del servizio e di una parte meramente esecutiva di quelle regole.</p>
        <p>Si conferma così, sia a livello generale, che a livello locale, come il ruolo pubblico sia giocato tendenzialmente sui piani della pianificazione, della regolazione, del controllo, dell’individuazione degli obblighi di servizio, essendo invece l’intervento pubblico retrocesso dalla gestione diretta delle attività in favore del mercato regolato e della concorrenza.</p>
      </sec>
      <sec id="sec-12-10500">
        <title>5.3. La ricerca di indici rivelatori del pubblico servizio: l’incerta opera di tassativizzazione della giurisprudenza penale</title>
        <p>Nonostante sul piano strettamente penalistico, come evidenziato in precedenza, la qualificazione soggettiva dell’agente come p.u. o i.p.s. prescinda dalla nozione soggettiva creata per delimitare l’ambito di applicazione della disciplina dei contratti pubblici per la presenza degli indici di pubblicità dell'ente con riferimento alla definizione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica, “in quanto assume rilevanza più che la connotazione soggettiva pubblica dell’ente, quella oggettiva della natura dell'attività svolta, con la conseguenza che la qualità di servizio pubblico viene ad essere correlata a due requisiti essenziali, quello teleologico della finalità di interesse generale dell'attività svolta, e quello normativo, della previsione di una disciplina di carattere imperativo che, in ragione della rilevanza di interesse generale dell'attività svolta, ne disciplini le modalità di svolgimento con stringenti limiti all'autonomia privata allo scopo di salvaguardare il prevalente interesse generale rispetto a quello privato”<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-117-10500">117</xref></sup>, l’esame condotto in precedenza può fornire, a nostro avviso, un contributo euristico rilevante per delineare meglio i contorni del concetto di servizio pubblico e, conseguentemente, anche della qualifica penalistica di i.p.s.</p>
        <p>Come accennato, l’incertezza definitoria concernente la nozione di pubblico servizio nello stesso settore amministrativistico non poteva che avere ripercussioni anche sull’applicazione delle norme penalistiche regolanti le qualifiche pubblicistiche da parte della giurisprudenza penalistica sin dall’epoca precedente alla riforma del 1990. Il dibattito in parola aveva conosciuto, infatti, come è noto, un momento particolarmente intenso con riguardo alla questione del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo agli operatori bancari, che aveva visto pronunciarsi la Corte di Cassazione a sezioni unite in modo diametralmente opposto a distanza di pochi anni<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-118-10500">118</xref></sup>.</p>
        <p>Nell’ambito penalistico, al fine di individuare la linea di demarcazione <italic>esterna</italic> tra attività pubblica e attività privata, si è ritenuto di frequente che la sussistenza di un rapporto concessorio, ovvero la presenza di un provvedimento di concessione per la gestione di servizi pubblici da parte di soggetti o enti privati, desse luogo ad un’ipotesi certa di servizio pubblico, proprio per la spiccata natura pubblicistica del provvedimento di concessione, con conseguente applicazione dello statuto penale della pubblica amministrazione. La giurisprudenza, infatti, quanto meno nelle pronunce più risalenti, tendeva a ricondurre le attività svolte in costanza di una concessione dell'ente pubblico a favore di una società o comunque di un ente imprenditoriale al paradigma pubblicistico, senza richiedere al contempo una verifica concernente la singola attività o mansione svolta dall'agente ai fini del riconoscimento in capo a questi della qualifica pubblicistica, purché si trattasse di attività che l'agente non avrebbe potuto compiere in mancanza dell'atto concessorio. Tale indirizzo interpretativo si fondava sul rilievo che mediante la concessione si sarebbe determinato un trasferimento in capo al concessionario dell'esercizio di funzioni pubbliche. Gli atti posti in essere dal concessionario in funzione della concessione, che non avrebbe potuto compiere senza la stessa, non sarebbero stati inquadrabili, pertanto, in attività di diritto privato, in quanto avrebbero conservato la natura di attività amministrativa in senso oggettivo, dato che la loro funzione sarebbe stata quella di assicurare la protezione dell'interesse pubblico, affidata istituzionalmente all'ente concedente e, per effetto della concessione, trasferita dal concedente al concessionario<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-119-10500">119</xref></sup>.</p>
        <p>Vi sono voci in dottrina, tuttavia, che muovono un’obiezione critica ad una simile impostazione, che si basa su un’automatica presunzione di pubblicità dell’attività svolta dal soggetto agente, in presenza di un rapporto concessorio tra l’ente pubblico e il soggetto privato. Una tale obiezione critica si fonda sulla diversità di base esistente tra gli obiettivi perseguiti mediante l’esercizio dell’impresa privata (principalmente volta a scopi di lucro) e quelli presi di mira dallo svolgimento di un servizio pubblico, ispirato al soddisfacimento dell’interesse collettivo e caratterizzato dal contemperamento di tutti gli interessi confliggenti, in ossequio ai principi di universalità, accessibilità ed imparzialità.</p>
        <p>Ferma restando l’evoluzione che ha caratterizzato recentemente la disciplina dei contratti pubblici e delle concessioni, anche su impulso della normativa euro-unitaria, che ha visto una progressiva ibridazione degli schemi giuridici, accade anche di frequente che il medesimo ente di diritto privato svolga contemporaneamente differenti attività, di cui alcune rappresentano un esercizio ordinario della libertà di impresa e altre, invece, risultano adempimento di obblighi di servizio pubblico. In tali contesti fortemente ibridi, pertanto, pur in presenza di una concessione, non può affermarsi in maniera automatica la sussistenza effettiva di un servizio pubblico o di un’attività regolata da disciplina pubblicistica, che va verificata in rapporto alla singola attività concretamente svolta dal soggetto agente<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-120-10500">120</xref></sup>.</p>
        <p>La progressiva privatizzazione dell’erogazione dei servizi pubblici ha determinato sul piano giuridico un mutamento della connessione tra soggetto erogatore ed utenza, originariamente consistente in un rapporto tra pubblica amministrazione e privato, oggi invece frammentata, quanto meno, in una relazione triadica tra pubblica amministrazione, ente o enti (frequentemente di matrice privatistica) ed utenza, così rendendo maggiormente complessa la verifica della natura giuridica dei legami tra i soggetti coinvolti.</p>
        <p>In questo senso si esprime oggi anche l’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023, relativo al principio di auto-organizzazione amministrativa<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-121-10500">121</xref></sup>, secondo cui le pubbliche amministrazioni scelgono autonomamente di organizzare l’esecuzione di lavori o la prestazioni di beni e servizi attraverso il ricorso a tre modelli fra loro alternativi: a) auto-produzione (principalmente mediante affidamento diretto – senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica - di un appalto o concessione a una società <italic>in house</italic>); b) esternalizzazione, in relazione alla quale vengono espletate procedure ad evidenza pubblica; c) cooperazione con altre pubbliche amministrazioni, equiparando, in tal modo, l’auto-produzione all’esternalizzazione, in ossequio al diritto derivato euro-unitario in materia (art. 2 della direttiva 2014/23/UE). Va ricordato che il ricorso all’auto-produzione, che fa venire meno in sostanza il rapporto di terzietà e alterità rispetto alla società <italic>in house</italic>, va considerato all’interno delle logiche proprie della corretta concorrenza<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-122-10500">122</xref></sup>, della trasparenza, in modo che la scelta di tale modello da parte delle amministrazioni sia ispirata dal particolare vantaggio per la collettività connesso al corso dell’operazione interna, nel rispetto dei limiti della ragionevolezza e della necessaria considerazione di tutti gli interessi coinvolti<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-123-10500">123</xref></sup>. La scelta dell’affidamento <italic>in house</italic> va sempre motivata, diversamente da quanto accade per il ricorso al mercato, che non richiede alcuna giustificazione, valutando la convenienza economica dell’operazione con riferimento a parametri oggettivi e predeterminati del rapporto qualità/prezzo, tenendo conto anche delle ricadute positive sul piano sociale, quali esternalità da considerare ai fini della scelta del modello gestionale.</p>
        <p>In linea di principio, pertanto, quanto meno con riguardo a concessioni e appalti affidati a società a partecipazione pubblica (diverse da quelle <italic>in house</italic>), tentando di semplificare, e muovendo dal presupposto che ai fini dell’applicazione degli articoli 357 e 358 c.p. occorra sempre operare una valutazione in concreto basata sulla specifica attività considerata, i rapporti tra l’ente (privato) erogatore e l’utenza saranno di regola di natura privatistica, fatta salva la possibilità di attribuire espressamente alcune funzioni di natura amministrativa in senso stretto; i rapporti tra la pubblica amministrazione e l’ente erogatore saranno verosimilmente caratterizzati dalla natura pubblicistica con particolare riguardo alle procedure di evidenza pubblica, alla regolazione del rapporto (ad esempio, attraverso l’imposizione di obblighi di servizio pubblico, che l’impresa non avrebbe assunto, o non avrebbe assunto nella stessa misura, né alle stesse condizioni, sul piano gestorio o tariffario) ed ai controlli espletati sull’adempimento di tali obblighi (con riguardo alla fase dell’esecuzione, oggi, il nuovo Codice dei contratti pubblici sembra aver optato per una soluzione che propende per la natura privatistica)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-124-10500">124</xref></sup>.</p>
        <p>Un tale progressivo sviluppo di forme ibride di gestione delle attività di pubblico interesse ha suscitato un accesso dibattito nella dottrina e nella giurisprudenza non solo di matrice penalistica, ma anche in sede civilistica, amministrativistica (in particolar modo con riguardo alle questioni di riparto della giurisdizione a seconda della qualificazione pubblicistica o meno del rapporto di lavoro) e contabile. Pur avendo mantenuto i giudici penali un ampio margine di autonomia rispetto alle soluzioni prospettate in altri rami dell'ordinamento, il riferimento ad alcuni <italic>indici sintomatici</italic> della sussistenza delle predette qualifiche riecheggia taluni orientamenti emersi precedentemente nell'ambito della giurisprudenza civile, in quella amministrativa<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-125-10500">125</xref></sup>, ed in quella contabile<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-126-10500">126</xref></sup>.</p>
        <p>D'altro canto, gli indirizzi interpretativi emersi nella giurisprudenza civilistica hanno testimoniato, fino ad un recente passato, un progressivo scollamento delle posizioni rispetto agli orientamenti della giurisprudenza penalistica, con il rischio sempre più avvertito di dar vita a forti incoerenze sistematiche e contraddizioni in ordine ai risultati applicativi a cui tali diversi orientamenti conducono. In particolare, proprio con riguardo ai casi di società c.d. miste, le pronunce adottate da parte della giurisprudenza civilistica hanno attribuito alle società partecipate natura privatistica. Indicative in questo senso le stesse parole della Corte di Cassazione civile, secondo la quale: “la società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato solo perché lo Stato o gli enti pubblici (Comune, Provincia, ecc.) ne posseggano le azioni, in tutto o in parte, non assumendo rilievo alcuno, per le vicende della medesima, la persona dell'azionista, dato che tale società, quale persona giuridica privata, opera nell'esercizio della propria autonomia negoziale, senza alcun collegamento con l'ente pubblico”. Tale considerazione deriva, infatti, nell'opinione della Corte, dalla circostanza secondo cui “il rapporto tra la società e l’ente locale è di assoluta autonomia, sicché non è consentito al Comune incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società per azioni mediante l'esercizio di poteri autoritativi o discrezionali”, rilevando altresì come non sussistano disposizioni normative che prevedano “un’apprezzabile deviazione rispetto alla comune disciplina privatistica della società di capitali, per le società miste incaricate della gestione di servizi pubblici istituiti dall'ente locale”. In tali casi, pertanto, la posizione <italic>forte</italic> anche in termini gestionali dell'ente pubblico non deriverebbe dall’esercizio di particolari poteri pubblici nei confronti della partecipata, ma semplicemente dal ruolo di socio di maggioranza che lo stesso ente ricopre all’interno della società partecipata, secondo le ordinarie previsioni legislative del diritto societario<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-127-10500">127</xref></sup>.</p>
        <p>La natura privata della società partecipata potrebbe essere confermata tuttavia solo nel caso in cui lo statuto della stessa non evidenzi poteri particolari di influenza ed ingerenza, ulteriori e diversi da quelli previsti dal diritto societario, dell'azionista pubblico e l’oggetto sociale non contempli attività di interesse pubblico da esercitarsi in forma prevalente (ciò non esclude tuttavia che attività d'interesse pubblico possano essere svolte, seppure in misura non prevalente, rispetto alle altre inserite nell'oggetto sociale dell'impresa)<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-128-10500">128</xref></sup>. Andando ancora oltre gli stessi giudici di legittimità ritengono che la natura privatistica dell'ente non venga esclusa in caso di soggezione di quest'ultimo a poteri di vigilanza e di controllo pubblico, che consistano nella verifica di correttezza dell'espletamento del servizio comunale svolto, riguardando la vigilanza l'attività operativa della società nei suoi rapporti con l'ente locale o con lo Stato e non con i terzi e le responsabilità che ne derivano<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-129-10500">129</xref></sup>.</p>
        <p>Tale impostazione risulta oggi confermata dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) che ritiene applicabili in via generale le disposizioni in materia di società commerciali previste dal codice civile e le norme generali di diritto privato (art. 1, co. 2), consentendone la sottoponibilità alle procedure concorsuali della crisi di impresa (art. 14), ferme restando le apposite deroghe introdotte dallo stesso TUSP (art. 2, comma 2).</p>
        <p>Sulla base di tale disciplina e delle sue successive modificazioni, le società partecipate, aventi ad oggetto l’affidamento di servizi e funzioni da parte degli enti pubblici, possono assumere diverse forme. Quella che pone maggiori problemi dal nostro angolo prospettico è la società <italic>in house providing</italic>, sulla quale l’amministrazione esercita un <italic>controllo analogo</italic> a quello esercitato sui propri servizi, che è destinata a svolgere la sua attività prevalentemente (nella misura almeno dell’80%) a favore dell’amministrazione. In questi casi, l’autonomia gestionale degli organi societari è molto limitata e la tendenziale assenza di finalità eminentemente lucrative (diversamente da quello che accade nelle società miste) sembra rendere tali enti più affini alla natura pubblicistica che caratterizza le amministrazioni<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-130-10500">130</xref></sup>, giustificando la previsione dell’art. 12, d.lgs. 175/2016, che stabilisce la giurisdizione della Corte dei Conti in relazione al danno determinato dalle condotte di amministratori e dipendenti delle società <italic>in house</italic>, ma anche di quei soggetti legati da un rapporto di servizio, da intendersi come soggetti inseriti nell’ambito dell’apparato organizzativo dell’ente.</p>
        <p>Anche in relazione a tali ipotesi, tuttavia, recentemente la Cassazione penale ha autorevolmente sostenuto come la natura pubblica dell’ente, in sé e per sé considerata, non possa ritenersi dirimente ai fini della sussistenza della qualifica di p.u. o di i.p.s., dovendosi provvedere a valutare l’attività effettivamente e concretamente espletata dall’agente all’interno dell’ente, tenendo conto eventualmente del più generale settore di attività in cui si inserisce quella svolta dall’agente<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-131-10500">131</xref></sup>.</p>
        <p>Alla luce dell’evoluzione del quadro economico-sociale e normativo e delle notevoli difficoltà interpretative riscontrate nell’applicazione delle qualifiche di p.u. e i.p.s. in ambito penalistico, una riformulazione delle disposizioni di riferimento da parte del legislatore in termini di maggiore rispondenza ai principi di precisione e sufficiente determinatezza, senza cadere, allo stesso tempo, nell’eccesso casistico, sarebbe particolarmente apprezzabile.</p>
        <p>La possibilità di prevedere un’elencazione puntuale di servizi pubblici o di soggetti che prestano pubblici servizi, rappresenterebbe probabilmente una soluzione, pur rispettosa del principio di certezza e tassatività, in qualche modo semplicistica e di natura descrittiva, che richiederebbe inoltre un continuo aggiornamento e non è detto che potrebbe considerarsi vincolante per il giudice penale, stante la clausola contenuta negli artt. 357 e 358 c.p., secondo cui le definizioni delineate in tali disposizioni valgono <italic>agli effetti della legge penale</italic>, salvo un espresso rinvio contenuto nella stessa legge penale<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-132-10500">132</xref></sup>.</p>
        <p>Risulterebbe essenziale allora delineare una nozione giuridica unitaria di servizio pubblico, in modo tale da rendere maggiormente lineare l’opera dell’interprete, atteso che non esiste nel nostro ordinamento una definizione generale ed omnicomprensiva di tale concetto<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-133-10500">133</xref></sup>. Una tale soluzione appare, tuttavia, poco percorribile ad una parte della dottrina amministrativistica, stante la diversità dei settori, delle relative esigenze, dei diversi contesti di riferimento, nonché la mutevolezza degli stessi, che non consentirebbero di enucleare una definizione unitaria, come dimostra anche l’assenza di una nozione euro-unitaria in materia.</p>
        <p>Muovendo da tale considerazione di fondo, di recente è stato affermato che un concetto giuridico indeterminato – come quello di servizio pubblico – si precisa e si specifica solo in rapporto a vicende concrete, ovvero attraverso la ‘regola del caso concreto’, su cui si innerva il principio del risultato, previsto proprio in apertura del nuovo Codice dei contratti pubblici<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-134-10500">134</xref></sup>.</p>
        <p>Un altro versante della dottrina amministrativistica, opera uno sforzo definitorio, identificando il servizio pubblico, quale “attività oggettivamente qualificata per inerenze a pubblici interessi”, ovvero interessi relativi alla diffusione e alla continuità del servizio, alla qualità delle prestazioni, alla possibilità di accedervi per le fasce deboli della popolazione, ma anche alla concorrenza ed al funzionamento del mercato<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-135-10500">135</xref></sup>. La costruzione giuridica dell’interesse pubblico sarebbe di carattere formale, in quanto reso pubblico dai pubblici poteri, ovvero definito, esplicitamente o implicitamente, tale da una determinazione di pubblico potere, consistente preferibilmente in un organismo direttamente o indirettamente elettivo<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-136-10500">136</xref></sup>.</p>
        <p>D’altro canto, ciò sembrerebbe voler significare che la natura pubblica di un determinato interesse potrebbe derivare solo da un’espressa qualificazione normativa in tal senso, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1, legge 241/1990, che stabilisce come l’attività amministrativa persegue i fini stabiliti dalla legge. Secondo una tale impostazione pertanto si potrebbe ritenere sussistente un interesse pubblico, allorché vi sia una disposizione legislativa, promanante da un organo direttamente o indirettamente elettivo (sia a livello nazionale, sia a livello locale) nel tentativo di rispettare maggiormente il principio democratico, che lo qualifichi come tale, tenendo conto dei diritti e dei principi fondamentali della Costituzione, tra i quali naturalmente anche il principio di solidarietà e quello di uguaglianza. Si vuole con ciò sottolineare la natura eminentemente politica della scelta di quali interessi qualificare come pubblici, nel senso predetto e in un determinato momento storico, quale presupposto necessario dell’individuazione dei ‘servizi pubblici’, rispetto ai quali i pubblici poteri assumono la responsabilità di assicurarne la fruibilità alla collettività.</p>
      </sec>
    </sec>
    <sec id="sec-13-10500">
      <title>6. Il caso studio della raccolta del risparmio e dell’esercizio del credito. Dalle SS.UU.<italic>Tuzet</italic> alla recente ordinanza di rimessione alle SS.UU. della questione concernente gli addetti di Poste Italiane S.p.A.</title>
      <p>Come evidenziato in precedenza, gli orientamenti delineatisi nell’ambito della giurisprudenza (tendenzialmente di legittimità) hanno di frequente dimostrato una preoccupante tendenza nel senso di estendere l’ambito di applicazione delle qualifiche pubblicistiche, previste dagli articoli 357 e 358 c.p.. Accanto ad un siffatto filone interpretativo, emerge tuttavia una serie di pronunce giurisprudenziali, che procedono ad un’applicazione restrittiva (<italic>rectius</italic> rispettosa dei parametri di riferimento previsti dalle relative disposizioni) delle qualifiche pubblicistiche, determinando pertanto una sorta di inversione di tendenza in rapporto agli orientamenti più diffusi.</p>
      <p>Una vicenda significativa con riguardo alle incertezze interpretative che hanno caratterizzato la giurisprudenza in materia di accertamento della sussistenza delle qualifiche soggettive pubblicistiche ha riguardato gli operatori bancari addetti alla raccolta del risparmio e all’esercizio del credito sotto la vigenza della precedente disciplina delle qualifiche pubblicistiche (prima della riforma introdotta con la l. 86/1990).</p>
      <p>Tale vicenda, che si è conclusa alla fine degli anni ’80 con alcune pronunce che hanno escluso la natura pubblicistica di tali attività, ratificando una posizione già affermata in sede normativa, sia a livello europeo, sia a livello nazionale, si è riproposta in termini molto simili in relazione allo svolgimento dell’attività di raccolta del risparmio postale e dell’esercizio del credito da parte degli addetti della società per azioni Poste Italiane, ingenerando un conflitto ermeneutico, recentemente portato all’attenzione delle SS.UU. da un’ordinanza di rimessione della stessa Corte di Cassazione.</p>
      <p>Per apprezzare meglio le questioni esaminate dalle SS.UU., ci sembra utile ripercorrere sinteticamente i momenti salienti delle vicende interpretative che hanno interessato negli anni ’80 l’inquadramento dell’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito svolta dalle banche nella sfera pubblicistica o privatistica, ai fini della verifica della sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio in capo agli operatori bancari.</p>
      <p>In una prima sentenza del 1981, infatti, la Suprema Corte aveva ritenuto sussistente la qualifica di cui all'art. 358 c.p., sulla base del presupposto che “raccolta del risparmio ed esercizio del credito costituiscono attività cui è immanente un <italic>pubblico interesse</italic> e che rientrando in un'organizzazione unitaria settoriale soggetta a <italic>penetrante ingerenza di poteri pubblici di disposizione, formazione interna, direttiva e controllo</italic>, integrano un pubblico servizio in senso oggettivo, la cui prestazione ad opera di aziende e istituti di credito privati determina negli agenti la qualità di incaricato di pubblico servizio a norma dell'art. 358 c.p.”<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-137-10500">137</xref></sup>.</p>
      <p>Tale soluzione comportava l’inapplicabilità delle fattispecie incriminatrici, rientranti nell’ambito dello statuto della pubblica amministrazione, che prevedevano come soggetti attivi i soli pubblici ufficiali (ad esempio, ai tempi, il peculato per distrazione, la concussione o le ipotesi di interesse privato in atti d’ufficio e abuso innominato).</p>
      <p>Gli <italic>indici sintomatici della pubblicità</italic> venivano individuati nel riferimento contenuto nell’art. 1 dell’allora vigente legge bancaria, che qualificava le attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito come ‘funzioni di interesse pubblico’; nella circostanza che al sistema del credito erano preposti organi della pubblica amministrazione (Ministero del Tesoro e Banca d’Italia) con poteri di indirizzo, direttiva, vigilanza e controllo, che all’interno di tale sistema fossero presenti istituti di diritto pubblico, che dimostravano l’opportunità di un intervento diretto della P.A. e che ad esso si accedesse tramite un atto autorizzativo equiparabile ad un atto di ammissione dello Stato; nella sussistenza di poteri pubblici di intervento nella regolazione della dimensione imprenditoriale dell’attività, caratterizzati anche da un controllo tecnico nella gestione del servizio svolto da organi governativi e da un controllo ispettivo dell’organo di vigilanza; nell’esigenza per alcuni tipi di enti che gli statuti e le relative modifiche fossero approvate e che i consigli di amministrazione fossero presenziati da rappresentanti dello Stato; nell’assoggettamento di tali enti alla liquidazione coatta amministrativa, invece che al fallimento.</p>
      <p>Al fine di dare attuazione alla direttiva CEE 77/780 del 12 dicembre 1977, il legislatore italiano intervenne sulla materia, adottando il D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, che prevedeva espressamente all'art. 1, co. 1, che “l'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere di impresa” (non riproducendo invece l'espressione ‘funzioni di interesse pubblico’), provvedendo, al contempo, a ridurre il controllo della Banca d'Italia, preliminare all'autorizzazione dell'attività bancaria, a mera verifica dei requisiti di imprenditorialità valutabili secondo criteri oggettivi, con conseguente esclusione di valutazioni di merito sulla struttura del mercato e sull'impatto del potenziale esercente sulle relative dinamiche, ribaltando in tal modo le scelte precedentemente operate dal legislatore.</p>
      <p>Nel solco di tale intervento del legislatore una seconda pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite operò un vero e proprio <italic>overruling</italic> rispetto all’orientamento precedentemente affermato, escludendo la riconducibilità al servizio pubblico dell'attività ordinaria di raccolta del risparmio ed esercizio del credito. Si precisava che, nonostante i predetti controlli svolti dalla Banca d’Italia fossero certamente volti al perseguimento di interessi pubblicistici, essi, tuttavia, non limitavano l'autonomia delle scelte decisionali e operative dei singoli intermediari creditizi e non erano pertanto idonei a connotare pubblicisticamente l'impresa bancaria. Il modulo privatistico nella gestione dell'intermediazione creditizia e gli strumenti negoziali di diritto privato con i quali risultavano regolati i rapporti con i fruitori di servizi, collocavano l'attività bancaria ordinaria, indipendentemente dalla natura dell'ente che la esercitava, nella sfera del privato<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-138-10500">138</xref></sup>.</p>
      <p>Oggi, l’art. 10 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, stabilisce che la raccolta del risparmio tra il pubblico e l’esercizio del credito costituiscono l’attività bancaria, che ha carattere di impresa, e l’esercizio della quale è riservato alle banche, insieme ad altre attività finanziarie connesse o strumentali, facendo salve le riserve di attività previste dalla legge.</p>
      <p>Alcuni segmenti delle attività devolute agli istituti di credito restavano, tuttavia, nell’opinione delle stesse SS.UU., attratti nell’ambito pubblicistico. All’interno di tali attività figuravano quelle che gli enti creditizi svolgono in campo monetario, fiscale, finanziario, valutario, in veste di banche agenti; quelle di erogazione o impiego di ‘crediti speciali’, ‘crediti agevolati’ o ‘credito di scopo legale’; quelle non strettamente legate alla gestione economica, come costituzione ed estinzione dell’ente, funzionamento degli organi statutari, esercizio dei poteri di organizzazione e amministrazione degli utili. </p>
      <p>Tale <italic>enclave pubblicistica</italic> individuata a quel tempo dal legislatore per estendere lo statuto penale della pubblica amministrazione a ipotesi caratterizzate da un particolare disvalore, in quanto incidenti su finanziamenti volti alla realizzazione di interessi pubblici, in mancanza di altre fattispecie incriminatrici in ambito societario o bancario, aveva destato alcune perplessità in una parte della dottrina, che sottolineava l’esigenza di mantenere comunque distinti i rapporti relativi al finanziamento da quelli collegati alla incentivazione, attribuendo, pertanto, i primi agli istituti di credito e i secondi alla pubblica amministrazione, così evitando di creare notevoli difficoltà interpretative<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-139-10500">139</xref></sup>. Altra parte della dottrina, di contro, aveva salutato con favore tale opzione interpretativa, rinvenendovi una sorta di grimaldello per dischiudere spazi di pubblicità nella ritenuta complessiva natura privata dell’attività di raccolta del risparmio ed esercizio del credito<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-140-10500">140</xref></sup>.</p>
      <p>Negli anni immediatamente successivi alla pronuncia delle SS.UU., tuttavia, gli indirizzi interpretativi rimasero piuttosto ondivaghi. Per tale ragione, la Corte di Cassazione intervenne con altre due significative pronunce, che riaffermarono il carattere privatistico dell’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) dell’istituto di credito che le svolgeva, ribadendo le ragioni addotte dalla precedente pronuncia delle SS.UU. e sottolineando come né dal combinato disposto degli artt. 41, 43 e 47 Cost. potesse farsi derivare la natura pubblicistica dell’attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito; né dalla circostanza che si trattasse di attività largamente utilizzata dal pubblico e, per tale ragione, sottoposta a controlli rigorosi e a vigilanza per garantire la solidità del sistema bancario e la tutela dei creditori, nonché la trasparenza delle attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-141-10500">141</xref></sup>.</p>
      <p>La questione relativa alla natura della raccolta del risparmio postale e dei c.d. buoni fruttiferi postali si è di recente riproposta con riguardo alla possibilità di riconoscere la qualifica di i.p.s. in capo agli addetti di Poste Italiane S.p.A. assegnati alle predette attività.</p>
      <p>Un consolidato orientamento della Suprema Corte ha sempre ricondotto tale attività nell'ambito pubblicistico, con la conseguenza di attribuire ai soggetti che prestano il loro servizio in tale settore la qualifica d’incaricato di pubblico servizio. Le argomentazioni di fondo sulle quali si basa tale tesi fanno riferimento alla circostanza per la quale la trasformazione dell'amministrazione postale in ente pubblico economico e la successiva adozione della forma della s.p.a., ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non hanno fatto venir meno la natura pubblicistica non solo dei servizi postali definiti come riservati dal d.lgs. n. 261/1999, ma neppure dei servizi non riservati, come quelli relativi alla raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni postali fruttiferi. In tal modo, la Corte, estendendo anche alla società Poste italiane considerazioni formulate in relazione alla maggioranza degli enti pubblici sottoposti a processi di privatizzazione, di fatto ha escluso l'applicazione del criterio funzionale-oggettivo previsto dagli artt. 357 e 358 c.p. in ordine all'attribuzione delle qualifiche ai soggetti operanti all'interno di tali enti trasformati ed inoltre ha vanificato lo stesso processo di privatizzazione, considerandolo privo di reale efficacia sostanziale in relazione a tutti i servizi prestati dall’ente in esame, a prescindere dal loro carattere universale.</p>
      <p>Tale opzione ricostruttiva ha preso le mosse, tra l’altro, dall'analisi dell'art. 2, comma 1, D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144 (Regolamento dei servizi di bancoposta), che ha definito quella dei servizi di bancoposta come una categoria non unitaria, comprendente attività tipologicamente non omogenee, e segnatamente: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed attività connesse e strumentali; b) <italic>raccolta del risparmio postale</italic>; c) prestazioni di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all'art. 12; f-bis) servizio di riscossione crediti; f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7.</p>
      <p>La separazione operata dalla disposizione tra raccolta del risparmio ordinaria, con conseguente rinvio alla normativa bancaria, e raccolta del risparmio postale sarebbe indicativa della diversa disciplina che caratterizzerebbe tali attività.</p>
      <p>Viene, inoltre, richiamato il disposto dell'art. 12 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale e delle telecomunicazioni), a tenore del quale “Le persone addette ai servizi postali e di bancoposta, anche se dati in concessione ad uso pubblico, sono considerate pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, secondo la natura delle funzioni loro affidate, in conformità degli articoli 357 e 358 del codice penale”. Il fatto che, con la modifica di tale norma ad opera dell’art. 218, lett. h), d.lgs. 1 agosto n. 259 del 2003, ossia in epoca successiva alla trasformazione di Ente Poste in società per azioni, sia stato soppresso, sia nella rubrica che nel testo dell’articolo, l’originario riferimento ai soli servizi delle "telecomunicazioni", dimostrerebbe la perdurante operatività della norma attributiva della qualifica di pubblico agente all’esercente i servizi di bancoposta.</p>
      <p>A riprova della persistente caratura pubblicistica del risparmio postale, pur se attuato attraverso organismi privati, vi sarebbero, inoltre, plurimi indicatori e specificamente: a) la strumentalità dei fondi raccolti da Poste al perseguimento dei compiti istituzionali assegnati a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (d’ora in avanti, CDP), quali il finanziamento dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico e il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto di CDP per operazioni che rivestano interesse generale; b) la peculiare regolamentazione degli strumenti di risparmio postale (libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi), strumenti di investimento ‘prudenziali’, assistiti dalla garanzia dello Stato e suscettibili di immediata liquidabilità, senza perdite in conto capitale o penalizzazioni, oggetto di monopolio legale, per i quali sono contemplate forme di tassazione agevolata, nonché l’esenzione da alcuni oneri fiscali, come quelli di successione; c) l'obbligatoria istituzione, da parte di CDP, di un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi e la definizione di parametri e condizioni di esercizio della gestione separata ad opera del Ministro dell'economia; d) la sottoposizione al controllo della Corte dei conti sia di CDP, che di Poste Italiane; e) la sottoposizione dell'attività di risparmio postale al potere di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, esercitato, da ultimo, con il D.M. del 5 ottobre 2020, in cui se ne è ribadita la valenza di servizio di interesse economico generale<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-142-10500">142</xref></sup>.</p>
      <p>Hanno rappresentato un vero e proprio <italic>revirement</italic> alcune pronunce della stessa Suprema Corte, che hanno escluso invece la sussistenza della qualifica di incaricato di pubblico servizio nei confronti del dipendente di Poste italiane S.p.A. che svolge attività di tipo bancario<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-143-10500">143</xref></sup>.</p>
      <p>Attraverso una stretta applicazione del criterio funzionale-oggettivo la Corte ha sottolineato condivisibilmente come la natura pubblica o privata dell’ente presso il quale l’agente presta la propria attività possa costituire un utile indizio ai fini dell'individuazione della qualifica soggettiva, ma non rappresenta il criterio determinante di attribuzione della qualifica pubblicistica.</p>
      <p>Conseguentemente, considerato che l’attività di raccolta del risparmio non costituisce, in base ad un ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, avvalorato da numerose disposizioni normative, esercizio di un pubblico servizio, ma va inquadrata come attività di stampo privatistico, anche l'impiegato della società Poste italiane che svolge tale attività all’interno dell’ente non riveste alcuna qualifica pubblicistica.</p>
      <p>Le ragioni sottese a tale soluzione interpretativa sono fondate, primariamente, sulla legislazione di settore, ed in particolare sul d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, che prevede disposizioni che regolamentano i servizi di bancoposta, in base alle quali questi ultimi servizi risultano pienamente equiparati a quelli svolti dalle banche comuni.</p>
      <p>Il richiamo, operato dall’indirizzo interpretativo contrastante, all'art. 12 del D.P.R. n. 156 del 1973 (c.d. codice postale), attributivo della qualifica pubblicistica anche agli esercenti i servizi di bancoposta, si colloca nel contesto della disciplina antecedente alle riforme dei settori postale e bancario, mentre il d.lgs. n. 259 del 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), di modifica di tale norma, si è limitato a cancellare il solo riferimento ai servizi inerenti alle ‘telecomunicazioni’, senza toccare quello agli esercenti i servizi di bancoposta, siccome intervenuto a disciplinare lo specifico comparto delle comunicazioni. L'attività di ‘bancoposta’, tuttavia, non può che essere considerata alla luce dello sviluppo legislativo successivo al 1973, e alla privatizzazione dell’attività bancaria, sulla quale la modifica apportata al codice postale nel 2003 non ha avuto alcuna incidenza.</p>
      <p>Il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che costituisce attuazione della direttiva 97/67/CE - concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio -, pur considerato dalla giurisprudenza precedente come significativo per la propria tesi, non attiene all'attività di bancoposta, di cui non vi è menzione alcuna nell'art. 18 del decreto, laddove riconosce la qualifica di incaricati di pubblico servizio esclusivamente alle persone addette ai servizi postali (“Le persone addette ai servizi postali, da chiunque gestiti, sono considerate incaricate di pubblico servizio”). </p>
      <p>Del pari irrilevante, ai medesimi fini, è il contratto di programma del 21 settembre 2000 tra il Ministero delle Comunicazioni e Poste Italiane (rinnovato alle scadenze successive - risultava in vigore all’epoca della pronuncia il contratto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e Poste del 15 maggio 2020, per il quadriennio 2020/24), in cui l’art. 3, che definisce (<italic>rectius</italic> definiva) le attività e i servizi svolti da Poste, enucleando, accanto al servizio ‘universale’ relativo essenzialmente agli invii di corrispondenza, i servizi riservati al monopolio, richiama le disposizioni “di cui ai successivi commi 3, 4, 5, 6 e 7” dello stesso articolo, le quali si riferiscono esclusivamente ai servizi di posta.</p>
      <p>Altro argomento a favore della irriducibile distinzione tra attività postale in senso stretto e attiva di raccolta del risparmio si impernia sulla separazione organizzativa e contabile tra le attività bancarie e le altre attività (non solo postali), nell'ambito di CDP, preordinata a limitare possibili commistioni nella gestione delle provviste dell'una e delle altre.</p>
      <p>Le esigenze di rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) tra soggetti che svolgono un’attività di raccolta del risparmio presso le banche e quelli che prestano la medesima attività presso le Poste italiane sarebbero inoltre determinanti ai fini della considerazione in termini privatistici della stessa attività e della conseguente esclusione della qualifica pubblicistica.</p>
      <p>La possibilità di tracciare una linea discretiva tra le attività svolte da Poste S.p.A. emergerebbe altresì dalla circostanza, secondo la quale l’attività di bancoposta è regolata da una distinta normativa, dettata, per quanto di interesse, dal D.P.R. n. 144 del 2001 e dal d.lgs. n. 261 del 1999. Di particolare pregnanza risulta, a tale riguardo, l’art. 2 del D.P.R. n. 144, il quale definisce la attività di bancoposta “elencando una serie di attività di tipo bancario, senza segnalarne alcuna specificità che possa valere, in termini impliciti, a far ritenere che venga esercitato un pubblico servizio”, operando la equiparazione di Poste alle banche ai fini della applicazione del testo unico bancario e del testo unico di intermediazione finanziaria; né è dato rinvenire <italic>aliunde</italic> qualsivoglia disposizione “che preveda (o lasci intendere) che Poste abbia condizioni di esercizio diverse da quelle ordinarie delle banche nello svolgimento di attività di tipo bancario”<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-144-10500">144</xref></sup>.</p>
      <p>In quanto al rapporto tra Poste S.p.A. e CDP, viene menzionato l’art. 2 del predetto decreto, secondo il quale “La Cassa depositi e prestiti si avvale di Poste italiane Spa per la raccolta di risparmio attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi”, affermando al contempo che CDP può anche ed in alternativa avvalersi di “banche, di intermediari finanziari vigilati e di imprese di investimento per il collocamento degli altri prodotti finanziari, emessi dalla Cassa stessa, di cui al comma 1, lett. b)”. In ogni caso, né da tale norma, né da altre, è dato evincere che Poste operi anche ‘in nome’ della Cassa, in forza di un rapporto di immedesimazione organica tra i due soggetti. Quand’anche agisse in rappresentanza diretta, non vi sarebbero, in ogni caso, ragioni per sostenere che Poste operi secondo regole diverse da quelle relative alle banche comuni.</p>
      <p>Non ha pertanto rilevanza ai fini di una soluzione contraria, secondo la Corte, la circostanza che una parte del capitale sociale delle Poste italiane faccia capo a CDP. Di contro, i giudici di legittimità sottolineano come sia prevista una netta separazione contabile tra le attività bancarie e le altre (non solo postali), così limitandosi qualsiasi commistione nella gestione delle provviste dell'una e dell'altra attività, in modo tale che i servizi di bancoposta siano chiaramente distinti dagli altri servizi di competenza delle Poste italiane non solo sulla base della diversa legislazione di riferimento, ma anche dal punto di vista organizzativo-contabile<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-145-10500">145</xref></sup>, come già precisato <italic>supra</italic>.</p>
    </sec>
    <sec id="sec-14-10500">
      <title>7. La rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione</title>
      <p>Preso atto del contrasto tra le sezioni semplici, la Corte di Cassazione ha rimesso la questione alle SS.UU<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-146-10500">146</xref></sup>, sottoponendo un quesito di tale tenore: “Se, nell'ambito delle attività di 'bancoposta' svolte da Poste Italiane Spa ai sensi del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, la ‘raccolta del risparmio postale<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-147-10500">147</xref></sup>’ abbia natura pubblicistica e, nel caso positivo, se l'operatore di Poste Italiane S.p.a., addetto alla vendita e gestione di tali prodotti, rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ai sensi degli artt. 357 e 358 c.p.”.</p>
      <p>La sezione rimettente della Corte di Cassazione ha indicato espressamente una preferenza per il secondo orientamento, negando quindi in radice la natura pubblicistica dell’attività di raccolta del risparmio postale.</p>
      <p>Ci sembra opportuno ricostruire brevemente i passaggi salienti del ragionamento logico-giuridico condotto in tale ordinanza dalla Suprema Corte, che risulta, a nostro avviso, tendenzialmente condivisibile nelle sue conclusioni, nonostante alcune argomentazioni sviluppate avrebbero potuto essere articolate in modo maggiormente persuasivo.</p>
      <p>Va sin d’ora premesso come numerosi snodi argomentativi caratterizzanti le motivazioni dell’ordinanza di rimessione evochino alcuni percorsi ermeneutici tracciati dalle pronunce delle SS.UU., che, alla fine degli anni ’80, hanno posto fine all’annosa questione concernente la natura dell’attività di raccolta del risparmio da parte di banche private, ai fini della verifica della sussistenza della qualifica di i.p.s. in capo agli operatori bancari.</p>
      <p>L’ordinanza della Corte di Cassazione, infatti, muove dalla tendenziale natura privatistica dell’attività bancaria e di raccolta del risparmio, anche in presenza di profili di carattere pubblicistico, facendo leva, in particolare, sul disposto dell’art. 47 Cost., co. 1<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-148-10500">148</xref></sup>, e della normativa sovrannazionale di settore, che qualifica i servizi bancari di base come <italic>servizi economici di interesse generale</italic> (cfr. <italic>supra</italic>, § 5.2.), lasciando una tendenziale facoltà di scelta agli Stati membri in merito alle modalità di organizzazione e gestione degli stessi.</p>
      <p>Le pronunce emesse dalle SS.UU. in materia di operatori bancari, come accennato in precedenza, avevano ritenuto attratte nell’area pubblicistica alcune attività, considerate esulanti dalla gestione ordinaria del credito, quali operazioni relative alla costituzione o all’estinzione dell’ente, al funzionamento dei suoi organi statutari, all’esercizio di poteri di organizzazione e amministrazione degli utili, all’attività di intermediazione bancaria consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico; operazioni collaterali svolte in campo monetario, valutario, fiscale e finanziario in sostituzione di enti pubblici non economici; operazioni relative alla concessione e gestione di ‘crediti agevolati o speciali’ o di ‘crediti di scopo legale’; erogazione di crediti agrari agevolati. Va sottolineato, tuttavia, come le argomentazioni alla base di tali esclusioni siano piuttosto discutibili, in quanto esse si fondano sovente su parametri che poco hanno a che vedere con la disciplina dell’attività svolta dal soggetto agente in termini di previsione di specifici obblighi di servizio pubblico gravanti sulla stessa, come, ad esempio, la presenza di contributi statali o la mera strumentalità rispetto ad interessi pubblici. Mentre alcune tra le operazioni citate risultano di frequente caratterizzate da discipline di matrice pubblicistica, come la concessione di crediti speciali o agevolati (anche agrari); l’attrazione di altre nell’area pubblicistica appare piuttosto forzata e basata, di fatto, sulla reviviscenza degli ‘indici sintomatici della pubblicità’, come in relazione all’attività di intermediazione consistente nella distribuzione di titoli del debito pubblico, rispetto alla quale non risulta facilmente individuabile la ragione giustificatrice di un’inclusione nell’area pubblicistica.</p>
      <p>Sulla scorta delle precedenti premesse, le banche svolgono, infatti, un ruolo cruciale nell'economia fornendo servizi finanziari essenziali come la custodia dei depositi, la concessione di prestiti e il finanziamento delle imprese, contribuendo così allo sviluppo economico e alla stabilità finanziaria. Per tale ragione, misure speciali di regolazione e controllo da parte dello Stato o di sue articolazioni per garantire che i servizi bancari rimangano disponibili, soprattutto in situazioni di crisi finanziaria, possono essere disposte per proteggere i depositanti e mantenere la fiducia nel sistema finanziario.</p>
      <p>Di conseguenza, il carattere di interesse economico generale non può ritenersi tipico dell’attività di raccolta del risparmio postale in quanto tale, bensì in quanto essa è parte del sistema bancario generale.</p>
      <p>L’inclusione dell’attività di risparmio postale nell’ambito della più generale attività bancaria induce la Suprema Corte a richiamare le menzionate vicende interpretative relative agli operatori bancari, con ricostruzione degli opposti orientamenti delineatisi in seno alla Corte di Cassazione alla fine degli anni ’80<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-149-10500">149</xref></sup>.</p>
      <p>L’ordinanza di rimessione alle SS.UU. ha poi cura di qualificare come un’indebita confusione di piani il riferimento, operato dall’indirizzo interpretativo favorevole alla qualificazione pubblicistica dell’attività di raccolta del risparmio postale e dei buoni fruttiferi, alla decisione adottata dallo Stato (MEF - Dipartimento del Tesoro) e da altri enti pubblici di acquisire risorse dal mercato ‘facendo debito’ mediante la emissione di titoli del debito pubblico (titoli di Stato quali BOT e BTP; buoni postali ed altri titoli emessi da CDP; titoli degli enti territoriali) quale esercizio di potestà pubbliche. Tale riferimento, infatti, riguarderebbe una ‘fase a monte’, rispetto alla ‘fase a valle’ – cronologicamente e logicamente successiva - di negoziazione e gestione degli indicati strumenti finanziari, che, nel caso dei prodotti finanziari del ‘risparmio postale’, risulta demandata a Poste Italiane S.p.A., società ad ampia partecipazione pubblica (il 65% del capitale è posseduto da MEF e CDP), che agisce per conto di CDP (e non ‘in nome’ di CDP), ma pur sempre secondo schemi gestori di matrice privatistica.</p>
      <p>Sul piano della disciplina, pertanto, i rapporti che scaturiscono dal collocamento dei titoli di risparmio postale sono regolati da norme privatistiche. La lettura della relativa regolamentazione dimostra infatti che tutti i rapporti con il cliente sono regolati dal diritto privato, in rapporto di specialità con le regole generali del codice civile, come previsto dall’art. 3 del c.d. ‘Regolamento bancoposta’, intitolato ai ‘Rapporti con i clienti’, secondo il quale “Per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali”.</p>
      <p>La parziale modifica della norma attributiva della qualifica pubblicistica agli operatori postali, contenuta nel D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, con la espunzione del riferimento nell’art. 12 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, dei soli addetti ai servizi di "telecomunicazioni" e non anche di quelli preposti ai servizi di "bancoposta", non denoterebbe affatto, secondo la prospettiva accolta dalla sezione rimettente, la perdurante volontà del legislatore di ripristinare categorie giuridiche oramai superate, giacché il decreto legislativo sulle telecomunicazioni avrebbe modificato esclusivamente quanto ricadeva nel proprio raggio di azione. Basti pensare che per effetto dell'art. 218 del medesimo decreto sono stati espunti dal testo del D.P.R. n. 156 del 1973 altri diciassette riferimenti al termine "telecomunicazioni", senza alcuna considerazione dei contenuti del medesimo corpo normativo e senza alcuna altra disposizione di coordinamento. D’altro canto, tenendo conto che il sintagma ‘servizi di bancoposta’ include tutti i servizi, bancari e postali, espletati da Poste Spa, la tesi della natura ultrattiva della norma che originariamente aveva riconosciuto la qualifica di pubblici agenti agli operatori di bancoposta, pur dopo la privatizzazione del sistema bancario, comporterebbe che l’intera attività ricadente nell’ambito di tali servizi bancoposta, della cui natura strettamente bancaria non si potrebbe dubitare (quali la gestione dei conti correnti, l'emissione di carte di credito etc.), dovrebbe essere ricompresa nell’ambito del servizio pubblico. A tale lettura totalizzante si può ulteriormente obiettare che la stessa formulazione letterale del citato art. 12 permette di operare i dovuti distinguo all’interno delle diverse attività potenzialmente riconducibili ai ‘servizi bancoposta’, laddove richiama i presupposti di cui agli artt. 357 e 358 c.p. ai fini della configurabilità delle qualifiche di p.u. e i.p.s in capo agli addetti a tali servizi, da leggersi nel senso della necessità che debba trattarsi di attività e servizi disciplinati da norme di diritto pubblico e atti autoritativi.</p>
      <p>In relazione alle misure di controllo da parte dello Stato, l’attività della Corte dei Conti, da attuare nelle forme di cui all'art. 12 della l. 21 marzo 1958, n. 259, non realizza una forma di pregnante ingerenza pubblica. Si tratta, infatti, del controllo referente che l’art. 100 Cost. impone sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato o un’azienda autonoma statale contribuisce in via ordinaria “con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria” e si traduce nella partecipazione di un magistrato della Corte dei conti alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell’ente controllato. Non, dunque, un controllo di legittimità sugli atti, previsto in ragione dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, ma un controllo di gestione economica che prescinde dalla attività svolta dalla controllata, visto che il controllo s’intende esteso alla complessiva attività imprenditoriale. Un controllo di gestione, pertanto, correlato all’investimento finanziario dello Stato, svolto mediante un meccanismo di audit esterno sostanzialmente analogo a quello effettuato per conto di una società capogruppo sulle sue società controllate.</p>
      <p>Con particolare riguardo al regime giuridico relativo ai prodotti distribuiti da Poste S.p.A., la Suprema Corte osserva come non sia previsto un trattamento agevolato in esclusiva per i prodotti del risparmio postale (o, in generale, per i titoli del debito sovrano italiano) e, in ogni caso, i limitati profili di vantaggio assolvono ad una funzione incentivante della vendita, quindi, anche in tal caso, di natura puramente ‘economicistica’. Nello specifico, poi, l'imposta sostitutiva è dovuta nella stessa misura per i libretti di risparmio postali, come per quelli bancari. La tassazione agevolata, con imposta sostitutiva ridotta al 12,5%, prevista, invece, per i Buoni Postali non rappresenterebbe un’agevolazione esclusiva dei titoli del debito sovrano italiano, ma riguarderebbe anche altri bond analoghi non italiani. Anche l'esenzione dagli oneri fiscali di successione non rappresenterebbe una prerogativa esclusiva dei titoli del risparmio postale.</p>
      <p>Il regime economico definito da alcuni indirizzi interpretativi quale monopolio sarebbe, a ben vedere, un normale fenomeno di ‘esclusiva’ nel piazzamento sul mercato di un prodotto, nella specie avente la denominazione di libretto postale o di buono fruttifero postale, ben caratterizzato, che viene immesso alla vendita attraverso la rete di distribuzione di Poste. L'identità del prodotto, distribuito da Poste, sarebbe quindi essenziale per la sua riconoscibilità da parte del pubblico, non creandosi pertanto diritti speciali o esclusivi in relazione a tale attività a favore di Poste italiane.</p>
      <p>Nella visione della sezione rimettente, infine, Poste Italiane Spa non avrebbe natura di ‘organismo di diritto pubblico’ in relazione allo svolgimento delle attività di bancoposta, che sono svolte in condizioni di libera accessibilità dei mercati. In ogni caso, la caratterizzazione degli enti in questione (Poste Spa e CDP per il profilo di interesse) potrebbe tutt’al più rilevare ai più limitati fini dell’assoggettamento alle norme in termini di evidenza pubblica e alla operatività della giurisdizione esclusiva, ma non costituisce un parametro generale, utile per definire la natura giuridica di un soggetto e tantomeno può essere ritenuta decisiva ai fini dell'applicazione dello statuto penale della pubblica amministrazione, tenuto conto della concezione oggettivo-funzionale accolta dalle norme definitorie delle qualifiche pubblicistiche previste dal codice penale.</p>
      <p>Ci sembra che le argomentazioni sviluppate dalla sezione sesta della Corte di Cassazione siano condivisibili in relazione alle conclusioni cui essa giunge. Maggiori perplessità sollevano alcuni passaggi della parte motiva, nei quali l’organo giudiziario sembra cedere alla tentazione di aprire ampi spiragli a considerazioni ispirate da una concezione maggiormente soggettivistica delle qualifiche pubblicistiche, pur frenate nella parte finale dall’affermazione dell’accoglimento del criterio funzionale-oggettivo. Apprezzabili invece i rilievi che la Suprema Corte dedica alla natura della normativa regolatoria dell’attività di raccolta del risparmio postale e del collocamento dei buoni fruttiferi, escludendone non solo la caratterizzazione in termini tipicamente pubblicistici (ovvero quale attività tipologicamente caratterizzata in senso pubblicistico), ma anche una più lata riconducibilità alla sfera pubblicistica per la presenza di specifici obblighi di servizio pubblico, rinvenibili invece con riguardo al servizio postale (pur aperto ormai al mercato libero), quale servizio universale. La cifra di ragionevolezza dell’opera ermeneutica condotta dalla sezione rimettente si apprezza pertanto nel persistente ancoraggio al dato normativo della regolamentazione concernente l’attività svolta dal soggetto agente, chiaramente orientato ad applicare a tali attività le disposizioni dei testi unici in materia bancaria e finanziaria, che prevedono pertanto una serie di obblighi, la violazione dei quali può esporre a sanzioni di diversa natura, e nell’esclusione di caratteristiche peculiari nell’attività espletata dagli addetti di Poste S.p.A., tali da poter essere ricondotte a veri e propri obblighi di servizio pubblico.</p>
      <p>Il ragionamento della Corte di Cassazione giunge a tali assunti mediante una valutazione comparativa, che si gioca su due versanti. Da una parte, seguendo idealmente le linee interpretative tracciate dalle pronunce di fine anni ’80 con riguardo agli operatori bancari, mediante una <italic>comparazione assimilativa</italic> alle attività bancarie e finanziarie ordinarie, suffragata dalla relativa regolamentazione e dalle caratteristiche analoghe dell’attività oggettivamente svolta. Dall’altra, attraverso un’opera di <italic>distinguishing</italic> rispetto alle attività riconducibili ai servizi postali, escludendo la presenza di quegli specifici obblighi di servizio pubblico caratterizzanti queste ultime attività in termini di servizio universale.</p>
    </sec>
    <sec id="sec-15-10500">
      <title>8. Qualche spunto comparatistico con riguardo alla definizione di pubblico funzionario nell’ambito di alcuni ordinamenti di taluni Stati membri dell’UE</title>
      <p>Tra le soluzioni normative adottate da alcuni ordinamenti degli Stati membri dell’UE con riguardo alla definizione di pubblico funzionario, ed in particolare ai parametri sulla base dei quali valutare l’esistenza di un’attività pubblicistica (pubblica funzione o pubblico servizio), sembra potersi distinguere tra modelli <italic>a concentrazione pubblicistica a vocazione soggettivistica</italic>, nei quali possono essere ricompresi l’ordinamento portoghese e quello austriaco, che fanno rientrare soggetti operanti presso società ed enti a forte partecipazione pubblica o concessionari di pubblici servizi nelle definizioni di pubblico funzionario sulla base di un criterio prevalentemente soggettivistico-organizzatorio (facendo riferimento a parametri legali di diversa natura<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-150-10500">150</xref></sup>, come, ad esempio, la partecipazione pubblica in una certa percentuale o un potere decisionale sulla nomina del consiglio d’amministrazione ovvero l’attribuzione della qualifica di pubblico funzionario ai <italic>manager</italic> di società a partecipazione pubblica<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-151-10500">151</xref></sup>); e modelli <italic>a concentrazione privatistica a vocazione mista o maggiormente oggettivistica</italic>, ai quali possono essere ascritti  l’ordinamento italiano, quello tedesco<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-152-10500">152</xref></sup>, e quello britannico<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-153-10500">153</xref></sup>, che basano il riconoscimento delle qualifiche soggettive principalmente o parzialmente sulla natura pubblica delle funzioni esercitate o del servizio prestato dal soggetto, sulla base di un criterio oggettivo-funzionale<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-154-10500">154</xref></sup>.</p>
      <p>Con riguardo all’ordinamento spagnolo, l’art. 24, co. 2, del Codice penale àncora, nella parte generale, il concetto di <italic>funcionario público</italic> ad un requisito soggettivo e ad uno oggettivo<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-155-10500">155</xref></sup>. Il primo fa riferimento alla circostanza dell’esistenza di un titolo o di una legittimazione formale in capo al soggetto, derivante direttamente da una disposizione di legge (<italic>funcionarios de carrera</italic>), da una nomina dell’autorità competente o da elezione. Il secondo richiede l’effettiva partecipazione del soggetto all’esercizio di una pubblica funzione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-156-10500">156</xref></sup>. Nell’applicazione di tale disposizione, tuttavia, si è di frequente assistito ad una pretermissione di fatto del requisito soggettivo, relativo al rapporto formale tra pubblica amministrazione e soggetto agente, essendo stata ritenuta sufficiente la effettiva partecipazione all’esercizio della funzione pubblica, talvolta anche del tutto eccezionale od occasionale (concetto sul quale permangono notevoli incertezze sul piano interpretativo), oppure accogliendo una nozione materiale di nomina da parte dell’autorità competente<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-157-10500">157</xref></sup>. Anche l’interpretazione del termine ‘Ley’, contenuto nell’art. 24 del codice penale spagnolo, ha posto numerose questioni ermeneutiche relative alla portata di tale concetto. Si è, a lungo, discusso, infatti, se dovesse essere inteso nel senso più restrittivo, ovvero riferentesi alla sola legge formale, o se, di contro, andasse esteso a qualsiasi fonte di natura normativa (dalla legge formale all’ordine ministeriale). L’orientamento maggioritario, sia in dottrina che in giurisprudenza, sembrerebbe andare nel senso maggiormente estensivo. Tenendo conto della presenza nella medesima norma del riferimento alla nomina da parte di un’autorità competente e dell’evoluzione che ha caratterizzato le modalità operative della pubblica amministrazione più di recente ci si chiede se anche provvedimenti diversi da quelli precedentemente individuati possano rappresentare una fonte idonea a far ritenere sussistente la qualifica di pubblico funzionario.</p>
      <p>Nella parte speciale del codice penale spagnolo, si delinea, poi, un’ulteriore figura di soggetto qualificato, ovvero quello di ‘persona che esercita una funzione pubblica’, rispetto alla quale nessun requisito formale relativo al rapporto giuridico con l’ente presso il quale lo stesso soggetto presta la propria attività è richiesto. Tali figure rientrano nel novero dei soggetti attivi di alcune fattispecie incriminatrici a tutela della pubblica amministrazione, come ad esempio la corruzione (artt. 423, 424 e 427 del codice penale), la malversazione e il traffico di influenze illecite (artt. 431 e 435 del codice penale).</p>
      <p>Tali definizioni formulate in maniera piuttosto ampia e interpretate in modo particolarmente estensivo da parte della giurisprudenza hanno determinato notevoli incertezze applicative.</p>
    </sec>
    <sec sec-type="conclusions" id="sec-16-10500">
      <title>9. Considerazioni conclusive e prospettive di riforma alla luce della nuova proposta di direttiva europea di contrasto della corruzione COM(2023) 234 final</title>
      <p>L’analisi condotta ha dimostrato le notevoli difficoltà scaturenti dall’applicazione delle qualifiche pubblicistiche nell’ambito dell’ordinamento italiano, dovute principalmente ad una formulazione delle disposizioni di riferimento in termini piuttosto ampi, con diversi profili di indeterminatezza, che hanno dato vita ad indirizzi interpretativi spesso contrastanti e notevolmente estensivi, con conseguente ampliamento dello statuto penale della pubblica amministrazione anche con riguardo a situazioni nelle quali risulta dubbia la sussistenza di una disciplina di stampo pubblicistico.</p>
      <p>Alla luce di tali insufficienze sono state proposte alcune modifiche della disciplina vigente in materia, che hanno seguito diverse linee di indirizzo.</p>
      <p>Nell’ambito dell’ordinamento italiano, una parte della dottrina ha suggerito una rilettura della nozione contenuta nell'art. 358 c.p., nel senso di ricomprendervi solo “quelle attività orientate alla soddisfazione di interessi generali sottoposte ad un regime organizzativo pubblicistico e svolte in regime economico differenziato rispetto alle normali dinamiche di mercato”<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-158-10500">158</xref></sup>, così riferendosi ad un criterio misto oggettivo-soggettivo, che tiene conto contestualmente sia dell’obiettivo di carattere generale degli interessi al cui soddisfacimento esso è preposto, sia delle caratteristiche gestionali e strutturali dell’ente presso il quale il soggetto agente svolge i propri compiti<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-159-10500">159</xref></sup>. Secondo il convincimento di tale parte della dottrina, una siffatta riformulazione andrebbe maggiormente incontro alle esigenze di rispetto del principio di legalità e tassatività che presiedono alla materia penale.</p>
      <p>È stata altresì proposta l’introduzione di un concetto omnicomprensivo di ‘pubblico agente’, delineato dal Progetto 1992 di legge delega per un nuovo Codice penale (c.d. Progetto Pagliaro) all’art. 143, n. 1, che fa riferimento, quale fattore determinante ai fini della sussistenza di tale qualifica, all’esercizio di un potere o dovere pubblicistico per conto dello Stato o di altro ente pubblico. Definizione che, tuttavia, non sembra risolvere le questioni concernenti l’eccessiva genericità dei concetti usati dal legislatore nelle definizioni di cui agli articoli 357 e 358 c.p.</p>
      <p>Più di recente la tesi del concetto unitario di pubblico agente è stata autorevolmente riproposta in dottrina, in considerazione della riscontrata difficoltà, in seguito a privatizzazioni e liberalizzazioni, di tracciare una sicura linea di confine tra pubblico e privato<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-160-10500">160</xref></sup>.</p>
      <p>Quest’ultima proposta di riforma combina in qualche modo le prime due soluzioni di modifica, suggerendo sia l’introduzione di un concetto unico di pubblico agente, sia l’espresso inserimento dello svolgimento di attività in concessione o delegate dalla p.a. o di attività economica presso enti il cui capitale è detenuto (totalmente o parzialmente) dallo Stato, seguendo in tal modo le soluzioni proposte in alcuni ordinamenti giuridici, come quello austriaco e quello portoghese.</p>
      <p>Da ultimo, sulla base di un inquadramento criminologico dei delitti dei p.u. contro la p.a. nell’ambito della categoria dell’<italic>occupational crime</italic>, è stata proposta una riformulazione delle qualifiche pubblicistiche in funzione dei diversi tipi delittuosi, definita <italic>funzional-tipologica</italic>, tale da creare una stretta compenetrazione tra fatto e autore, ritenendosi la previsione di norme definitorie di carattere generale inidonea sia a rappresentare lo specifico disvalore di ciascuna fattispecie, sia ad assicurare il rispetto dei principi di precisione e sufficiente determinatezza. Tale prospettiva, certamente suggestiva, pur muovendo da una premessa ampiamente condivisibile, concernente la difficoltà di rinvenire un sostrato ontologico definito con riguardo alle qualifiche soggettive da cristallizzare poi nelle definizioni legali, presenta a nostro avviso qualche criticità, stante la frammentazione che essa determinerebbe, con rischi non marginali di sovrapposizioni e duplicazioni<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-161-10500">161</xref></sup>.</p>
      <p>Alla luce della progressiva perdita di definizione della linea di demarcazione tra servizio pubblico, quale attività tipicamente riconducibile alla p.a., e servizio di pubblica necessità, quale attività di carattere eminentemente privatistico, ma dichiarata di pubblica necessità mediante un provvedimento amministrativo, è stata recentemente posta in dubbio l’esigenza di mantenere una disposizione come quella dell’art. 359, n. 2, c.p., che facendo integralmente rinvio ad una fonte secondaria, porrebbe inoltre problemi di compatibilità con la riserva di legge<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-162-10500">162</xref></sup>.</p>
      <p>La sussistenza delle difficoltà evidenziate in precedenza non deve necessariamente suggerire un generale ripensamento della concezione oggettivo-funzionale accolta dal codice penale vigente in materia di qualifiche pubblicistiche, verso schemi di stampo soggettivistico, che avevano già mostrato la loro inefficacia prima della riforma del ’90 e che non apporterebbero un valore aggiunto in termini di restrizione del margine di discrezionalità al momento riservato all’interprete, né probabilmente un contributo significativo in relazione ad una maggiore precisione delle relative enunciazioni normative, come è dimostrato dall’esperienza degli ordinamenti che hanno optato per tali soluzioni.</p>
      <p>Le prospettive di riforma dell’ordinamento nazionale in materia di qualifiche soggettive pubblicistiche non possono poi prescindere dalla considerazione degli strumenti normativi adottati a livello euro-unitario e dalle previsioni della recente proposta di direttiva contro la corruzione in materia.</p>
      <p>Per quanto concerne, in particolare, la direttiva 2017/1371/UE, essa individua il funzionario nazionale in qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giudiziaria a livello nazionale, regionale o locale, ricomprendendo altresì coloro che svolgono una funzione legislativa. Tale definizione viene ulteriormente precisata, inserendo anche qualunque altra persona a cui siano state assegnate o che eserciti funzioni di pubblico servizio che implichino la gestione degli interessi finanziari dell’UE, o decisioni che li riguardano, negli Stati membri o in Paesi terzi (art. 4). Proprio con riguardo a quest’ultima disposizione il primo rapporto della Commissione europea sull’attuazione della direttiva aveva riscontrato un’inadeguatezza nella trasposizione in circa la metà degli Stati membri dell’Unione<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-163-10500">163</xref></sup>, oltre ad altre carenze concernenti l’estensione delle qualifiche nazionali ai funzionari di Paesi terzi e agli agenti distaccati dall’Unione europea per i reati previsti dall’art. 4 della direttiva, con particolare riguardo al peculato e alla distrazione.</p>
      <p>Per quanto di nostro specifico interesse, la proposta di direttiva COM(2023) 234 final in materia di contrasto della corruzione, che muove dagli altri strumenti esistenti a livello internazionale ed europeo sul tema (cfr. § 1), sottolinea l’importanza della definizione di pubblico funzionario per un’efficace applicazione delle fattispecie incriminatrici volte al contrasto della corruzione. In particolare, la definizione di ‘funzionario pubblico’, prevista dall’art. 2, n. 3, lett. a), ricomprende i funzionari dell’UE e quelli nazionali di uno Stato membro o di un Paese terzo. La nozione di ‘funzionario nazionale’ è contenuta nel n. 5 della stessa disposizione, e individua qualsiasi persona che eserciti una funzione esecutiva, amministrativa o giudiziaria a livello nazionale, regionale o locale, nominata o eletta, in via permanente o temporanea, retribuita o non retribuita, indipendentemente dalla sua anzianità, nonché chiunque eserciti una funzione legislativa a livello nazionale, regionale o locale. Essa viene ulteriormente specificata dal n. 8, che delinea la definizione di ‘funzionari di alto livello’, ai fini dell’eventuale applicazione di una circostanza aggravante, mediante il riferimento a: i capi di Stato, i capi di governo centrale e regionale, i membri del governo centrale e regionale, nonché altre persone di nomina politica che ricoprono cariche pubbliche di alto livello, quali viceministri, sottosegretari di Stato, capi e membri di gabinetto di un ministro e alti funzionari politici, membri di camere parlamentari, membri dei più alti organi giurisdizionali, quali le corti costituzionali e supreme, e membri delle istituzioni superiori di controllo. Dalla formulazione di queste disposizioni sembra che il criterio di individuazione della qualifica soggettiva di ‘funzionario nazionale’ sia tendenzialmente di carattere oggettivo-funzionale, concentrandosi l’attenzione sull’esercizio di una funzione e non facendosi menzione di rapporti di dipendenza con enti pubblici, con qualche distinguo, tuttavia, con riguardo alle categorie di soggetti previste tra i ‘funzionari di alto livello’, rispetto alle quali l’inquadramento nell’organico di alcuni organi istituzionali appare di significativo rilievo. La prima parte del considerando n. 9 della proposta precisa, inoltre, come la nozione di funzionario pubblico è definita in modo da ricomprendere tutti i funzionari, siano essi nominati, eletti o assunti su base contrattuale, titolari di una funzione amministrativa o giudiziaria formale, nonché tutti i prestatori di servizi investiti di pubblici poteri o soggetti al controllo o alla vigilanza di autorità pubbliche in relazione alla prestazione di tali servizi, anche se non ricoprono cariche formali. In controtendenza, tuttavia, rispetto a questa indicazione, si pone la seconda parte del considerando n. 9 della proposta, che richiede un’interpretazione della definizione idonea a ricomprendere le <italic>persone in servizio</italic> presso imprese statali e controllate dallo Stato, fondazioni per la gestione di beni e società private che svolgono funzioni di servizio pubblico e le persone giuridiche da esse istituite o partecipate, così reintroducendo un criterio di stampo soggettivistico anche in relazione alla nozione di ‘funzionario nazionale’.</p>
      <p>Al momento in cui si scrive, è stato raggiunto un <italic>general approach</italic> sulla proposta di direttiva, che contiene alcune modifiche rispetto alla formulazione originaria<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-164-10500">164</xref></sup>, che vanno tendenzialmente nel senso di allentare le spinte armonizzatrici della Commissione europea, con alcune rare eccezioni. Con particolare riguardo alla definizione di funzionario nazionale, accanto ad una modifica di carattere topografico all’interno dell’art. 2 della proposta, si è specificato, in relazione a coloro che esercitano una funzione legislativa (a tutti i livelli) e ai funzionari di alto livello (più sinteticamente definiti come coloro che esercitano funzioni chiave di carattere esecutivo, giudiziario e legislativo sulla base della normativa nazionale di riferimento<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-165-10500">165</xref></sup>), che l’inclusione nelle predette categorie è subordinata alla compatibilità con la disciplina nazionale (in materia di immunità e privilegi accordati a tali soggetti). Nella predetta norma definitoria vengono incluse espressamente le nozioni di ‘arbitro’<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-166-10500">166</xref></sup>, e di ‘giurato’<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-167-10500">167</xref></sup>, che rientrano nel novero dei soggetti attivi degli obblighi di penalizzazione relativi alle condotte corruttive in senso stretto, previsti dall’art. 7 della proposta. Da segnalare è anche la riformulazione del considerando 9 della proposta, che opportunamente non menziona più verbi o locuzioni idonei a mettere in discussione l’accoglimento del criterio oggettivo-funzionale, richiedendo che la definizione ricomprenda le persone che svolgono funzioni di servizio pubblico (<italic>performing public service functions</italic>) presso società partecipate o controllate dallo Stato, presso fondazioni di gestione e società private che svolgono funzioni di servizio pubblico, e in enti istituiti o mantenuti da essi.</p>
      <p>Alla luce delle riflessioni condotte, ci sembra, in primo luogo, di poter condividere quelle posizioni dottrinali che auspicano una trattazione differenziata delle diverse funzioni statali, in particolare di quella legislativa, in modo da rendere le fattispecie previste maggiormente in linea con le caratteristiche dell’esercizio di tali funzioni e con il diverso declinarsi dei beni giuridici tutelati in relazione ad esse. Ciò non dovrebbe, tuttavia, condurre a indebiti trattamenti di favore contrari al principio di uguaglianza, né alla previsione di fattispecie a <italic>tipicità tanto debole</italic> da richiedere un intervento ermeneutico incisivo in fase applicativa, ponendo enormi difficoltà sul piano della prova. Si tratterebbe, tra l’altro, di una soluzione compatibile con le indicazioni promananti dal quadro normativo sovrannazionale.</p>
      <p>In quanto ai problemi legati alla difficile individuazione della linea di demarcazione tra pubblico e privato, come abbiamo evidenziato, il problema si pone per quelle attività non tipologicamente caratterizzate in relazione all’istituzione o all’ente da cui promanano, che si rinvengono principalmente nell’ambito della funzione amministrativa e del pubblico servizio.</p>
      <p>Se torniamo alla distinzione, operata sul piano amministrativo, tra funzione amministrativa, quale attività che implica l’esercizio del potere propriamente inteso nell’organizzazione e nell’esercizio dell’attività, e pubblico servizio, quale attività caratterizzata da: disciplina degli assetti organizzativi; definizione delle forme giuridiche di intervento e regime contrattuale relativo al soggetto esercente l’attività così come gravato da specifici obblighi di servizio pubblico, potremmo essere in grado di individuare, in prima battuta, le caratteristiche della funzione amministrativa agli effetti della legge penale, e successivamente il segmento di interesse penalistico segnato dalla volontà dello Stato di farsi carico dell'organizzazione e persino degli oneri dell'erogazione resa a condizioni antieconomiche<sup><xref ref-type="fn" rid="fn-168-10500">168</xref></sup>, nell’interesse di garantire un accesso ampio e ispirato al principio di non discriminazione a certi servizi.</p>
      <p>Posto che il <italic>definiendum</italic> non presenta un sostrato ontologico chiaro e univoco, essendo, di contro, di natura normativa e frutto di apposite ‘convenzionalizzazioni’, derivanti da precise scelte politiche, le considerazioni che seguiranno saranno necessariamente e intrinsecamente connesse con un certo modo di concepire il rapporto tra p.a. e consociati e il ruolo delle amministrazioni nella gestione di attività economiche suscettibili di intercettare i bisogni della collettività in un dato momento storico.</p>
      <p>Fatte tali premesse, una definizione di funzione amministrativa sul piano penalistico dovrebbe essere focalizzata sui poteri che un suo esercizio può implicare. Poteri che tipicamente descrivono la posizione di sovraordinazione degli apparati amministrativi rispetto ai consociati, non solo in chiave coercitiva, ma anche in funzione di modificazione unilaterale delle situazioni giuridiche soggettive degli individui attraverso i suoi processi decisionali e deliberativi, e di attestazione di fatti, qualità, caratteristiche con una certa idoneità probatoria.</p>
      <p>La definizione del pubblico servizio, lungi dal caratterizzarsi in chiave residuale, dovrebbe enucleare i caratteri propri dello stesso, anche alla luce della normativa euro-unitaria sul punto: il soddisfacimento di interessi della collettività, il carattere universale del servizio, emergente da norme di legge o di regolamento, la previsione di specifici obblighi di servizio pubblico in capo agli operatori; l’attribuzione legislativa di responsabilità al soggetto pubblico con riguardo alla prestazione del servizio nel senso della sua pianificazione e organizzazione (cfr. § 5.2).Nell’ottica di rispettare il principio di legalità in materia penale e i principi di precisione e sufficiente determinatezza, entrambe le definizioni dovrebbero contenere un solido aggancio a previsioni di fonte legislativa o regolamentare (in chiave di specificazione puntale di disposizioni già delineate dalla legge).</p>
      <p>Non dovrebbero essere ricompresi, pertanto, nella definizione di servizio pubblico, attività rispetto alle quali l’intervento del soggetto pubblico si limiti ad attività di mera regolazione economica, che non implichi la presa in carico dell’organizzazione e della pianificazione da parte del soggetto pubblico. A tal riguardo, il riferimento contenuto nel considerando 9 della proposta di direttiva al controllo e alla sorveglianza dovrebbe essere interpretato alla luce della complessiva normativa euro-unitaria in materia di interventi pro-concorrenziali.</p>
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              <given-names>R.</given-names>
            </name>
          </person-group>
          <source>Cassazione penale</source>
          <chapter-title>Banche e diritto penale: la terza pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione</chapter-title>
          <year>1989</year>
          <fpage>2150</fpage>
        </element-citation>
      </ref>
    </ref-list>
    <fn-group>
      <title>Notes</title>
      <fn fn-type="other" id="fn-1-10500">
      <label><sup>1</sup></label>
      <p>Il presente scritto è stato elaborato e redatto nell’ambito del progetto di ricerca Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, 26 luglio 1995, in <italic>GUCE</italic>, C 316/48, 27 novembre 1995.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-2-10500">
      <label><sup>2</sup></label>
      <p>Adottata il 5 luglio 2017, in <italic>GUUE</italic>, L 198, 28 luglio 2017, 29-41.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-3-10500">
      <label><sup>3</sup></label>
      <p>Convenzione sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell’Unione europea, in <italic>GUCE</italic>, C 195, 25 giugno1997, 2.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-4-10500">
      <label><sup>4</sup></label>
      <p>Ratificata nell’ambito dell’ordinamento italiano dalla legge 28 giugno 2012, n. 110, in GU n. 173, 26 luglio 2012.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-5-10500">
      <label><sup>5</sup></label>
      <p>Ratificata nell’ambito dell’ordinamento italiano dalla legge 3 agosto 2009, n. 116, in GU n. 188, 14 agosto 2009.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-6-10500">
      <label><sup>6</sup></label>
      <p>Ratificata nell’ambito dell’ordinamento italiano dalla legge 29 settembre 200, n. 300, in GU n. 250, 25 ottobre 2000. </p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-7-10500">
      <label><sup>7</sup></label>
      <p>Di recente si veda sul tema l’ampia disamina monografica di <xref rid="ref-4-10500" ref-type="bibr">AMORE N., <italic>Pubblico e privato nei delitti a soggettività ristretta</italic>, Torino, 2022</xref>. Si vedano i contributi che raccolgono le riflessioni condotte durante l’XI Convegno nazionale dell’Associazione italiana dei professori di diritto penale su <italic>I controlli sulle pubbliche funzioni: quale ruolo del diritto penale?</italic>, tenutosi a Padova nelle giornate del 10 e 11 novembre 2023, di <xref rid="ref-141-10500" ref-type="bibr">SEVERINO P., “Pubblico e privato nelle qualifiche soggettive agli effetti penali: una introduzione”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 2024, 2, p. 541 ss.</xref>; <xref rid="ref-108-10500" ref-type="bibr">PELISSERO M., “Introduzione ai lavori: la tutela penale della pubblica amministrazione nell’intrico della disciplina amministrativa e dei controlli”, <italic>ivi</italic>, p. 535 ss.</xref> (si veda in particolare p. 537); <xref rid="ref-156-10500" ref-type="bibr">VALLINI A., “Gli incerti confini tra pubblico e privato nelle qualifiche soggettive”, <italic>ivi</italic>, p. 545 ss.</xref> Pone un’attenzione specifica alle questioni applicative <xref rid="ref-72-10500" ref-type="bibr">GUSTAPANE A., <italic>La responsabilità penale dei pubblici ufficiali tra insindacabilità legislativa, imparzialità giudiziaria e discrezionalità amministrativa</italic>, Bologna, 2023</xref>, che propone una lettura costituzionalmente orientata delle diverse funzioni caratterizzanti la figura del pubblico ufficiale, operata tenendo ampiamente conto del formante giurisprudenziale.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-8-10500">
      <label><sup>8</sup></label>
      <p>Si tratta di figura disciplinata dall’art. 359 c.p., nella quale rientrano: a) soggetti privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi; e b) i soggetti privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della p.a. Si tratta di una figura residuale nell’ambito dell’ordinamento italiano, nella quale possono essere ricompresi avvocati difensori, notai, medici non ospedalieri o non convenzionati con il S.S.N., farmacisti, odontoiatri, ostetrici,  A titolo esemplificativo le persone esercenti un servizio di pubblica necessità rientrano nel novero dei soggetti attivi con riguardo alle fattispecie di cui all’art. 331 c.p., che punisce l’interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità, l’art. 481 c.p., che tipizza la falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Fanno riferimento, invece, al servizio di pubblica necessità (e non alla persona esercente lo stesso) le disposizioni di cui agli artt. 340, 355 e 356 c.p., che puniscono, rispettivamente, l’interruzione di un ufficio o di un servizio pubblico o di pubblica necessità, l’inadempimento di contratti di pubbliche forniture e la frode nelle pubbliche forniture, menzionando il servizio di pubblica necessità interrotto o l’impresa esercente lo stesso rispetto alla quale si verifica la violazione contrattuale o la frode.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-9-10500">
      <label><sup>9</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-9-10500" ref-type="bibr">BENUSSI C., “Art. 359”, in Dolcini E.-Gatta G.L. (a cura di), <italic>Codice penale commentato</italic>, Milano, 2021, Tomo II, p. 1557 ss.</xref>; <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">Romano M., <italic>I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, Milano, 2015, p. 379 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-10-10500">
      <label><sup>10</sup></label>
      <p>Si vedano, ad esempio, <xref rid="ref-49-10500" ref-type="bibr">Fiandaca G.-Musco E., <italic>Diritto penale – Parte speciale</italic>, vol. I, Bologna, 2025, p. 166 ss.</xref>; <xref rid="ref-137-10500" ref-type="bibr">Segreto A.-De Luca G., <italic>Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione</italic>, Milano, 1999, p. 69</xref>, che precisano tuttavia come il solo requisito formale del provvedimento amministrativo (concessione o autorizzazione) non sia, di per sé solo, sufficiente a fondare la distinzione tra pubblico servizio e servizio di pubblica necessità, dovendosi verificare altresì l’oggettiva necessarietà di un servizio per la collettività, che lo renderebbe un servizio pubblico, e l’esigenza di un’espressa qualificazione in termini di pubblica necessità da parte di un atto amministrativo nell’altro caso. Nel senso di attribuire maggior rilievo ai profili oggettivi del servizio svolto, cfr. <xref rid="ref-23-10500" ref-type="bibr">Castellana A., <italic>Profili di soggettività penale degli interventi pubblici in economia</italic>, Padova, 1989, p. 281</xref>, che individua il criterio maggiormente idoneo a tracciare la linea di demarcazione tra pubblico servizio e servizio di pubblica necessità nell’oggettiva caratterizzazione normativa, pubblica o privata, dell’attività svolta dal soggetto.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-11-10500">
      <label><sup>11</sup></label>
      <p>Si tratta, in particolare, dei delitti di peculato (artt. 314 e 316 c.p.), indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-<italic>bis</italic> c.p.), concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-<italic>quater</italic> c.p.), delitti di corruzione (articoli da 318 a 320) e istigazione alla corruzione (art. 322).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-12-10500">
      <label><sup>12</sup></label>
      <p>Non sarà possibile in questa sede approfondire le questioni problematiche relative a tale disposizione, per le quali si rinvia a <xref rid="ref-136-10500" ref-type="bibr">Scollo L., <italic>I modelli di contrasto alla corruzione internazionale. Prospettive di riforma del sistema penale e della responsabilità degli enti</italic>, Torino, 2022, p. 122 ss.</xref>; <xref rid="ref-147-10500" ref-type="bibr">Sicurella R., <italic>Diritto penale e competenze dell’Unione europea. Linee guida di un sistema integrato di tutela di beni giuridici sovrannazionali e dei beni giuridici di interesse comune</italic>, Milano, 2005</xref>, <italic>passim</italic>; <xref rid="ref-77-10500" ref-type="bibr">MANACORDA S., “Noli me tangere”? Un bilancio degli esiti applicativi nel contrasto della corruzione internazionale”, in <italic>Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia</italic>, 2018, 3-4, p. 528 ss.</xref>; <xref rid="ref-78-10500" ref-type="bibr">ID., <italic>La corruzione internazionale del pubblico agente. Linee dell’indagine penalistica</italic>, Napoli, 1999, p. 292 ss.</xref>; <xref rid="ref-133-10500" ref-type="bibr">SCALIA V., <italic>La corruzione:</italic> a never ending story. <italic>Strumenti di contrasto e modelli di tipizzazione nel panorama comparato e sovrannazionale</italic>, Torino, 2020, p. 577 ss.</xref>; <xref rid="ref-27-10500" ref-type="bibr">CENTONZE F.-DELL’OSSO V., “La corruzione internazionale. Profili di responsabilità delle persone fisiche e degli enti”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 2013, p. 216-217</xref>; <xref rid="ref-95-10500" ref-type="bibr">MONGILLO V., <italic>La corruzione tra sfera interna e dimensione internazionale</italic>. <italic>Effetti, potenzialità e limiti di un diritto penale “multilivello” dallo Stato-nazione alla globalizzazione</italic>, Napoli, 2012, p. 248 ss.</xref>; <xref rid="ref-61-10500" ref-type="bibr">Gentiloni Silveri A., “Il reato di corruzione internazionale: tra globalizzazione del diritto penale e (difficile) adattamento all’ordinamento interno”, in <italic>Cassazione penale</italic>, 2010, p. 2182</xref>; <xref rid="ref-139-10500" ref-type="bibr">SEMINARA S., “Art. 322-bis”, in FORTI G.-RIONDATO S.-SEMINARA S. (a cura di), <italic>Commentario breve del Codice penale</italic>, Milano, 2024, p. 1220</xref>; <xref rid="ref-13-10500" ref-type="bibr">BERNASCONI P., “Corruzione di funzionari esteri: normativa e prassi sovranazionale”, in FORNASARI G.-LUISI N. (a cura di), <italic>La corruzione: profili storici, attuali europei e sovranazionali</italic>, Padova, 2003, p. 319 ss.</xref>; <xref rid="ref-109-10500" ref-type="bibr">PELISSERO M., “Commento alla legge 29 settembre 2000, n. 300”, in <italic>Legislazione penale</italic>, 2001, p. 999</xref>; <xref rid="ref-131-10500" ref-type="bibr">SALAZAR L., “La legge di ratifica di convenzioni e protocolli internazionali contro la corruzione. Strumenti più efficaci per reprimere le frodi comunitarie”, in <italic>Diritto e Giustizia</italic>, 2000, 34, p. 10</xref>; <xref rid="ref-35-10500" ref-type="bibr">DE AMICIS G., <italic>Cooperazione internazionale e corruzione internazionale</italic>, Milano, 2007, p. 73 ss.</xref>; <xref rid="ref-112-10500" ref-type="bibr">Pierini J.P., <italic>La corruzione passiva del pubblico ufficiale straniero. Repressione nell’ambito del contrasto della criminalità organizzata</italic>, Torino, 2016, p. 97 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-13-10500">
      <label><sup>13</sup></label>
      <p>Per la distinzione tra concezione soggettiva e concezione oggettiva della pubblica funzione e del pubblico servizio, si rimanda alla definizione proposta da <xref rid="ref-145-10500" ref-type="bibr">Severino Di Benedetto P., <italic>I delitti dei pubblici ufficiali</italic>, Milano, 1983, p. 24</xref>, secondo cui “All’ambito delle teorie soggettive vanno ricondotte tutte quelle elaborazioni che assumono come dato di qualificazione, diretto o indiretto, dei pubblici agenti, il rapporto di dipendenza dallo Stato, ovvero da altro ente pubblico e, quindi, il carattere pubblico o privato della persona giuridica al cui servizio essi operano. Possono invece esattamente qualificarsi come oggettive solo quelle che, attraverso un chiaro riconoscimento delle <italic>possibilità non solo dell’esercizio privato di una pubblica funzione, ma anche dell’esercizio da parte di un soggetto pubblico di attività privata</italic>, pervengono a svincolare completamente la qualifica personale dalle caratteristiche dell’ente ed a ricostruire le figure del pubblico ufficiale e dell’incaricato di pubblico servizio attraverso l’esclusivo riferimento ai connotati oggettivi dell’attività da essi svolta”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-14-10500">
      <label><sup>14</sup></label>
      <p>Va sottolineato come <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, Milano, 2015, pp. 305-306</xref>, precisi in effetti come l'accoglimento della concezione oggettiva vada inteso non nel senso che lo Stato e la P.A. non svolgano più alcun ruolo in genere, dato che i poteri che connotano la pubblica funzione (ossia poteri relativi alla formazione e manifestazione della volontà della P.A., poteri autoritativi e poteri certificativi) sono pur sempre conferiti da parte di centri o fonti di potestà pubbliche, ma nel senso che la sussistenza della qualifica pubblicistica vada principalmente rapportata allo svolgimento effettivo di una funzione pubblica e non invece al rapporto di dipendenza con un ente pubblico, che non risulta a tal fine decisivo. Una posizione intermedia viene sostenuta da <xref rid="ref-111-10500" ref-type="bibr">PICOTTI L., “Le «nuove» definizioni penali di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 1992, p. 264 ss.</xref>, il quale ritiene come la valutazione del solo criterio oggettivo, facente riferimento alle norme di diritto pubblico, non sia sufficiente a individuare parametri certi di delimitazione esterna tra attività pubblicistica e attività privatistica; sarebbe altresì necessario il riferimento «alle sottostanti relazioni ‘soggettive’ con la pubblica amministrazione, quale <italic>ente</italic> distinto dall'<italic>attività</italic> esplicata dal <italic>soggetto</italic>, che proprio in ragione dell' ‘incarico’ da parte di quella si vede riconosciuta la qualifica pubblica” (p. 318).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-15-10500">
      <label><sup>15</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-133-10500" ref-type="bibr">SCALIA V., <italic>La corruzione:</italic> a never ending story. <italic>Strumenti di contrasto e modelli di tipizzazione nel panorama comparato e sovrannazionale</italic>, cit., p. 449 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-16-10500">
      <label><sup>16</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-81-10500" ref-type="bibr">MANES V., <italic>Servizi pubblici e diritto penale. L'impatto delle liberalizzazioni sullo Statuto della pubblica amministrazione</italic>, Torino, 2010, p. 41</xref>, che a sua volta fa riferimento alle posizioni di Guarino e M. Romano; <xref rid="ref-80-10500" ref-type="bibr">ID., “Le qualifiche soggettive agli effetti penali”, in DAVIGO P, GIORDANO L., MANES V., PICCIRILLO R., WOODCOCK H.J., <italic>Corruzione e illegalità nella pubblica amministrazione. Evoluzioni criminologiche, problemi applicativi e istanze di riforma</italic>, Roma, 2014, p. 9 ss.</xref> Nella letteratura non penalistica, si veda, di recente, <xref rid="ref-97-10500" ref-type="bibr">NAPOLITANO G., “Impresa (regolazione amministrativa della)”, in AA.VV., <italic>Funzioni amministrative. Enciclopedia del diritto. I tematici</italic>, vol. 3, Milano, 2022, p. 636 ss.</xref>, con particolare riguardo ai rapporti concessori di servizi pubblici, e 648 ss., con riguardo all’impresa pubblica e alle sue trasformazioni nel tempo, fino all’adozione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, introdotto dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Sulle caratteristiche più recenti delle c.d. <italic>state-owned enterprises</italic> e le <italic>best practices</italic> in relazione alla loro gestione e al loro funzionamento, risultano di particolare le <italic>Guidelines</italic> elaborate dall’OCSE, aggiornate il 3 maggio 2024, <italic>on Corporate Governance of State-Owned Enterprises</italic>, reperibili nel sito internet dell’OCSE.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-17-10500">
      <label><sup>17</sup></label>
      <p>Ritiene che anche la formulazione degli articoli 357 e 358 c.p. precedente alla riforma del ‘90 fosse ispirata ad una concezione oggettiva, <xref rid="ref-51-10500" ref-type="bibr">FIORELLA A., “Ufficiale pubblico, incaricato di un pubblico servizio e di un servizio di pubblica necessità” (voce), in <italic>Enciclopedia del diritto</italic>, vol. XLV, Milano, 1992, pp. 564-565</xref>, anche facendo riferimento alla giurisprudenza formatasi durante la vigenza delle predette disposizioni. L’A. individua l’unica ipotesi dubbia nella possibilità di esclusione della sussistenza della qualifica con riguardo a dipendenti pubblici che esercitano mansioni svolte in regime di diritto privato, e più in particolare in relazione alle forti resistenze esistenti “ad ammettere l’esigenza o almeno l’utilità di una attenta verifica circa la reale pubblicità della singola mansione ove fosse esercitata per l’ente pubblico”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-18-10500">
      <label><sup>18</sup></label>
      <p>Si veda <xref rid="ref-81-10500" ref-type="bibr">MANES V., <italic>Servizi pubblici e diritto penale</italic>, cit., p. 52</xref>. Per orientamenti, anche giurisprudenziali, precedenti, si veda <xref rid="ref-145-10500" ref-type="bibr">SEVERINO DI BENEDETTO P., <italic>I delitti dei pubblici ufficiali</italic>, cit., p. 42</xref>, che evidenzia con chiarezza come la giurisprudenza, “nonostante la formale adesione al criterio oggettivo, continui, il più delle volte, ad adagiarsi, per riconoscere ovvero per escludere la titolarità soggettiva della pubblica funzione e del pubblico servizio, sulla identificazione tra forma organizzativa della persona giuridica e sussistenza o meno della qualità di pubblico agente”; <xref rid="ref-142-10500" ref-type="bibr">ID., “Pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio” (voce), in <italic>Digesto delle discipline penalistiche</italic>, vol. X, Torino, 1995, pp. 510-511</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-19-10500">
      <label><sup>19</sup></label>
      <p>Distinzione tracciata dalla stessa Corte di Cassazione, che rinviene il primo (mutamento innovativo) «quando vi è, secondo la stessa giurisprudenza, la necessità di “porre rimedio” - nell'immutato contesto di riferimento - a quello che viene di fatto ritenuto dall'interprete come un vuoto di tutela derivante da una precedente interpretazione che viene considerata non più condivisibile»; e il secondo (mutamento evolutivo) quando, nella pressoché assenza di precedenti, si estende la portata applicativa della fattispecie incriminatrice attraverso un’interpretazione che arricchisce, specifica, integra ovvero adegua il significato precedentemente attribuito all'enunciato legislativo, permettendo alla norma, cristallizzata nella disposizione, di adattarsi ad un nuovo contesto storico o normativo, cfr. Cass. Pen., 26 marzo 2024 (dep. 16 luglio 2024), n. 28594, punto 7 del <italic>Considerato in diritto</italic>, in <italic>Sistema Penale</italic>, 17 settembre 2024, con commento di <xref rid="ref-102-10500" ref-type="bibr">PALAZZO F. e BARTOLI R., “Mutamenti giurisprudenziali sfavorevoli, colpevolezza ed irretroattività. A proposito di una sentenza ‘storica’"</xref>. Si veda altresì <xref rid="ref-159-10500" ref-type="bibr">VIGANÒ F., “Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale”, in <italic>Diritto penale contemporaneo</italic>, 19 dicembre 2016</xref>. Sul ruolo dell’interpretazione del diritto, cfr. <xref rid="ref-161-10500" ref-type="bibr">ZAGREBELSKY G., “Le note tra le leggi”, in BRUNELLO M.-ZAGREBELSKY G., <italic>Interpretare. Dialogo tra un musicista e un giurista</italic>, Bologna, 2016, p. 46</xref>, che, nel definirla come la distanza tra la creazione dell’opera e l’interprete, sottolinea come «Una cosa è la tradizione che alimenta la stabilità; un’altra la ripetizione passiva di ‘precedenti’ che spengono la vita potenziale dei testi. Quante volte è necessario tornare a leggerli con lo sguardo <italic>naïf</italic>, la mente ripulita e l’attenzione ai casi nuovi che la vita propone». L’interprete riempie lo spazio, presupposto dalla sua distanza dalla creazione del testo, della vita che scorre tra le persone e nel tempo. Nell’interpretazione emergono le differenze, cioè la distanza culturale che ci separa dall’origine dell’atto con cui si confronta l’interprete. Essa si articola in tre momenti: il primo conserva ed è rivolto al passato; il secondo accontenta; il terzo provoca e disvela. Un principio di diritto, pertanto, è fecondo se si mette in rapporto con le condizioni della società che deve modellare e dai cui caratteri è a sua volta modellato, ma non può essere rovesciato nel suo contrario (57-58). Per le declinazioni e le precisazioni, che tali riflessioni possono assumere in relazione al diritto penale, fondamentali le parole di <xref rid="ref-46-10500" ref-type="bibr">FIANDACA G., “La legalità penale negli equilibri del sistema politico-istituzionale”, in FIANDACA G., <italic>Il diritto penale tra legge e giudice</italic>, Padova, 2002, p. 3</xref>, con riguardo ad un concetto di legalità penale in rapporto al sistema penale in azione, ovvero di legalità «possibile» di un sistema funzionante in concreto, promanante dall’interazione tra una legalità legislativa, una legalità giudiziale e una legalità riferibile al contesto politico-istituzionale e sociale, laddove diventa essenziale privilegiare interpretazioni ispirate ai principi garantistici che presiedono alla materia penale, limitando la politica interpretativa ad un ruolo “interstiziale”, di riempimento degli spazi lasciati aperti dal legislatore concretizzando nei singoli casi il programma generale di politica criminale deliberato in sede legislativa; <xref rid="ref-47-10500" ref-type="bibr">ID., “Il giudice tra giustizia e democrazia nella società complessa”, <italic>ivi</italic>, p. 22</xref>, che avverte come “[...] quell’insieme di fattori eterogenei di natura extratestuale, che possiamo ricondurre al concetto di ‘precomprensione’ ermeneutica, hanno un ruolo tutt’altro che secondario anche in campo penale, e il vero problema consiste nel gestirne la compatibilità con il principio di stretta legalità”; <xref rid="ref-48-10500" ref-type="bibr">ID., ‘Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale’, <italic>ivi</italic>, p. 33</xref>, relativo all’interpretazione ‘operativa’, ovvero all’applicazione delle leggi penali ai casi concreti, e alle forme di condizionamento dell’interpretazione derivanti da fattori di contesto ed extratestuali riconducibili alla categoria-base della precomprensione, come le vedute personali dell’interprete, i suoi pregiudizi, la sua concezione politico-ideologica, la preoccupazione per le conseguenze che la decisone può provocare sulla realtà esterna o sullo stesso reo, le aspettative dell’ambiente o di alcuni gruppi sociali, l’andamento contingente dei rapporti tra i diversi soggetti istituzionali. Sui profili di complessità e crisi della legalità nella prospettiva europea, necessario il riferimento a <xref rid="ref-65-10500" ref-type="bibr">Grasso G., “Politiche penali e ruolo della giurisprudenza: la sfida della legalità”, in PALIERO C.E.-VIGANÒ F.-BASILE F.-GATTA G.L. (a cura di), <italic>La pena, ancora fra attualità e tradizione. Studi in onore di Emilio Dolcini</italic>, Milano, 2008, p. 47 ss.</xref>; <xref rid="ref-66-10500" ref-type="bibr">ID., “Introduzione. Diritto penale e integrazione europea”, in GRASSO G.-SICURELLA R. (a cura di), <italic>Lezione di diritto penale europeo</italic>, Milano, 2007, p. 1 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-20-10500">
      <label><sup>20</sup></label>
      <p>Si veda ancora Cass. Pen., 26 marzo 2024 (dep. 16 luglio 2024), n. 28594, cit. Cfr. di recente sul tema <xref rid="ref-6-10500" ref-type="bibr">BARTOLI R., “I vincoli del giudice alla legalità e i principi di governo delle dinamiche interpretative”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 2024, 3, p. 923 ss.</xref>, che sollecita a distinguere tra regole interpretative, che presiedono all’attività giurisdizionale in rapporto al potere legislativo (‘rapporto interno’), e stabilizzazioni degli orientamenti giurisprudenziali, maggiormente attinente al ‘rapporto esterno’ tra Stato (nelle diverse articolazioni coinvolte, ovvero potere legislativo e potere giudiziario) e consociati. In tale ottica, contrasti e mutamenti giurisprudenziali andrebbero considerati prima ancora che sul piano dell’irretroattività, su quello dello stesso rispetto del principio di legalità, laddove la dilatazione delle fattispecie tracimi dallo stesso alveo semantico del dettato letterale e del tipo criminoso legale, quali criteri ermeneutici complementari. Con accenti in parte diversi, si veda <xref rid="ref-91-10500" ref-type="bibr">MAUGERI A.M., "‘Uso alternativo del diritto’ quale lettura costituzionalmente orientata del diritto penale e il ruolo della giurisprudenza", in <italic>Legislazione Penale web</italic>, 12 novembre 2024</xref>, reperibile in <ext-link ext-link-type="uri" xlink:title="enlace" xlink:href="http://www.lalegislazionepenale.eu">www.lalegislazionepenale.eu</ext-link>. Tra i numerosi lavori monografici dedicati ormai al complesso tema in parola, cfr. <xref rid="ref-132-10500" ref-type="bibr">SANTANGELO A., <italic>Precedente e prevedibilità. Profili di deontologia ermeneutica nell’era del diritto penale giurisprudenziale</italic>, Torino, 2022</xref>; <xref rid="ref-88-10500" ref-type="bibr">MASSARO A., <italic>Determinatezza della norma penale e calcolabilità giuridica</italic>, Napoli, 2020</xref>; <xref rid="ref-98-10500" ref-type="bibr">NAPPI A., <italic>La prevedibilità nel diritto penale. Contributo ad un’indagine sistemica</italic>, Napoli, 2020</xref>; <xref rid="ref-110-10500" ref-type="bibr">PERRONE D., Nullum crimen sine iure. <italic>Il diritto penale giurisprudenziale tra dinamiche interpretative</italic> in malam partem <italic>e nuove istanze di garanzia</italic>, Torino, 2019</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-21-10500">
      <label><sup>21</sup></label>
      <p>Si veda, in particolare, la pronuncia della Grande Camera nel caso <italic>Del Rio Prada c. Spagna</italic>, 21 ottobre 2013, ricorso n. 42750/09. Più di recente, cfr. Grande Camera, <italic>Yüksel Yalçinkaya c. Turchia</italic>, 26 settembre 2023, ricorso n. 15669/20, § 238-242, con particolare riguardo alla questione relativa alla sussistenza dei requisiti qualitativi della legge e della relativa interpretazione – coerente con l’essenza offensiva della fattispecie incriminatrice, ovvero con l’oggetto e lo scopo della stessa - in termini di accessibilità e prevedibilità da parte del soggetto agente del delitto di partecipazione ad una organizzazione terroristica, previsto nell’ambito dell’ordinamento penale turco; Grande Camera, <italic>Vasiliauskas c. Lituania</italic>, 20 ottobre 2015, ricorso n. 35343/05.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-22-10500">
      <label><sup>22</sup></label>
      <p>In giurisprudenza, da ultimo, cfr. Cass. Pen., sez. VI, 28 novembre 2023 (dep. 08 febbraio 2024), n. 5636, in <italic>Cassazione penale</italic>, 2024, 7-8, p. 2236 ss., con nota di M.J. IAPICCO. In tale pronuncia si è evidenziato che “non può non considerarsi che la questione relativa alla natura di incaricato di un pubblico servizio del soggetto titolare di rapporto contrattuale con società concessionaria della AAMS, ha sollevato delicate questioni interpretative, definitivamente risolte con la sentenza delle Sezioni unite ‘Rubbo’ intervenuta nel settembre del 2020”. Incertezza che, ai sensi dell'art. 533 cod. pen., non può che ridondare a vantaggio degli imputati, dal momento che il principio per cui la responsabilità penale deve essere accertata ‘al di là di ogni ragionevole dubbio’ va applicato a tutte le componenti del giudizio, comprese quelle che attengono a profili che sono idonei a determinare un'amplificazione del trattamento sanzionatorio. Nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo risulta di particolare interesse ai nostri fini la pronuncia sul caso <italic>Dragotoniu e Militaru-Pidhorni c. Romania</italic>, 24 maggio 2007, ricorsi nn. 77193/01 e 77196/01, §§ 33-48, nella quale la Corte ha riconosciuto la sussistenza di una violazione dell’art. 7, par. 1, CEDU, con riguardo alla condanna di due funzionari di una banca privata per corruzione passiva, in quanto né il tenore letterale della legislazione vigente all’epoca della commissione dei fatti, né gli indirizzi giurisprudenziali delineatisi allo stesso tempo rendevano oggettivamente prevedibile un’estensione della nozione di funzionario pubblico o di altro soggetto impiegato (salariato) di enti pubblici o società commerciali a partecipazione pubblica o società volte alla realizzazione di scopi di utilità sociale anche alle società commerciali a capitale interamente privato. Si tratta di un’applicazione del concetto di prevedibilità maggiormente ispirata ad una concezione oggettiva della stessa, gravitante pertanto più nell’area dell’irretroattività, quale corollario del principio di legalità in materia penale, che in quella dell’errore scusabile sul precetto penale, sul piano della colpevolezza. Si vedano sul punto le riflessioni di <xref rid="ref-146-10500" ref-type="bibr">SICURELLA R., “Tutela multilivello dei diritti fondamentali e diritto penale. Sviluppi e questioni aperte nel ‘dialogo’ tra le Corti”, in GRASSO G.-MAUGERI A.M.-SICURELLA R., <italic>Tra diritti fondamentali e principi generali della materia penale</italic>, Pisa, 2020, p. 38 ss.</xref>; <xref rid="ref-134-10500" ref-type="bibr">SCOLETTA M., “L’impatto sostanziale della CEDU sui principi fondamentali della materia penale nell’ordinamento interno: resistenze, desistenze, prospettive”, <italic>ivi</italic>, p. 222 ss.</xref>; <xref rid="ref-92-10500" ref-type="bibr">MAUGERI A.M., “Verso la piena affermazione del principio di colpevolezza come diritto fondamentale nel diritto penale europeo, pur con qualche tentennamento”, in MAUGERI A.M.-SICURELLA R.-SIRACUSANO F. et al., <italic>Diritto penale</italic> dell’<italic>Unione europea e diritto penale</italic> nell’<italic>Unione europea. Studi in onore di Giovanni Grasso</italic>, Pisa, 2023, p. 185 ss.</xref>; <xref rid="ref-53-10500" ref-type="bibr">FORNARI L., “Prima e dopo <italic>Contrada</italic>: precedenti giurisprudenziali ed ‘essenza’ della fattispecie nella valutazione di prevedibilità ex art. 7 CEDU”, <italic>ivi</italic>, p. 540 ss. e p. 555 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-23-10500">
      <label><sup>23</sup></label>
      <p>Le qualifiche pubblicistiche rientrano nell’oggetto del dolo e presuppongono pertanto una conoscenza da parte del soggetto nella sua sfera parallela laica, ovvero un apprezzamento, in termini di comprensione comune, da non esperti (mediante la rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto), e l’attualità della conoscenza (non passata o potenziale), anche laddove derivante dall’interiorizzazione di esperienze pregresse, in assenza, quindi, di una riflessione apposita su di essi (<italic>con-coscienza</italic>), cfr. <xref rid="ref-125-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>Commentario sistematico del Codice Penale</italic>, vol. I, art. 1-84, Milano, 2004, p. 440</xref>; <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ID, <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., pp. 318-319</xref>; <xref rid="ref-107-10500" ref-type="bibr">PELISSERO M., “I delitti contro la Pubblica Amministrazione”, in BARTOLI R.-PELISSERO M.-SEMINARA S., <italic>Diritto Penale. Lineamenti di Parte Speciale</italic>, Torino, 2024, p. 465</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-24-10500">
      <label><sup>24</sup></label>
      <p>Si veda, di recente, sul tema, oggetto di numerose opere dottrinali, <xref rid="ref-43-10500" ref-type="bibr">DONINI M., “Reati contro la P.A. e riconoscibilità del precetto. L’imputazione del formante amministrativo e di quello giurisprudenziale”, in CENTONZE F.-MANACORDA S. (a cura di), <italic>Il fatto illecito nel diritto amministrativo e nel diritto penale: la garanzia della prevedibilità</italic>, Milano, 2021, p. 75 ss.</xref> In precedenza, dello stesso A., <xref rid="ref-44-10500" ref-type="bibr"><italic>Il diritto penale come etica pubblica. Considerazioni sul politico come “tipo d’autore”</italic>, Modena, 2014</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-25-10500">
      <label><sup>25</sup></label>
      <p>Cfr., in questo senso, <xref rid="ref-69-10500" ref-type="bibr">GRASSO G.-GIUFFRIDA F., “Ai confini tra il giudice contabile e il giudice penale: il rapporto tra le giurisdizioni e la problematica nozione di ‘ente pubblico’", in <italic>Indice penale</italic>, 2016, p. 894 ss.</xref>; <xref rid="ref-40-10500" ref-type="bibr">DI GIOVINE O., “Sanità ed ambito applicativo della disciplina sulla responsabilità degli enti: alcune riflessioni sul confine tra pubblico e privato”, in <italic>Cassazione penale</italic>, 2011, p. 1898</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-26-10500">
      <label><sup>26</sup></label>
      <p><xref rid="ref-1-10500" ref-type="bibr">ACQUAROLI R., “Società in mano pubblica e d.lgs. 231: un nodo irrisolto”, in PIERGALLINI C.-MANNOZZI G.-SOTIS C.-PERINI C.- SCOLETTA M.-CONSULICH F., <italic>Studi in onore di Carlo Enrico Paliero</italic>, Milano, 2022, p. 903</xref>, il quale riporta le ‘società miste’ nella categoria di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 231/2001, posto che, diversamente dal co. 3, non viene operata alcuna distinzione tra gli enti considerati; esiste un’apposita disciplina (art. 15, co. 1, lett. a, dello stesso decreto) che regola l’applicazione delle misure interdittive agli enti che svolgano attività che non possano essere interrotte senza arrecare un grave pregiudizio alla collettività; il d.lgs. n. 175/2016 prevede in via generale che alle società a partecipazione pubblica si applicano le norme del codice civile e le norme generali del diritto privato (art. 1, co. 2) e che esse possano essere sottoposte alle procedure concorsuali della crisi d’impresa (art. 14). Cfr., nello stesso senso, <xref rid="ref-3-10500" ref-type="bibr">AMARELLI G., “Art. 1”, in CASTRONUOVO D.-DE SIMONE G.-GINEVRA E.-LIONZO D.-NEGRI D.-VARRASO G., <italic>Compliance. Responsabilità da reato degli enti collettivi</italic>, Milano, 2024, p. 45-46</xref>; <xref rid="ref-15-10500" ref-type="bibr">BORSARI R., “D. Legisl. 8 giugno 2001, n. 231”, in FORTI G.-RIONDATO S.-SEMINARA S., <italic>Commentario breve al Codice Penale</italic>, Milano, 2024, p. 3018</xref>; <xref rid="ref-135-10500" ref-type="bibr">SCOLETTA M., ‘La disciplina della responsabilità da reato degli enti collettivi: teoria e prassi giurisprudenziale’, in CANZIO G.-CERQUA L.D.-LUPARIA L. (a cura di), <italic>Diritto penale delle società</italic>, Milanofiori Assago, 2016, p. 833</xref>, che, prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 175/2016, sosteneva la riconducibilità delle ‘società miste’ (‘società in partecipazione’ e ‘società in mano pubblica’) tra i destinatari del d.lgs. 231/2001, anche quando svolgono servizi pubblici e di pubblica necessità, sulla base della loro natura non propriamente pubblicistica e la loro operatività <italic>iure privatorum</italic>, stante anche la previsione dell’art. 15 dello stesso decreto 231/2001, che prevede, in caso di applicazione di sanzioni interdittive a tali enti, la nomina di un Commissario giudiziale, laddove, tra le altre condizioni previste dalle lettere da a) a b-<italic>bis</italic>), l’interruzione del servizio possa provocare un grave pregiudizio alla collettività (lett. (a); <xref rid="ref-89-10500" ref-type="bibr">MASSI S., <italic>«Pubblico» e «privato» nello statuto penale degli enti privatizzati</italic>, Napoli, 2011</xref>.</p>
      <p>Problemi in parte analoghi si sono presentati nell’ambito dell’ordinamento giuridico spagnolo, in relazione agli enti esclusi dalla responsabilità penale degli enti <italic>ex</italic> art. 31-<italic>quinquies</italic> del codice penale spagnolo, sui quali cfr. <xref rid="ref-7-10500" ref-type="bibr">BAUCELLS LLADÓS J., “Las empresas del sector público empresarial responsables penalmente”, in <italic>Estudios Penales y Criminológicos.</italic>, 42 (2022)</xref>, tenendo conto, tuttavia, della circostanza che nell’ordinamento italiano gli enti pubblici economici ricadono nell’ambito applicativo della responsabilità degli enti.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-27-10500">
      <label><sup>27</sup></label>
      <p>Si veda <xref rid="ref-1-10500" ref-type="bibr">ACQUAROLI R., “Società in mano pubblica e d.lgs. 231: un nodo irrisolto”</xref>, cit., che fa riferimento alle alterne vicende interpretative che hanno riguardato la riconducibilità delle Aziende sanitarie nell’alveo della responsabilità 231, da ultimo esclusa stante la difficoltà di qualificarle quali enti pubblici economici, in considerazione della circostanza che l’obbligo di rispettare il vincolo di gestione che contraddistingue gli enti che svolgono la loro attività su base imprenditoriale presuppone che tale vincolo sia rispettato senza considerare finanziamenti o contributi erogati da enti pubblici. L’A. ritiene che anche le società <italic>in house</italic>, così come delineate dall’art. 16 del d.lgs. 175/2016, vadano escluse dalla definizione di società di cui all’art. 1, co. 2, del d.lgs. 231/2001, in quanto prive dell’autonomia decisionale delle società miste in forza del controllo analogo esercitato dal soggetto pubblico, che renderebbe priva di qualsiasi valenza special-preventiva l’applicazione di sanzioni pecuniarie, destinate ad incidere su risorse pubbliche, e potenzialmente confliggente con il principio di colpevolezza la configurabilità di una colpa di organizzazione in capo ad un ente totalmente sotto il controllo di un altro soggetto collettivo (pp. 907-908). Appare scettico in merito all’inclusione delle società <italic>in house</italic> nel novero dei soggetti responsabili <italic>ex</italic> d.lgs. 231/2001 anche <xref rid="ref-3-10500" ref-type="bibr">AMARELLI G., “Art. 1”</xref>, cit., ancorando il suo convincimento al tenore letterale dell’art. 14 del d.lgs. 175/2016, che non richiama espressamente tali società accanto a quelle a partecipazione pubblica (p. 47). Considera, invece, le società <italic>in house</italic> interamente assoggettate al regime privatistico, con le sole eccezioni previste dalla legge, <xref rid="ref-82-10500" ref-type="bibr">MANGIONE A., “Società <italic>in house</italic> e revisione legale: riflessioni sulla posizione di garanzia del revisore dei conti”, in <italic>La Legislazione Penale web</italic>, 2024, 30 ottobre 2024, pp. 18-19</xref>, dove si afferma che “Una volta chiarito che le società <italic>in house</italic> sono soggetti di diritto privato - e fermo restando il limite della compatibilità con le disposizioni speciali - ne discende che alle stesse si applicano le regole e i principi comuni: e in particolare, il diritto concorsuale (ieri la legge fallimentare del ’42, oggi il nuovo Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza); la disciplina giuslavoristica in materia di reclutamento e gestione del personale; le norme e i principi del diritto societario in tema di funzionamento degli organi sociali, poteri/doveri e responsabilità degli stessi. La giurisdizione, per gli atti interni (ad es., impugnative di deliberazioni assembleari) e per quelli a valenza esterni, infine, è del giudice ordinario”. Si veda altresì in giurisprudenza Cass. Pen., sez. I, 17 febbraio 2017, n. 3196, che ha affermato l’assoggettabilità alle procedure concorsuali delle società <italic>in house</italic> alla stessa stregua delle società a partecipazione pubblica.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-28-10500">
      <label><sup>28</sup></label>
      <p>Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro la corruzione, che sostituisce la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio e la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, Bruxelles, 3.5.2023 COM(2023) 234 final 2023/0135 (COD).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-29-10500">
      <label><sup>29</sup></label>
      <p>Per la ricostruzione del concetto di pubblica amministrazione in ambito penalistico sia nel dibattito dottrinale, sia nei lavori preparatori del Codice Penale, prima della riforma del 1990, ma con considerazioni parzialmente valide ancora oggi, si vedano <xref rid="ref-119-10500" ref-type="bibr">RICCIO S., <italic>I delitti contro la pubblica amministrazione,</italic> Torino, 1955, p. 7 ss.</xref>; <xref rid="ref-153-10500" ref-type="bibr">TAGLIARINI F., <italic>Il concetto di pubblica amministrazione nel codice penale</italic>, Milano, 1973</xref>; <xref rid="ref-118-10500" ref-type="bibr">RAMPIONI R., <italic>Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.</italic>, Milano, 1984, p. 3 ss.</xref> Più di recente, nella manualistica e trattatistica, <xref rid="ref-10-10500" ref-type="bibr">BENUSSI C., <italic>Diritto penale della pubblica amministrazione</italic>, Milanofiori Assago, 2016, pp. 2-3</xref>; <xref rid="ref-121-10500" ref-type="bibr">RIVERDITI M., “Reati contro la pubblica amministrazione”, in ANTOLISEI F., <italic>Manuale di Diritto Penale. Parte speciale. II</italic>, Milano, 2016, p. 351 ss.</xref>; <xref rid="ref-18-10500" ref-type="bibr">CADOPPI A.-VENEZIANI P., <italic>Elementi di diritto penale. Parte speciale</italic>, Milanofiori Assago, 2016, pp. 109-110</xref>; <xref rid="ref-152-10500" ref-type="bibr">STORTONI L., ‘Delitti contro la pubblica amministrazione’, in CANESTRARI S. et al., <italic>Diritto penale. Lineamenti di parte speciale</italic>, Milano, 2016, p. 103</xref>; <xref rid="ref-21-10500" ref-type="bibr">CARINGELLA F.-DE PALMA M.-FARINI S.-TRINCI A., <italic>Manuale di Diritto Penale – Parte speciale</italic>, Roma, 2015, p. 127 ss.</xref>; <xref rid="ref-151-10500" ref-type="bibr">STEA G., ‘Capitolo primo – Evoluzione legislativa, direttive sovranazionali e limiti al controllo di legittimità del giudice penale’, in CANESTRARI S.-CORNACCHIA L.-DE SIMONE G., <italic>Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la Pubblica Amministrazione</italic>, Bologna, 2015, p. 33 ss.</xref>, sottolinea il passaggio da una concezione ampia accolta all’epoca del Codice Rocco ad una concezione più ristretta delineatasi in seguito all’avvento della Carta costituzionale, secondo cui il concetto di pubblica amministrazione deve coincidere con quello di buon governo della cosa pubblica; <xref rid="ref-84-10500" ref-type="bibr">MANNA A., “Introduzione ai reati contro la pubblica amministrazione”, in CADOPPI A.-CANESTRARI S.-MANNA A.-PAPA M., <italic>Trattato di Diritto Penale – Vol. II – I delitti contro la pubblica amministrazione</italic>, Milanofiori Assago, 2008, p. 3 ss.</xref> Cfr. ampiamente <xref rid="ref-14-10500" ref-type="bibr">BONDI A., “Parte I – Nozioni comuni e qualifiche soggettive”, in Bondi A., Di Martino A., Fornasari G (a cura di), <italic>Reati contro la Pubblica Amministrazione</italic>, Torino, 2004, p. 30 ss.</xref>, che rimarca la necessità di intendere la concezione estensiva ed unitaria di P.A. in senso garantistico, “non quale rifiuto del principio di separazione dei poteri e richiamo ad una semplice suddivisione di competenze, ma rifiuto di privilegi ingiustificati correlati a tale separazione” (p. 34). Si veda altresì diffusamente <xref rid="ref-101-10500" ref-type="bibr">PALAZZO F., “La tutela penale della pubblica amministrazione e il rapporto tra politica e legalità”, in VINCIGUERRA S.-DASSANO F, (a cura di), <italic>Scritti in memoria di Giuliano Marini</italic>, Napoli, 2010, p. 623 ss.</xref>, che mette in rilievo il rapporto assai stretto esistente tra l’assetto dei reati contro l’amministrazione pubblica e la democrazia, “potendo il primo essere ispirato al rafforzamento ovvero al contrario contribuire al disconoscimento del carattere democratico dell’amministrazione”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-30-10500">
      <label><sup>30</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-118-10500" ref-type="bibr">RAMPIONI R., <italic>Bene giuridico e delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.</italic>, cit., p. 6</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-31-10500">
      <label><sup>31</sup></label>
      <p>Si veda <xref rid="ref-119-10500" ref-type="bibr">RICCIO S., <italic>I delitti contro la pubblica amministrazione</italic>, cit., p. 10</xref>, espressione in particolare riferita al concetto <italic>oggettivo</italic> di pubblica amministrazione, che ricomprende “tutta l’attività con cui lo Stato (o altra persona giuridica pubblica) provvede alla soddisfazione dei bisogni collettivi, che sono nei suoi fini”, caratteristica idonea a distinguere la funzione strettamente amministrativa da quella legislativa, connotata dall’astrattezza, e da quella giudiziaria, tendente all’attuazione della legge, pur provvedendo con riferimento immediato a casi concreti (p. 15). </p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-32-10500">
      <label><sup>32</sup></label>
      <p>Si è ritenuto che originariamente all’interno di tale concezione si muovessero due differenti istanze: la prima di carattere metagiuridico e maggiormente politico, volta a garantire le libertà civili e politiche contro lo strapotere della monarchia assoluta mediante l’attribuzione dei poteri statuali a tre differenti organi (legislativo, esecutivo e giudiziario), dotati di indipendenza, autonomia e sovranità; la seconda invece di carattere giuridico, consistente in un criterio di oggettiva differenziazione tra distinti poteri statuali, porta per la prima volta ad analizzare l’esatto contenuto di ogni singolo potere e funzione nonché le differenti modalità del loro attuarsi nel concreto esercizio, cfr. per una ricostruzione della questione <xref rid="ref-153-10500" ref-type="bibr">TAGLIARINI F., <italic>Il concetto di pubblica amministrazione nel codice penale</italic>, cit., pp. 45-46</xref>.</p>
      <p>Sulle posizioni critiche in merito ad un concetto ampio di pubblica amministrazione cfr. <xref rid="ref-17-10500" ref-type="bibr">BRICOLA F., “Tutela penale della pubblica amministrazione e principi costituzionali”, in CANESTRARI S.-MELCHIONDA A. (a cura di), <italic>Scritti di diritto penale</italic>, Milano, 1997</xref>, secondo il quale l’equiparazione dei diversi poteri statuali sarebbe retaggio di una logica autoritaria di natura accentratrice tipica del codice del 1930, in cui la separazione tra tali poteri viene ritenuta quale criterio di mera distribuzione di competenze. La posizione è stata più di recente ribadita da <xref rid="ref-145-10500" ref-type="bibr">SEVERINO DI BENEDETTO P., <italic>I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione</italic>, Milano, 1983, pp. 11-12</xref>, che ritiene che la nozione di pubblica amministrazione andrebbe ristretta alla sola funzione amministrativa. Ribadisce questo orientamento mediante una ricostruzione diacronica delle definizioni di pubblici funzionari dal Codice Zanardelli ad oggi, <xref rid="ref-4-10500" ref-type="bibr">AMORE N., <italic>Pubblico e privato nei delitti a soggettività ristretta</italic>, cit., p. 14 ss.</xref> Si vedano per una critica a tale orientamento <xref rid="ref-123-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali. Art. 314-335-</italic>bis <italic>cod. pen. Commentario sistematico</italic>, Milano, 2019, pp. 6-8</xref>, che sembra escludere l’utilità di una tipizzazione diversificata per le condotte dei titolari della funzione legislativa anche in prospettiva <italic>de iure condendo</italic>; <xref rid="ref-50-10500" ref-type="bibr">FIANDACA G.-MUSCO E., <italic>Diritto penale. Parte speciale. Vol. I</italic>, Bologna, 2025, p. 175</xref>, che sembrano attribuire una certa validità alla tesi solo in prospettiva <italic>de iure condendo</italic>; in quest’ultimo senso anche <xref rid="ref-14-10500" ref-type="bibr">BONDI A., “Parte I – Nozioni comuni e qualifiche soggettive”, cit., p. 34</xref>; <xref rid="ref-100-10500" ref-type="bibr">PAGLIARO A.-PARODI GIUSINO M., <italic>Principi di diritto penale. Parte speciale. Vol. I. Delitti contro la pubblica amministrazione</italic>, Milano, 2008, pp. 5-6</xref>, che sottolineano come “la disciplina penale obbedisce a una logica interna a sé medesima: quella di assicurare la tutela dell’intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici. Di fronte a questa esigenza globale poco importa al diritto penale se l’attività tutelata sia legislativa, amministrativa, giurisdizionale o di governo”. In giurisprudenza in quest’ultimo senso, cfr. di recente Cass. Pen., sez. VI, 02 luglio 2018, n. 40347, in <ext-link ext-link-type="uri" xlink:title="enlace" xlink:href="http://www.dejure.it">www.dejure.it</ext-link>, che puntualizza come occorra dare “ai fini penali alla nozione di pubblica amministrazione un significato più ampio di quello discendente dal mero riferimento all'esercizio di attività amministrativa in senso stretto, dovendosi aver più in generale riguardo all’apparato cui è attribuito lo svolgimento delle funzioni volte ad assicurare la realizzazione di interessi presi in considerazione da norme di diritto pubblico di vario rango”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-33-10500">
      <label><sup>33</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-152-10500" ref-type="bibr">STORTONI L., “Delitti contro la pubblica amministrazione”, cit., p. 104 ss.</xref>, che distingue tra verticalità ed orizzontalità dei rapporti tra Stato e cittadino.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-34-10500">
      <label><sup>34</sup></label>
      <p>Si veda in questo senso <xref rid="ref-150-10500" ref-type="bibr">SPENA A., <italic>Il “turpe mercato”. Teoria e riforma dei delitti di corruzione pubblica</italic>, Milano, 2003, p. 192</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-35-10500">
      <label><sup>35</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-26-10500" ref-type="bibr">CATENACCI M., ‘Capitolo I – Considerazioni politico-criminali: il bene giuridico tutelato dagli artt. 314-335-bis’, in ID. (a cura di), <italic>I delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione</italic>, Torino, 2022, p. 9</xref>; <xref rid="ref-115-10500" ref-type="bibr">PIVA P., “Art. 41”, in MASTROIANNI R.-POLLICINO O.-ALLEGREZZA S.-PAPPALARDO F.-RAZZOLINI O., <italic>Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea</italic>, Milano, 2017, p. 759</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-36-10500">
      <label><sup>36</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-36-10500" ref-type="bibr">DE VERO G., “Statuto attuale e prospettive evolutive della corruzione parlamentare”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 2024, 2, pp. 586-587</xref>; <xref rid="ref-154-10500" ref-type="bibr">UBIALI M.C., <italic>Attività politica e corruzione</italic>, Milano, 2020</xref>, <italic>passim</italic>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-37-10500">
      <label><sup>37</sup></label>
      <p>Alcuni ordinamenti, come ad esempio quello tedesco, hanno introdotto una fattispecie autonoma che vede quali soggetti attivi i titolari di un mandato elettivo (§ 108e StGB), sulla base delle peculiarità che connoterebbero l’espletamento della funzione legislativa, rispetto a quello delle funzioni amministrativa e giudiziaria. Tale disposizione si inserisce, infatti, in un contesto normativo tendente a reprimere più in generale le condotte suscettibili di influenzare in maniera illecita i processi elettorali e le votazioni in tutte le elezioni pubbliche ed a proteggere indirettamente anche il processo democratico di formazione dell’opinione politica e conseguentemente la democraticità del processo decisionale. Dagli stessi lavori preparatori della riforma del 2014 emerge la volontà del legislatore di assicurare l’interesse pubblico all’integrità del processo decisionale parlamentare, all’indipendenza nell’esercizio del mandato elettivo e alla correttezza delle decisioni parlamentari, nonché di proteggere la libera formazione e manifestazione della volontà nelle assemblee popolari da forme illecite di influenza, cfr. BT-Drucks 18/476, p. 6. Nella nozione di <italic>Amtsträger</italic>, d’altro canto, accolta dal § 11, co. 1, n. 2, StGB, non sono ricompresi i titolari di una funzione legislativa. La formulazione della fattispecie incriminatrice ha dato vita, tuttavia, ad una serie di problemi applicativi. Sul dibattito che ha preceduto l’introduzione di tale disposizione nel sistema tedesco e sulle difficoltà applicative che quest’ultima pone cfr. <xref rid="ref-73-10500" ref-type="bibr">KARGL W., “§ 108e”, in KINDHÄUSER U.- NEUMANN U.– PAEFFGEN H.U. (a cura di), <italic>Strafgesetzbuch</italic>, Band 2, 5. Auflage, Baden-Baden, 2017, p. 549 ss.</xref>; <xref rid="ref-129-10500" ref-type="bibr">RÜBENSTAHL M., "§ 108e", in ESSER R.-RÜBENSTAHL M.-SALIGER F.-TSAMBIKAKIS M. (a cura di), <italic>Wirtschafts-strafrecht mit Steuerstrafrecht und Verfahrensrecht</italic> – <italic>Kommentar</italic>, 1. Auflage, Köln, 2017, p. 267 ss.</xref>; <xref rid="ref-96-10500" ref-type="bibr">MÜLLER M.H., "§ 108e", in MIEBACH K. (a cura di), <italic>Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch</italic>, Band 3, §§ 80-184j, 3. Auflage, 2017, p. 366 ss.</xref>; <xref rid="ref-128-10500" ref-type="bibr">ROSENAU H., "§ 108e", in SATZGER H.-SCHLUCKEBIER W. (a cura di), <italic>Strafgesetzbuch – Kommentar</italic>, 3. Auflage, Köln, 2016, p. 875 ss.</xref>; <xref rid="ref-148-10500" ref-type="bibr">SINN A.-RUDOLPHI H.J., "§ 108e", in WOLTER J. (a cura di), <italic>Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch (SK-StGB)</italic>, 148. Lfg., Köln, 2014 (dicembre), p. 5 ss.</xref> Per una valutazione in chiave comparatistica, cfr. <xref rid="ref-2-10500" ref-type="bibr">ALAGNA R., <italic>Lobbying e diritto penale. Interessi privati e decisioni pubbliche tra libertà e mercato</italic>, Torino, 2018</xref>, <italic>passim</italic>; <xref rid="ref-133-10500" ref-type="bibr">SCALIA V., <italic>La corruzione:</italic> a never ending story, cit., p. 219 ss., pp. 474-475</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-38-10500">
      <label><sup>38</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-123-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei pubblici ufficiali</italic>, cit., p. 7 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-39-10500">
      <label><sup>39</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-133-10500" ref-type="bibr">SCALIA V., <italic>La corruzione:</italic> a never ending story, cit., p. 508 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-40-10500">
      <label><sup>40</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-138-10500" ref-type="bibr">SEMINARA S., “Il parlamentare come pubblico ufficiale, tra corruzione e codici di condotta”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 2024, 2, pp. 590-591</xref>; <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., pp. 343-344</xref>. Entrambi gli A. attribuiscono autonomia alla funzione legislativa, sposando l’indirizzo interpretativo che accoglie una nozione ampia di tale concetto, facendovi rientrare non solo le attività strettamente riferite alle leggi statali o regionali, ma l’intera attività anche regolamentare dei pubblici poteri, che si traduca, ad esempio in poteri di indirizzo e di controllo politico. Nella prospettiva costituzionalistica, cfr. <xref rid="ref-122-10500" ref-type="bibr">RIVOSECCHI G., “Attività parlamentare e corruzione”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 2024, 2, p. 606</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-41-10500">
      <label><sup>41</sup></label>
      <p>Si veda per una differenziazione concettuale tra la nozione più ampia di autonomia contrattuale e quella di autonomia negoziale, quali prerogative della p.a., <xref rid="ref-75-10500" ref-type="bibr">LICATA G.F., “In tema di autonomia negoziale della pubblica amministrazione”, in PIZZANELLI G. (a cura di), <italic>Passato e presente del diritto amministrativo.</italic> Liber amicorum <italic>in onore di Alberto Massera</italic>, Napoli, 2017, 234 ss.</xref>, il quale mette in evidenza “la consistenza variabile che il concetto di autonomia negoziale [...] assume nel suo concreto svolgimento”, posto che essa può esaurirsi in un’unica valutazione o scelta che non preveda un momento di dialogo, ma può consistere altresì in un confronto più ampio, tale per cui la negoziazione trascende la sua funzione strumentale e diviene vero e proprio metodo di contemperamento e sintesi degli interessi in gioco. Nell’ambito delle discipline più recenti in materia di contratti pubblici, tale metodo risulta sotteso non solo ai criteri di aggiudicazione diversi dal prezzo, nei quali emerge in modo evidente una componente di matrice negoziale, ma anche ad alcune procedure di aggiudicazione, fondate sull’autonomia negoziale, come la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo, i partenariati per l’innovazione, nelle quali la pubblica amministrazione negozia non solo l’offerta, ma anche l’individuazione dei mezzi più efficaci per soddisfare le sue necessità, e l’oggetto stesso del servizio, lavoro, o fornitura da acquistare (pp. 240-241).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-42-10500">
      <label><sup>42</sup></label>
      <p>Si veda, a tal riguardo, <xref rid="ref-19-10500" ref-type="bibr">CAFAGNO M., “Committenza (servizi di)”, in AA.VV., <italic>Funzioni amministrative. Enciclopedia del diritto. I tematici</italic>, vol. 3, Milano, 2022, 218 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-43-10500">
      <label><sup>43</sup></label>
      <p>La logica della legislazione europea risulta di natura binaria. In relazione alla conclusione di contratti ordinari, all’interno di mercati ben sviluppati, che ospitano un sostanzioso numero di operatori pronti a competere e negoziare, rispetto ai quali la sofisticazione e l’adattamento dei modelli procedurali alle proprietà del contesto di mercato e delle transazioni in gioco non hanno un’importanza cruciale, il ricorso a procedure rigide, semplici da gestire e difficili da manipolare, può bilanciare eventuali inconvenienti in termini di perdita di efficienza. Con riguardo, invece, a transazioni a carattere innovativo, comportanti alti rischi per l’incertezza e la complessità che le caratterizza, non inserite all’interno di mercati fluidi e sviluppati, le esigenze di flessibilizzazione e di adattamento dei modelli procedurali, caratterizzati da un elevato di grado di discrezionalità, possono essere avvertite come maggiormente pressanti. </p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-44-10500">
      <label><sup>44</sup></label>
      <p>Una delle più significative novità introdotte dal nuovo Codice ha riguardato la previsione dell’art. 9, che concerne il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale, consentendo la rinegoziazione dei contratti nella fase dell’esecuzione in relazione alla sopravvenienza di circostanze imprevedibili o eccezionali, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato. Va ricordato che le esigenze alla base del divieto di modifica delle condizioni contrattuali hanno una duplice <italic>ratio</italic>: da una parte, quella di garantire la trasparenza ed evitare accordi illeciti; dall’altra, quella di assicurare la <italic>par condicio</italic> degli offerenti. Di recente, la Corte di Giustizia, pronunciandosi sull’interpretazione dell’art. 72, par. 1, lett. <italic>e</italic>, e par. 4, lett. <italic>a</italic> e <italic>b</italic>, della direttiva 2014/24/UE, in materia di appalti pubblici e richiamando il considerando 109 della stessa, ha ritenuto imprevedibili le circostanze che l’amministrazione aggiudicatrice, pur avendo dato prova di diligenza ragionevole nella preparazione dell’appalto iniziale, non poteva prevedere al momento dell’aggiudicazione, tenuto conto dei mezzi a sua disposizione, della natura e delle caratteristiche del progetto particolare, delle buone pratiche del settore, e della necessità di adeguare le risorse destinate alla preparazione dell’aggiudicazione e il suo prevedibile valore (Corte di Giustizia, 7 dicembre 2023, n. 441). Cfr. su tale disposizione <xref rid="ref-57-10500" ref-type="bibr">G. ROVELLI, ‘Art. 9 Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale’, in R. GIOVAGNOLI-G. ROVELLI (a cura di), <italic>Codice dei contratti pubblici</italic>, cit., 83 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-45-10500">
      <label><sup>45</sup></label>
      <p>Ancora M. Cafagno, ‘Committenza (servizi di)’, cit., 231 ss., che sottolinea come il contenimento della discrezionalità per finalità di controllo dell’operato dei pubblici funzionari va coniugato con il bisogno di variabilità, in funzione dell’efficienza, in considerazione della circostanza che ambedue i fattori (efficienza e imparzialità) influiscono sulla concorrenza. </p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-46-10500">
      <label><sup>46</sup></label>
      <p>Pubblicato in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023. Sulla base dell’art. 174(3) di tale provvedimento il partneriato pubblico-privato è definito come un’operazione economica caratterizzata da: a) un rapporto contrattuale tra ente concedente e operatori economici privati di lungo periodo volto al raggiungimento di un interesse pubblico; b) risorse reperite in misura significativa dalla parte privata, che assume il rischio operativo, per coprire i fabbisogni finanziari connessi alla realizzazione del progetto; c) responsabilità della parte privata con riguardo alla realizzazione e alla gestione del progetto; d) responsabilità della parte pubblica nella definizione degli obiettivi e nella verifica dell’attuazione; e) rischio operativo relativo alla realizzazione e alla gestione allocato in capo alla parte privata. Sono previste due forme di partneriato: una di tipo contrattuale, che comprende le figure della concessione, della locazione finanziaria e del contratto di disponibilità, nonché gli altri contratti stipulati dalla pubblica amministrazione con operatori economici privati caratterizzati dai predetti contenuti (atipicità) e volti alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, alla quale si applicano le disposizioni del Codice in materia di aggiudicazione e di alcuni profili dell’esecuzione (in materia di subappalto, modifica durante il periodo di efficacia, risoluzione e recesso, subentro e revisione del contratto, artt. 188-92). L’altra forma viene definita di tipo istituzionale e consiste nella costituzione di un ente partecipato congiuntamente dalla parte pubblica e da quella privata, disciplinato dalle disposizioni del Testo unico in materia società a partecipazione pubblica (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175), nella forma più diffusa della società mista pubblico-privata, di cui all’art. 17. Il contratto di finanza di progetto è disciplinato dagli artt. 193-195 del Codice.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-47-10500">
      <label><sup>47</sup></label>
      <p>Art. 1 – Principio del risultato – 1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.</p>
      <p>2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell’affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.</p>
      <p>3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obieittivi dell’Unione europea.</p>
      <p>4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.</p>
      <p>Cfr. per un commento sulla disposizione in esame <xref rid="ref-42-10500" ref-type="bibr">DIMATTEO D.-PROTTO M., “Artt. 1-9”, in CARINGELLA F., <italic>Nuovo Codice dei Contratti Pubblici</italic>, Milano, 2023, p. 4 ss.</xref>; <xref rid="ref-63-10500" ref-type="bibr">GIOVAGNOLI R., “Artt. 1-2”, in GIOVAGNOLI R.-ROVELLI G. (a cura di), <italic>Codice dei contratti pubblici</italic>, Milano, 2024, p. 4 ss.</xref>; <xref rid="ref-130-10500" ref-type="bibr">SAITTA A., “I criteri interpretativi: risultato, fiducia e accesso al mercato”, in <italic>Il Codice Appalti</italic>, IlSole24ore, maggio, 2023, p. 12 ss.</xref>, che ritiene la formulazione poco felice, in quanto rischia di porre il tema della legalità in contrapposizione a quello del risultato, osservando come trasparenza e correttezza vadano intesi come concetti strumentali a quello di legalità e serventi rispetto alla democraticità, all’imparzialità e all’efficienza dell’amministrazione; SAITTA F., “I principi generali del nuovo Codice dei contratti pubblici”, in <ext-link ext-link-type="uri" xlink:title="enlace" xlink:href="http://www.giustiziainsieme.it">www.giustiziainsieme.it</ext-link> 08 giugno 2023.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-48-10500">
      <label><sup>48</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-76-10500" ref-type="bibr">LO SAPIO G., “Art. 74” e “Art. 75”, in CARINGELLA F., <italic>Nuovo Codice dei Contratti Pubblici</italic>, cit., p. 483 ss. e p. 488 ss.</xref>; <xref rid="ref-106-10500" ref-type="bibr">PATELLI L., “Art. 74” e “Art. 75”, in GIOVAGNOLI R.-ROVELLI G. (a cura di), <italic>Codice dei contratti pubblici</italic>, cit., p. 734 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-49-10500">
      <label><sup>49</sup></label>
      <p>Va sottolineato come tali procedure siano state poco utilizzate sotto la vigenza del precedente Codice dei contratti pubblici, diversamente da altri Paesi, come, ad esempio, la Germania, la Francia o il Regno Unito, ove esse hanno un largo impiego. Nel corso dei lavori preparatori del nuovo Codice, si è molto sollecitato un uso di queste procedure più flessibili in relazione a operazioni caratterizzate da complessità e ingenti investimenti. È probabile che il limitato ricorso a tali procedure vada attribuito, quanto meno in parte, all’insufficiente preparazione di un ampio settore degli apparati amministrativi e al timore di intraprendere modelli procedurali non ancora rodati da parte di pubblici funzionari, potenzialmente esposti a diversi livelli di responsabilizzazione, cfr. <xref rid="ref-19-10500" ref-type="bibr">CAFAGNO M., “Committenza (servizi di)”, cit., p. 240 ss.</xref>, anche per i dati di matrice comparatistica menzionati nella nota 136.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-50-10500">
      <label><sup>50</sup></label>
      <p>In una visione ordoliberale della concorrenza di stampo tedesco, che privilegia gli aspetti sovraindividuali della tutela della concorrenza, maggiormente legati a garantire il funzionamento del mercato all’insegna dei principi di non discriminazione ed equità, nel senso quindi di una leale concorrenza, e della protezione dei consumatori, accanto a quelli di matrice maggiormente individualistica, di ispirazione statunitense, cfr. <xref rid="ref-116-10500" ref-type="bibr">RAMAJOLI M., “Concorrenza (tutela della)”, in AA.VV., <italic>Funzioni amministrative. Enciclopedia del diritto. I tematici</italic>, cit., p. 292 ss.</xref>; <xref rid="ref-74-10500" ref-type="bibr">LIBERTINI M., “Concorrenza”, in <italic>Enciclopedia del diritto</italic>, Annali III, 2010, p. 191 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-51-10500">
      <label><sup>51</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-64-10500" ref-type="bibr">GIOVAGNOLI R., “Presentazione”, in R. Giovagnoli-G. Rovelli (a cura di), <italic>Codice dei contratti pubblici</italic>, cit., p. XVI</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-52-10500">
      <label><sup>52</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-25-10500" ref-type="bibr">CASTORINA R.M., “Artt. 11-12”, in GIOVAGNOLI R.-ROVELLI G. (a cura di), <italic>Codice dei contratti pubblici</italic>, cit., 112</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-53-10500">
      <label><sup>53</sup></label>
      <p>In base all’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 sono definiti enti del Terzo settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione di beni o servizi, e iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-54-10500">
      <label><sup>54</sup></label>
      <p>Tale locuzione ‘modelli di organizzazione privi di rapporti sinallagmatici’ è stata oggetto di indirizzi interpretativi divergenti. Secondo un indirizzo, espresso dal Consiglio di Stato nel parere 20 agosto 2018, n. 2052, l’affidamento diretto sarebbe consentito solo in caso di servizi svolti in forma integralmente gratuita, circostanza che sarebbe esclusa anche in presenza di rimborsi estesi a coprire in tutto o in parte i costi dei fattori di produzione. Un diverso orientamento sostenuto in dottrina ritiene che un tale concetto restrittivo del carattere della gratuità di porrebbe in contrasto con la prassi più recente delle attività degli enti del terzo settore, con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che ammette lo svolgimento di attività commerciali da parte di tali enti purchè siano marginali rispetto all’insieme delle attività di volontariato, e con la più recente normativa in materia di servizi pubblici locali, prevista dall’art. 18 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, che, nel definire i criteri per il ricorso all’affidamento diretto a favore di enti del terzo settore, include tra le voci rimborsabili i costi fissi, variabili e durevoli, anche ai soli fini dello svolgimento del partneriato con l’ente pubblico, e quindi anche quelli per i fattori di produzione. Cfr. diffusamente per tali considerazioni <xref rid="ref-55-10500" ref-type="bibr">FURNO L., “Art. 6”, in GIOVAGNOLI R.-ROVELLI G. (a cura di), <italic>Codice dei contratti pubblici</italic>, cit., p. 57 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-55-10500">
      <label><sup>55</sup></label>
      <p>Cfr. le Linee-guida ANAC n. 16/2022, che fanno riferimento a fattispecie estranee all’applicazione del Codice dei contratti pubblici con riguardo agli artt. 55 e 56 del Codice del Terzo Settore.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-56-10500">
      <label><sup>56</sup></label>
      <p>Cfr. Cassazione penale sez. VI - 29/05/2024 (dep. 1 agosto 2024), n. 31605.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-57-10500">
      <label><sup>57</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-39-10500" ref-type="bibr">DI GIOVINE O., “Introduzione. Tra storia e commemorazione dell’abuso d’ufficio”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 2024, 2, pp. 669-670</xref>, con particolare riguardo alla fattispecie di abuso d’ufficio, prevista dall’art. 323 c.p., frattanto abrogata in seguito all’entrata in vigore della legge 9 agosto 2024, n. 114. Si vedano, tuttavia, anche le osservazioni di <xref rid="ref-94-10500" ref-type="bibr">MERLO A., “La felicità di Sisifo: a proposito dell’abrogazione dell’abuso d’ufficio”, in <italic>Diritto penale e processo</italic>, 2024, 9, p. 1120</xref>; <xref rid="ref-38-10500" ref-type="bibr">DEL SIGNORE M.-RAMAJOLI M., “La prevenzione della corruzione e l’illusione di un’amministrazione senza macchia”, in <italic>Rivista trimestrale di diritto pubblico</italic>, 2019, 61 ss.</xref> In un’ottica critica, cfr. <xref rid="ref-60-10500" ref-type="bibr">GATTA G.L., “Da ‘spazza-corrotti’ a ‘basta paura’: il decreto-semplificazioni e la riforma con parziale abolizione dell’abuso d’ufficio, approvata dal Governo ‘salvo intese’ (e la riserva di legge?)”, in <italic>Sistema penale</italic>, 17 luglio 2020</xref>; <xref rid="ref-85-10500" ref-type="bibr">MANNA A.-SALCUNI G., “Dalla ‘burocrazia difensiva’ alla ‘difesa della burocrazia’? Gli itinerari incontrollati della riforma di abuso d’ufficio”, in <italic>La legislazione penale web</italic>, 20 dicembre 2020</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-58-10500">
      <label><sup>58</sup></label>
      <p>In giurisprudenza, si vedano, da ultimo, in questo senso Cass. Pen., sez. VI – 07 maggio 2024, n. 22282, nella quale si afferma che: “Si deve ribadire al riguardo che la qualificazione soggettiva dell'agente come pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio prescinde dalla nozione soggettiva creata per delimitare l'ambito di applicazione della disciplina dei contratti pubblici per la presenza degli indici di pubblicità dell'ente che sono stati normativamente previsti dal c.d. Codice degli appalti con riferimento alla definizione di organismo di diritto pubblico e di impresa pubblica”; Cass. Pen., sez. VI, 17 aprile 2024, n. 27090, in particolare punti 4.2. e 4.3 del <italic>Considerato in diritto</italic>, laddove viene affrontata la questione della sussistenza della qualifica soggettiva pubblicistica nell’ipotesi in cui un’attività astrattamente di interesse pubblicistico venga svolta, al di fuori di un rapporto concessorio, da un soggetto che ha veste non solo formalmente, ma anche sostanzialmente privatistica, affermandosi che “L'equivoco che deve essere evitato, pertanto, concerne la presunta equiparazione tra l’espletamento di un’attività avente rilevanza di pubblico servizio e l’automatica attribuzione all’ente che se ne occupa e, in conseguenza, ai soggetti che per esso agiscono, della qualifica pubblicistica richiesta per la configurabilità dei reati contro la pubblica amministrazione. Valorizzando il criterio oggettivo-funzionale, deve affermarsi che il mero svolgimento, da parte di un ente formalmente e sostanzialmente privato, di un servizio di pubblico interesse non comporta necessariamente l'attribuzione della qualifica pubblicistica ai soggetti che per esso agiscono, dovendosi valutare in concreto l'attività posta in essere e la sua diretta finalità pubblicistica”. Nello stesso senso, in precedenza, Cass. Pen., SS.UU., 13 luglio 1998, n. 10086, Citaristi, Rv. 211190; Cass. Pen., Sez. VI, 08 febbraio 2023, n. 24598, Bartolomei, Rv. 284914; Cass. Pen., Sez. VI, 08 febbraio 2023, n. 18837, Orlando, Rv. 284620; Cass. Pen., Sez. VI, 08 ottobre 2019, n. 44667, Cristini, Rv. 278191.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-59-10500">
      <label><sup>59</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-8-10500" ref-type="bibr">BENUSSI C., “Art. 357”, in E. DOLCINI-G.L. GATTA, <italic>Codice penale commentato</italic>, cit., p. 1440 ss.</xref>, per un esame diacronico della disciplina e degli orientamenti sorti in relazione al suo inquadramento teorico; ID., “I delitti contro la Pubblica Amministrazione, Tomo I – I delitti dei Pubblici Ufficiali”, in MARINUCCI G.-DOLCINI E., <italic>Trattato di Diritto Penale – Parte speciale</italic>, Padova, 2013, p. 67; <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., p. 303 ss.</xref>, che sottolinea come, nonostante dalla stessa formulazione degli artt. 357 e 358 precedente alla riforma del '90 emergesse la predilezione del legislatore per il criterio oggettivo, in quanto si faceva espressamente riferimento alla circostanza che la qualifica soggettiva doveva essere pur sempre ancorata all'attività effettivamente svolta dal soggetto pubblico, la menzione nel testo delle stesse disposizioni del rapporto d'impiego del pubblico agente con un ente pubblico evidenziava l'accoglimento di un criterio soggettivo-oggettivo ai fini dell'accertamento della sussistenza della qualifica pubblicistica, che aveva consentito alla giurisprudenza di ampliare spesse volte l'ambito di applicazione del parametro soggettivo a detrimento di quello oggettivo, con conseguente dilatazione del margine applicativo delle qualifiche stesse. Tale ultimo orientamento subì tuttavia un'inversione di tendenza nel decennio precedente alla riforma del 1990, con un allineamento di dottrina e giurisprudenza sul criterio oggettivo, che influenzò considerevolmente lo stesso legislatore nel tracciare le linee-guida delle nuove disposizioni in materia di qualifiche pubblicistiche.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-60-10500">
      <label><sup>60</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-20-10500" ref-type="bibr">CARANTA R., “Art. 97”, in R. BIFULCO-A. CELOTTO-M. OLIVETTI (a cura di), <italic>Commentario alla Costituzione</italic>, Milano, 2006, p. 1892</xref>; <xref rid="ref-28-10500" ref-type="bibr">CERULLI IRELLI V., “Note critiche in tema di attività amministrativa secondo modelli negoziali”, in <italic>Diritto amministrativo</italic>, 2003, p. 244</xref>. Si sottolinea altresì opportunamente nella dottrina amministrativistica come l’assetto costituzionale della pubblica amministrazione non si ricavi solo dalle due disposizioni che espressamente lo regolano, ovvero gli artt. 97 e 98 della Costituzione, ma da molte altre disposizioni che apparentemente non hanno alcun rapporto con l’amministrazione o ne hanno uno solo indiretto, come ad esempio la disciplina dei beni pubblici e dell’attività economica pubblica (artt. 42 e 41), quella sui beni sociali (artt. 31-35, 38), quella sul bilancio dello Stato e delle leggi di spesa (art. 81) o quella sulle autonomie territoriali (artt. 5 e 114), cfr. <xref rid="ref-33-10500" ref-type="bibr">CORSO G., <italic>Manuale di diritto amministrativo</italic>, Torino, 2015, p. 154</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-61-10500">
      <label><sup>61</sup></label>
      <p>Oltre alla letteratura citata a corredo del § 3, si vedano, di recente, le considerazioni di <xref rid="ref-79-10500" ref-type="bibr">MANES V., “I delitti contro la pubblica amministrazione”, in CANESTRARI S.-CURI F.-FONDAROLI D.-MANES V. et al., <italic>Diritto penale. Percorsi di parte speciale</italic>, Torino, 2023, 105</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-62-10500">
      <label><sup>62</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-54-10500" ref-type="bibr">FORTI G., “Relazione di sintesi (in sette parole)”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 2024, 2, p. 759 ss.</xref>, in particolare, p. 763, ove l’A. icasticamente richiama una “stratificazione dei piani offensivi che caratterizza i reati politico-amministrativi e in ispecie la corruzione che, almeno sul piano delle fenomenologie, si allarga e approfondisce ben al di là degli interessi delineati dall’art. 97 della Costituzione, che comunque continuano a porsi come riferimento principale per una ricostruzione dei beni giuridici protetti”. Si tratta, in fondo, di cercare di trovare nell’ambito dell’ampia dannosità sociale che caratterizza la corruzione quel nucleo più ristretto – talvolta non sovrapponibile – di offensività, capace di individuare il <italic>bene giuridico</italic>, meritevole di protezione penale, si vedano le pp. 760-761 dello scritto citato. Sebbene l’A. ritenga che l’erosione della fiducia istituzionale prodotta da questi reati non possa essere ignorata specialmente considerandone l’incidenza cruciale nelle dinamiche di espansione e replicazione degli illeciti più gravi (p. 764). Si veda altresì <xref rid="ref-103-10500" ref-type="bibr">PALIERO C.E., <italic>Il mercato della penalità. Bisogno e Meritevolezza di pena nel</italic> rationale <italic>della punitività</italic>, Milano, 2021</xref>, <italic>passim</italic>, laddove l’A., in uno studio sulla criminalizzazione in astratto che rappresenta una sorta di ideale <italic>prequel</italic> alla sua precedente opera sul principio di effettività (<xref rid="ref-104-10500" ref-type="bibr">ID., “Il principio di effettività del diritto penale”, in <italic>Rivista di diritto e procedura penale</italic>, 1990, p. 430 ss.</xref>), distingue tra i concetti di lesività sociale (percepita dalla collettività) e lesività giuridica.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-63-10500">
      <label><sup>63</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-140-10500" ref-type="bibr">SEMINARA S., “Art. 357”, in FORTI G.-RIONDATO S.-SEMINARA S. (a cura di), <italic>Commentario breve al Codice Penale</italic>, cit., p. 1315</xref>, ritenuta tipologicamente caratterizzata anche nel suo riferimento all’istituzione; <xref rid="ref-50-10500" ref-type="bibr">FIANDACA G.-MUSCO E., <italic>Diritto penale. Parte speciale</italic>, vol. I, Bologna, 2021, p. 175</xref>; <xref rid="ref-8-10500" ref-type="bibr">BENUSSI C., “Art. 357”, cit., pp. 1447-1448</xref>; <xref rid="ref-120-10500" ref-type="bibr">RIGO F., “Art. 357”, in PADOVANI T. (a cura di), <italic>Codice Penale</italic>, Tomo I (Artt. 1.360), Milano, 2019, p. 2497</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-64-10500">
      <label><sup>64</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., p. 344</xref>. Nello stesso senso, <xref rid="ref-140-10500" ref-type="bibr">SEMINARA S., “Art. 357”, cit., 1315</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-65-10500">
      <label><sup>65</sup></label>
      <p>Cfr. in questo senso, Cass. Pen., sez. VI, 02 luglio 2018, n. 40347, Rv. 273790; Cass. Pen., sez. VI, 24 maggio 2023, n. 28227, con particolare riguardo al membro della Camera dei Deputati, che siede, in tale qualità, all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-66-10500">
      <label><sup>66</sup></label>
      <p>Cass. Pen., sez. VI, 11 settembre 2018 (dep. 2019), n. 156, Fiorito, Rv. 274940; Cass. Pen., sez. VI, 02 febbraio 2017, n. 14580, Narduzzi, Rv. 269536. Con riguardo alla posizione dei singoli consiglieri componenti del gruppo, la qualifica dovrebbe considerarsi sussistente, secondo la Corte, in relazione a tutte le attività correlate all'esercizio della funzione pubblicistica e che trovano esplicazione per il tramite del gruppo stesso e delle iniziative che in tale ambito vengono assunte, con un’affermazione piuttosto apodittica, poi chiarita, in  relazione alla configurabilità di un’ipotesi di peculato, operando una distinzione tra soggetti dotati di un potere di autonomia nella disposizione delle risorse del gruppo consiliare – es. uso autonomo di carte di credito – e soggetti sottoposti ad autorizzazione con riguardo alle spese, per i quali – in mancanza della qualifica – potrebbero configurarsi, sussistendone i presupposti, condotte decettive.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-67-10500">
      <label><sup>67</sup></label>
      <p>Cfr. Cass. civ., Sez. U, n. 23257 del 31/10/2014, Rv. 632757; Sez. U., n. 3335 del 19/2/2004 con riferimento ai gruppi parlamentari.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-68-10500">
      <label><sup>68</sup></label>
      <p>Cfr., in relazione a vicende giudiziarie inerenti a casi di corruzione in atti giudiziari (art. 319-<italic>ter</italic> c.p.), Cass. Pen., SS.UU., 25 febbraio 2010, n. 15208, Mills, rv. 246584, concernente un’ipotesi di corruzione susseguente sulla base di una testimonianza resa, nella quale si è precisato che per ‘atto giudiziario’ s’intende “l’atto funzionale ad un procedimento giudiziario, sicché rientra nello stesso anche la deposizione testimoniale resa nell’ambito di un processo penale”; e Cass. Pen., 14 ottobre 2024 (dep. 20 gennaio 2025), n. 2231, che ha precisato come, ai fini della configurabilità del delitto di corruzione in atti giudiziari occorre che il soggetto attivo avesse già acquisito la qualifica di testimone al momento della stipula del <italic>pactum sceleris</italic> che avviene al momento dell’ammissione della prova da parte del giudice, che dispone poi la citazione del teste sulla base delle disposizioni di riferimento in relazione alle diverse fasi procedimentali o processuali.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-69-10500">
      <label><sup>69</sup></label>
      <p>Si veda in questo senso <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., p. 348</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-70-10500">
      <label><sup>70</sup></label>
      <p>Si veda per l’uso di tale terminologia <xref rid="ref-41-10500" ref-type="bibr">DI GIOVINE O., “Le qualifiche pubblicistiche”, in MANNA A. (a cura di), <italic>Materiali sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione. La tutela dei beni collettivi: i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.</italic>, Padova, 2007, p. 423 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-71-10500">
      <label><sup>71</sup></label>
      <p>Si discute in merito alla figura del liquidatore del concordato preventivo, in relazione alla quale anche la giurisprudenza ha avuto orientamenti non pacifici. Secondo un primo indirizzo interpretativo, la qualifica pubblicistica viene esclusa in mancanza di una norma analoga a quelle attributive della stessa qualifica ad altri soggetti come il curatore, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore, cfr. Cass. Pen., Sez. V, 16 gennaio 2015, n. 15951, rv. 263264; sez. VI, 03 febbraio 1988 (dep. 1989), n. 367, rv. 180162). Tali pronunce richiamano i principi di diritto delineati per escludere dal novero dei soggetti attivi del delitto di bancarotta fraudolenta il liquidatore, sulla base della circostanza che egli è nominato dal Tribunale con la sentenza di omologazione del concordato preventivo nel solo caso in cui quest'ultimo consista unicamente nella cessione dei beni, ed opera sotto il controllo del commissario giudiziale, nominato con il decreto dispositivo della procedura, con funzioni di vigilanza che investono anche il rispetto delle modalità di liquidazione stabilite con la sentenza di omologazione. Si è, pertanto, escluso che il mero dato dell'inserimento del liquidatore nella procedura del concordato preventivo fosse sufficiente ai fini del riconoscimento, nell'attività dello stesso, dell'esercizio di una pubblica funzione, esercizio che, ad avviso della Corte, è pienamente e direttamente ravvisabile nella posizione sovraordinata del commissario giudiziale (Cass. Pen., SS. UU., 30 settembre 2010, n. 43428, Corsini, rv. 248381). Anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione, il liquidatore è stato considerato in talune pronunce non quale organo della procedura pubblica, bensì quale mandatario dei creditori (si veda Cass. civ., Sez. VI, 08 maggio 2012, n. 7021, rv. 622382). Secondo un diverso orientamento, invece, ribadito recentemente da Cass. Pen., sez. VI, 28 febbraio 2023, n.22004, in <italic>IUS Crisi d'impresa</italic>, 21 agosto 2023, con nota di SANTORIELLO C., la qualifica di pubblico ufficiale di tale soggetto si baserebbe sui seguenti presupposti: la natura giurisdizionale della fase esecutiva del concordato con cessione dei beni, analoga ad altri procedimenti di esecuzione forzata; lo <italic>status</italic> di organo della procedura del liquidatore concordatario, al pari del commissario giudiziale, da ritenere, pertanto, investito di una funzione giudiziaria, quale ausiliario designato dal tribunale con il decreto di omologazione, volta ad assicurare che la fase esecutiva si svolga in modo legittimo, a tutela degli interessi di tutti i creditori interessati dalla procedura, compresi quelli dissenzienti; la necessaria osservanza da parte di questi di talune prescrizioni specificamente previste per il curatore fallimentare (ciò in virtù del rinvio contenuto nell'art. 182 L. Fall.), oltre che delle specifiche indicazioni dettate dal tribunale, che non consentirebbe di fondare ragionevolmente un diverso trattamento dei due soggetti; la mancata previsione di una norma contenente un divieto espresso di riconoscere la qualifica in capo a tali soggetti (diversamente dagli arbitri, ai sensi dell’art. 813 c.p.c.), cfr. Cass. Pen., sez. V, 11 novembre 1994, n. 4761, rv. 200446. Tale ultimo indirizzo sembra fare leva sulla duplice natura dell’attività svolta da tale soggetto, che assumerebbe profili negoziali (privatistici) e pubblicistici, in base alle diverse fasi nelle quali essa può articolarsi. Ci sembra, tuttavia, che il ragionamento della Corte di cassazione non abbia adeguatamente evidenziato i profili di disciplina dell’attività presa in considerazione, dimostrandone la natura pubblicistica. Il rinvio alla legge fallimentare di per sé e alla similitudine di alcuni obblighi gravanti sul liquidatore del concordato rispetto a quelli incombenti sul curatore fallimentare non sono, a nostro avviso, sufficienti a giustificare la diversa considerazione giuridica di tale soggetto rispetto alle precedenti pronunce. Problemi analoghi si sono posti in relazione ad altri soggetti, come il curatore dell’incapace e l’amministratore di sostegno, in relazione ai quali la giurisprudenza, a fronte del riconoscimento della natura privata della disciplina regolativa dell’attività da essi espletata, ha riconosciuto, tuttavia, la qualifica di pubblico ufficiale facendo riferimento esclusivamente agli obblighi di rendicontazione di cui essi sono gravati, in quanto collegati all’esercizio di poteri certificativi tipici della pubblica funzione, con un’inversione discutibile dell’accertamento dei criteri indicati dall’art. 357, co. 2, c.p., che richiede la verifica, in via preliminare, della natura pubblica della disciplina della funzione, seguita da quella concernente la sussistenza dei poteri tipici della pubblica funzione (cfr. <xref rid="ref-157-10500" ref-type="bibr">VALLINI A., “Qualifiche soggettive”, in CANESTRARI S.-CORNACCHIA L.-DE SIMONE G., <italic>Manuale di diritto penale. Parte speciale. Delitti contro la pubblica amministrazione, delitti di corruzione e cornice europea</italic>, Bologna, 2015, p. 45</xref>).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-72-10500">
      <label><sup>72</sup></label>
      <p>Sottolinea a tal riguardo <xref rid="ref-71-10500" ref-type="bibr">GUARINO G., “Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio (a proposito dei dirigenti e dei dipendenti delle banche di diritto pubblico che esercitano il credito ordinario)”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 1967, p. 6</xref>, come la formulazione precedente dell'art. 357 c.p. era stata volutamente generica da parte del legislatore del '30, come si evince chiaramente dai lavori preparatori del codice, ove si precisa che il riferimento generico al concetto di pubblica funzione, senza alcuna ulteriore indicazione o definizione, nasceva dall'esigenza di rendere tale nozione adattabile all'evoluzione che poteva caratterizzare nel tempo il sistema pubblicistico.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-73-10500">
      <label><sup>73</sup></label>
      <p>Si tratta della posizione di <xref rid="ref-144-10500" ref-type="bibr">SEVERINO DI BENEDETTO P., “La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione: soggetti, qualifiche, funzioni”, in Stile A.M. (a cura di), <italic>La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione</italic>, Napoli, 1987, p. 58</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-74-10500">
      <label><sup>74</sup></label>
      <p>Sono stati numerosi gli sforzi della dottrina volti ad individuare criteri certi che siano idonei a distinguere l'attività pubblica da quella privata. Da una parte vi è chi ritiene che tale linea di demarcazione vada rintracciata nelle modalità di attivazione dei meccanismi sanzionatori in caso di inosservanza delle disposizioni previste: d'ufficio nel caso di norme pubbliche, ad iniziativa di parte per le norme di diritto privato, cfr. <xref rid="ref-144-10500" ref-type="bibr">SEVERINO DI BENEDETTO P., <italic>La riforma dei delitti contro la pubblica amministrazione: soggetti, qualifiche, funzioni</italic>, cit., p. 58</xref>. Si tratta di un orientamento che viene ampiamente criticato, in quanto porterebbe ad esiti paradossali, come la considerazione alla stregua di privatistiche di norme penali che prevedano la perseguibilità a querela di parte, ovvero la sussumibilità nell'alveo del diritto pubblico di norme disciplinari o amministrative che richiedano l'attivazione d'ufficio dei meccanismi sanzionatori. <xref rid="ref-71-10500" ref-type="bibr">GUARINO G., “Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio”, cit., p. 11</xref>, ritiene che siano pubbliche le fattispecie di poteri e di atti per le quali siano competenti solo soggetti determinati (fattispecie a soggetto vincolato); sarebbero private invece le fattispecie di poteri e atti a soggetto indifferenziato, che potenzialmente possono essere compiute da qualsiasi soggetto dell'ordinamento.  Anche un tale criterio manterrebbe un certo margine di indeterminatezza, che difficilmente potrebbe fungere da reale parametro di delimitazione esterna tra attività pubblica e attività privata. Secondo <xref rid="ref-31-10500" ref-type="bibr">CORRADINO M., “Il parametro di delimitazione esterna delle qualifiche pubblicistiche: la nozione di diritto pubblico”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 1992, p. 1316 ss.</xref>, al fine di fornire un'interpretazione ragionevole del concetto di norme di diritto pubblico, occorrerebbe operare un'armonizzazione delle nozioni provenienti dalle diverse branche dell'ordinamento, cosicché la struttura definitoria emergente dal diritto penale costituisca un <italic>minimum</italic> contenutistico insopprimibile della corrispondente nozione di diritto pubblico che l'interprete intende accettare. Pertanto sarebbe necessario accogliere una nozione di funzione amministrativa che sia fondata sull'obbligo di svolgere l'attività, adottando criteri d'imparzialità nei diversi contenuti che questi assumono nelle varie attività in cui si estrinseca l'azione amministrativa e criteri di continuità e regolarità, sia nelle fasi dell'individuazione e del perseguimento del pubblico interesse, sia nella fase della scelta del contraente e della contrattazione vera e propria, ove si tratti di attività economica (pp. 1344-1347).  Altri autori ricorrono alla distinzione tra norme di azione e norme di relazione, individuando solo in queste ultime norme di diritto pubblico, che attribuiscono in quanto tali una posizione di supremazia alla p.a., conferendole il potere di incidere unilateralmente nella sfera giuridica dei privati o attribuendole particolari poteri di certificazione. Rientrerebbero altresì nella definizione di norme di diritto pubblico anche le norme di organizzazione, che regolano l'attività degli uffici pubblici, attraverso la definizione di competenze, attribuzioni e responsabilità dei funzionari, cfr. <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., pp 337-338</xref>. In questo senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità nella sentenza a Sezioni Unite, 13 luglio 1998 – dep. 24 settembre 1998, n. 10086, Citaristi, rv. 211190. Infine, vi sono autori secondo i quali nella definizione del concetto di norme di diritto pubblico è insito il riferimento alla natura autoritativa che contraddistingue le attività che vi rientrano. Sarebbero ricomprese in tale concetto le attività che si estrinsecano “in schemi tipici tassativi, quali atti di concessione, autorizzazioni, licenze”, mentre ne resterebbero fuori, ricadendo nell'ambito dell'attività privatistica, quelle attività che si svolgono secondo le forme proprie del contratto o “negli schemi ordinari di formazione del negozio giuridico privato”, cfr. <xref rid="ref-11-10500" ref-type="bibr">BENUSSI C., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione</italic>, cit., p. 73</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-75-10500">
      <label><sup>75</sup></label>
      <p><xref rid="ref-50-10500" ref-type="bibr">FIANDACA G.-MUSCO E., <italic>Diritto penale. Parte speciale. Vol. I</italic>, cit., p. 173</xref>, ritengono che la congiunzione “e” vada in effetti intesa come “o”, con ciò sottolineando come tali criteri siano da considerarsi alternativi e non cumulativi, bastando pertanto la sussistenza di uno solo di essi per qualificare come pubblica un’attività di pertinenza della pubblica amministrazione. Di contrario avviso risulta <xref rid="ref-11-10500" ref-type="bibr">BENUSSI C., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione</italic>, cit., pp. 70-71</xref>, che invece ritiene che la congiunzione “e” usata dal legislatore vada intesa in termini di specificazione dell'ampio <italic>genus</italic> delle norme di diritto pubblico, tenendo conto anche che il legislatore non ha voluto modificare tale formulazione, come ha fatto invece nel 1992 con riguardo ai poteri che contraddistinguono la pubblica funzione (c.d. <italic>delimitazione interna</italic>) rispetto al pubblico servizio, ove la congiunzione “e” è stata sostituita con la “o”, proprio con l'intento di sottolinearne la natura alternativa e non cumulativa. Conseguentemente, l'A. ritiene che “norme di diritto pubblico e atti autoritativi” rappresenti una sorta di endiadi, in quanto la locuzione farebbe riferimento nel suo significato complessivo alle sole disposizioni caratterizzate da autoritarietà e pertanto espressione di pubbliche potestà (p. 70). Nello stesso senso si veda <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., pp. 328-329</xref>, che evidenzia l'infelicità della formulazione adottata dal legislatore, precisando come con riguardo alla linea di demarcazione tra attività pubblica e attività privata il riferimento agli “atti autoritativi” vada inteso in senso rafforzativo rispetto all'indicazione delle “norme di diritto pubblico”, con la conseguenza che un'attività che si svolge secondo le norme del codice civile non potrà essere qualificata come pubblica per il sol fatto che essa preveda, in relazione ad alcuni interventi, l'adozione di atti autorizzativi o di controllo da parte di enti pubblici. Recentemente, sul punto, esprime una posizione analoga <xref rid="ref-34-10500" ref-type="bibr">D’ARCANGELO F., “Art. 357”, in DOLCINI E.-GATTA G.L., <italic>Codice penale commentato</italic>, Milano, 2025, 671</xref>, il quale sostiene la necessaria coesistenza di tali elementi ai fini di fondare la sussistenza di un’attività di carattere pubblicistico.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-76-10500">
      <label><sup>76</sup></label>
      <p>Cfr. in questo senso <xref rid="ref-50-10500" ref-type="bibr">FIANDACA G.-MUSCO E., <italic>Diritto penale. Parte speciale. Vol. I</italic>, cit., p. 174 ss.</xref>; <xref rid="ref-14-10500" ref-type="bibr">BONDI A., “Parte I – Nozioni comuni e qualifiche soggettive”, cit., p. 55</xref>. Nello stesso senso, anche se con profili critici meno accentuati, cfr. <xref rid="ref-111-10500" ref-type="bibr">PICOTTI L., “Le «nuove» definizioni penali di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione”, cit. pp. 274-275</xref>, che mostra di attribuire agli “atti autoritativi” qualche margine di rilevanza applicativa autonoma solo con riguardo alla qualifica di incaricato di pubblico servizio, ove la presenza di essi “potrebbe essere rivalutata come sintomo non irrilevante del sottostante <italic>rapporto</italic> di contenuto pubblicistico fra soggetto e pubblica amministrazione” (p. 321).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-77-10500">
      <label><sup>77</sup></label>
      <p>Si veda in questo senso <xref rid="ref-14-10500" ref-type="bibr">BONDI A., “Parte I – Nozioni comuni e qualifiche soggettive”, cit., p. 46</xref>; <xref rid="ref-89-10500" ref-type="bibr">MASSI S., <italic>'Pubblico' e 'Privato' nello Statuto penale degli enti privatizzati</italic>, cit., p. 6</xref>. In termini analoghi risulta formulato l’art. 24 del Código Penal spagnolo, che definisce la nozione di pubblico funzionario «a los efectos penales» e viene maggioritariamente interpretato nel senso di introdurre un concetto penalistico autonomo, più ampio di quello accolto in ambito amministrativo, cfr. <xref rid="ref-155-10500" ref-type="bibr">VALEIJE I., “Reflexiones sobra los conceptos penales de funcionario público, funzione pública y «personas que disempeñan una funcion pública»”, in <italic>Cuadernos de Política Criminal</italic>, 1997, N. 62, pp. 446-447</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-78-10500">
      <label><sup>78</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-11-10500" ref-type="bibr">Benussi C., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione</italic>, cit., p. 58</xref>; <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., pp. 342-343</xref>. In questo senso si esprimeva anche la Relazione al Codice Rocco, ove si precisava che l'inciso, lungi dal dover essere inteso come volto a configurare un concetto di pubblico ufficiale altro da quello elaborato in sede amministrativa, aveva invece l'obiettivo di rendere applicabile la stessa nozione non solo al Titolo II, ma a tutto il diritto penale.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-79-10500">
      <label><sup>79</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-50-10500" ref-type="bibr">FIANDACA G.-MUSCO E., <italic>Diritto penale – Parte speciale</italic>, Vol. II, tomo II, Bologna, 2023, pp. 22-23</xref>; MANTOVANI F., <italic>Diritto Penale – Delitti contro il patrimonio</italic>, Padova, 2021, p. 15; <xref rid="ref-5-10500" ref-type="bibr">BARTOLI R., <italic>I Delitti contro il patrimonio</italic>, in BARTOLI R.-PELISSERO M.-SEMINARA S., <italic>Diritto Penale. Lineamenti di parte speciale</italic>, Torino, 2024, pp. 256-257</xref>. Si veda, con riguardo più specifico alla qualifica di incaricato di un pubblico servizio, <xref rid="ref-158-10500" ref-type="bibr">VALLINI A., “La nozione di ‘incaricato di incaricato di pubblico servizio’ e l’odierna realtà dei servizi di interesse generale”, in <italic>Diritto penale contemporaneo</italic>, 16 giugno 2011, pp. 1-2</xref>, reperibile al seguente indirizzo <ext-link ext-link-type="uri" xlink:title="enlace" xlink:href="https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/697-la-nozione-di-incaricato-di-pubblico-servizio-e-l-odierna-realta-dei-servizi-di-interesse-generale">https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/697-la-nozione-di-incaricato-di-pubblico-servizio-e-l-odierna-realta-dei-servizi-di-interesse-generale</ext-link>; <xref rid="ref-160-10500" ref-type="bibr">VILLATA R.-VALAGUZZA S., “Capitolo I – Sulla nozione di pubblico servizio (con uno sguardo alla rilevanza penalistica della stessa)”, in <italic>Pubblici servizi</italic>, Torino, 2022, p. 62</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-80-10500">
      <label><sup>80</sup></label>
      <p>A tal riguardo, si è ritenuto che rientrino in tale categoria sia le decisioni formate individualmente da parte del p.u., sia quelle derivanti da deliberazione collegiale, alla quale il p.u. abbia preso parte (con esclusione dei contributi prestati dal pubblico agente a decisioni di competenza di altra persona o altro organo), cfr. <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., p. 342</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-81-10500">
      <label><sup>81</sup></label>
      <p>Proponeva una formulazione in questi termini un emendamento proposto il 23 gennaio 1990 dall'allora Guardasigilli nel corso dei lavori preparatori della legge n. 86/1990, che tuttavia non venne accolto, in quanto ritenuto eccessivamente restrittivo della qualifica di pubblico ufficiale.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-82-10500">
      <label><sup>82</sup></label>
      <p>Cfr. in questo senso <xref rid="ref-140-10500" ref-type="bibr">SEMINARA S., “Art. 357”, cit., pp. 1319-1320</xref>; <xref rid="ref-11-10500" ref-type="bibr">BENUSSI C., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione</italic>, cit., pp. 76-79</xref>; <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M, <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., pp. 342-343</xref>; <xref rid="ref-133-10500" ref-type="bibr">SCALIA V., <italic>La corruzione:</italic> a never ending story, cit., p. 540</xref>, secondo i quali è da qualificare pubblico ufficiale soltanto il soggetto che sia titolare individualmente della formazione della volontà dell'ente o che, in qualità di membro di un organo dell'ente, sia competente a formarne la volontà collegialmente insieme ad altri soggetti dotati delle medesime facoltà. Si vedano nello stesso senso <xref rid="ref-51-10500" ref-type="bibr">FIORELLA A., <italic>Ufficiale Pubblico</italic>, <italic>incaricato di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità,</italic> cit., p. 573</xref>, che fa riferimento alla necessità che “la formazione e manifestazione di volontà esprimano la quintessenza della pubblicità della mansione oggettivamente considerata; e che è di regola quella di una precisa espressione di supremazia o, se si preferisce, di autorità”; <xref rid="ref-89-10500" ref-type="bibr">MASSI S., <italic>'Pubblico' e 'Privato' nello Statuto penale degli enti privatizzati</italic>, cit., pp. 33-34</xref>. In giurisprudenza, l’orientamento maggioritario propende per l’inclusione di attività meramente prodromiche, strumentali, accessorie, a prescindere non solo dalla loro eventuale mera rilevanza endoprocedimentale, ma anche dalla loro concreta idoneità ad incidere sul procedimento volto all’adozione di un certo provvedimento o di una certa decisione della pubblica amministrazione, cfr. Cass. Pen., sez. III, 19 novembre 2014, n. 7384; Cass. pen., Sez. VI, 12 novembre 2014, n. 50754 (rv. 261418); Cass. pen., Sez. VI, 23 settembre 2014, n. 43820 (rv. 260710); Cass. pen., Sez. VI, 11 aprile 2014, n. 22707 (rv. 260274); Cass. pen., Sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 39351 (rv. 248811). Accolgono una nozione ristretta alle sole attività determinanti rispetto all’esito finale della procedura Cass. Pen., Sez. V, 12 aprile 2013 (dep. 23 ottobre 2013), n. 43363; Cass. Pen., sez. VI, 21 febbraio 2003, Sannia, rv. 224050; Cass. Pen., 15 marzo 1993, in <italic>Giurisprudenza italiana</italic>, 1994, II, 580. In questo stesso senso, con la sola esclusione di attività fattuali o meramente organizzative, <xref rid="ref-107-10500" ref-type="bibr">PELISSERO M., ‘I delitti contro la pubblica amministrazione’, in BARTOLI R.-PELISSERO M.-SEMINARA S., <italic>Diritto Penale. Lineamenti di parte speciale</italic>, cit., p. 449</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-83-10500">
      <label><sup>83</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-107-10500" ref-type="bibr">PELISSERO M., “I delitti contro la pubblica amministrazione”, cit., p. 450</xref>; <xref rid="ref-50-10500" ref-type="bibr">FIANDACA G.-MUSCO E., <italic>Diritto penale. Parte speciale. Vol. I</italic>, cit., p. 175</xref>, che vi fanno confluire le attività “in cui si esprime il c.d. potere d’imperio, che comprende sia i poteri di coazione (arresto, perquisizione ecc.) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni ecc.), sia i poteri di supremazia gerarchica all’interno dei pubblici uffici”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-84-10500">
      <label><sup>84</sup></label>
      <p>Nell'ottica di restringere l'ambito applicativo della nozione indicata una parte della dottrina aveva auspicato una lettura dell'espressione in esame limitata ai soli atti fidefacenti, ossia a quegli atti che garantiscono la veridicità dei fatti e delle attestazioni contenute fino a querela di falso, gli unici in grado di fondare delle vere e proprie certezze legali, cfr. in questo senso <xref rid="ref-143-10500" ref-type="bibr">SEVERINO DI BENEDETTO P., “Prospettive di riforma degli artt. 357 e 358 c.p.”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 1989, p. 1173</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-85-10500">
      <label><sup>85</sup></label>
      <p>Cfr. per un'ampia casistica e per i problemi interpretativi che tale formulazione pone <xref rid="ref-124-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., pp. 339-340</xref>, il quale ne prospetta una spiegazione piuttosto ampia, facendovi rientrare tutte le attività che non si riducano a mere trascrizioni automatiche, ma che denotino l'esercizio di un certo margine di apprezzamento da parte del redattore, come ad esempio le annotazioni di atti e operazioni della P.A., pur quando a tali registrazioni la legge non garantisca effetti di certezza legale; <xref rid="ref-11-10500" ref-type="bibr">BENUSSI C., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione</italic>, cit., p. 75</xref>, il quale definisce il potere certificativo come il “potere di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione del pubblico ufficiale” e assume una posizione critica in merito all'estensione operata principalmente dalla giurisprudenza dell'espressione in esame, ritenendo di dover condividere quell'orientamento più restrittivo sposato da una parte della stessa giurisprudenza, secondo il quale potrebbe considerarsi sussistente un potere certificativo in capo al soggetto che ha formato un determinato atto o provvedimento nella misura in cui si tratti di atti mediante i quali la pubblica amministrazione accerta e attesta nei confronti dell'esterno, ossia di soggetti estranei all'amministrazione stessa, determinati fatti sulla base di constatazione diretta oppure attraverso la consultazione di registri tenuti e conservati a cura della stessa amministrazione, cfr. Cass. pen., SS.UU., 11 luglio 1992, <italic>Delogu</italic>, in <italic>Cassazione penale</italic>, 1992, p. 2718 ss.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-86-10500">
      <label><sup>86</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-90-10500" ref-type="bibr">MATTARELLA B.G., “L’attività”, in CASSESE S. (a cura di), <italic>Trattato di diritto amministrativo – Diritto amministrativo generale</italic>, Tomo primo, Milano, 2003, p. 721</xref>, che osserva come “Non è un caso che la distinzione tra funzione pubblica e servizio pubblico sia operata dal legislatore definendo uno dei due termini in positivo e l’altro in modo residuale. Si tratta di una distinzione particolarmente problematica, perché entrambe le espressioni hanno più significati.”, concludendo che la distinzione tra funzione pubblica e servizio pubblico abbia rilievo solo per il diritto penale. Con specifico riguardo al servizio pubblico, l’A. distingue tra una nozione giuridica di <italic>servizio pubblico</italic> (che non si distinguerebbe da quella di funzione pubblica) e il concetto di <italic>servizi pubblici</italic>, quale insieme di attività volte a fornire prestazioni al pubblico.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-87-10500">
      <label><sup>87</sup></label>
      <p>Cfr. <italic>ex multis</italic> Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2014, n. 53578, Cofano, Rv. 261835 – 01; Cass. Pen., Sez. VI, 31 gennaio 2024 (dep. 03 giugno 2024), n. 22275.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-88-10500">
      <label><sup>88</sup></label>
      <p><xref rid="ref-107-10500" ref-type="bibr">PELISSERO M., “I delitti contro la pubblica amministrazione”, cit., p. 452</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-89-10500">
      <label><sup>89</sup></label>
      <p>Si veda in quest’ultimo senso Cass. pen., Sez. VI, 25 settembre 2018 (dep. 31 ottobre 2018), n. 49843, ove si puntualizza come «[...] nell’ambito delle attività pubblicistiche, la qualifica di incaricato di pubblico servizio spetta soltanto a coloro che svolgono compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiali; compiti che s’identificano in attività in senso lato intellettive, <italic>rimanendo escluse quelle meramente esecutive, per le quali la prestazione personale fornita dal dipendente può tranquillamente essere sostituita in altro modo, senza che tanto incida in alcun modo sulla realizzazione delle finalità pubblicistiche</italic>» (corsivo aggiunto). Sulla sussistenza, invece, della qualifica di i.p.s. in capo alla figura del capocantiere sorvegliante, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 20 dicembre 2023 (dep. 26 gennaio 2024), n. 3342, sulla base del presupposto che, a norma degli artt. 7 e 8 D.P.R. 11 dicembre 1981, n. 1126 (contenente il Regolamento del servizio di manutenzione delle strade ed autostrade statali dell'Anas), al capo cantiere sono affidati compiti di guida, vigilanza e sorveglianza sull'operato dei componenti delle squadre e dei nuclei di manutenzione delle strade, di acquisizione della provvista dei materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori e di misurazione del materiale di rifornimento.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-90-10500">
      <label><sup>90</sup></label>
      <p>Ad esempio, è stata esclusa la configurabilità del delitto di peculato nei confronti dell’addetto alla conduzione degli automezzi per la movimentazione dei rifiuti solidi urbani, operante alle dipendenze di una società concessionaria di servizi comunali di ecologia, raccolta e trasporto di rifiuti, appropriatosi di ingenti quantitativi di carburante, con contestuale riqualificazione dei fatti in appropriazione indebita. Allo stesso modo la qualifica in parola è stata negata in relazione ad operatori ecologici in senso stretto, che svolgevano attività totalmente estranea a quella propriamente amministrativa, nonostante  essi fossero dipendenti di una società privata concessionaria del servizio comunale di raccolta di rifiuti solidi urbani, sulla base del presupposto che essi fossero stati assunti con le qualifiche di operaio per la raccolta rifiuti e di conducente di mezzi di trasporto e movimentazione rifiuti, per le quali il CCNL delle aziende private operanti nel settore igiene-ambientale vigente all’epoca dei fatti, prevedeva espressamente l’assegnazione di ‘mere mansioni esecutive’ ovvero di compiti materiali richiedenti «l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti e specifiche conoscenze teorico-pratiche con autonomia operativa limitata ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate», cfr., da ultimo, Cass. Pen., sez. 6, ud. 11 gennaio 2023 (dep. 18 gennaio 2023), n. 1957. Non è stata riconosciuta la sussistenza della qualifica di i.p.s. in capo all’addetto allo sportello di biglietteria di una stazione ferroviaria, le mansioni del quale sono state ritenute quali semplici mansioni di ordine e prestazioni di opera meramente materiale, sulla base della considerazione che i compiti di emissione di biglietti e acquisizione del corrispettivo, non comportanti l’esercizio di alcun potere autoritativo o certificativo, né l’adozione di scelte discrezionali, consisterebbero in «operazioni quasi interamente meccanizzate, del tutto analoghe a quelle che lo stesso utente può ormai realizzare autonomamente servendosi per l’acquisto del titolo di viaggio delle apparecchiature automatiche allo scopo installate nella maggior parte delle stazioni ferroviarie», cfr. Cass. Pen., sez. VI, 11 luglio 2018 (dep. 09 ottobre 2018), n. 45465, in <italic>Guida al diritto</italic>, 2019, 1, 89. Più di recente, su presupposti analoghi, è stata esclusa la sussistenza della qualifica di i.p.s. in capo all'impiegato postale, che effettua un'operazione di pagamento di tributi su incarico del cliente, in quanto si trattava di mansioni meramente esecutive, per la cui concreta individuazione la Corte ha considerato l'odierna e generale diffusione degli strumenti telematici, che consente l'inserimento in essi dei dati relativi all'operazione contabile del contribuente e non richiede il possesso di specifiche competenze informatiche, ma una normale attitudine al relativo impiego. A conclusioni pressoché analoghe è giunta la Corte in altre pronunce, tra le quali Cass. Pen., Sez. VI, 20 novembre 2012, n. 46245, D'Arnia, Rv. 253505 – 01; Cass. Pen., Sez. VI, 19 novembre 2013, n. 5064, Guarneri ed altri, Rv. 258768 – 01; Cass. Pen., Sez. VI, 22 maggio 2014, n. 33845, Artuso e altri, Rv. 260174 – 01.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-91-10500">
      <label><sup>91</sup></label>
      <p>Da ultimo, cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 12 marzo 2025 (dep. 23 giugno 2025), con riguardo alla figura dello <italic>steward</italic> in servizio presso i varchi di ingresso di impianti sportivi in occasione di manifestazioni o eventi, ha escluso la sussistenza della qualifica di i.p.s. sulla base di motivazioni analoghe.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-92-10500">
      <label><sup>92</sup></label>
      <p>Si rinvia, a tal fine, all’ampia disamina recentemente condotta da <xref rid="ref-160-10500" ref-type="bibr">VILLATA R.-VALAGUZZA S., “Capitolo I – Sulla nozione di pubblico servizio (con uno sguardo alla rilevanza penalistica della stessa)”, cit., p. 1 ss.</xref>, che ripercorre le tappe più significative di tale dibattito nel quadro della normativa e della giurisprudenza euro-unitarie.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-93-10500">
      <label><sup>93</sup></label>
      <p>Nell’ambito di una letteratura sterminata sul tema, si veda di recente per una ricostruzione del concetto di pubblici servizi, e di servizi pubblici locali in particolare, <xref rid="ref-45-10500" ref-type="bibr">Dugato M., “Servizi pubblici locali”, in AA.VV., <italic>Funzioni amministrative. Enciclopedia del Diritto. I Tematici</italic>, cit., 1087 ss.</xref> Va sottolineato che il contributo citato risulta precedente, ma largamente anticipatorio, al riordino normativo operato dal d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-94-10500">
      <label><sup>94</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-71-10500" ref-type="bibr">Guarino G., “Pubblico ufficiale ed incaricato di pubblico servizio”, cit., p. 23 ss.</xref>, anche in relazione ad attività che s’inseriscono in serie procedimentali inaugurantisi o concludentisi con l’esercizio di potestà pubbliche (es. edilizia sovvenzionata). Ciò che pertanto connota tale orientamento è la concezione del servizio pubblico in termini di necessaria strumentalità rispetto allo svolgimento di pubbliche funzioni.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-95-10500">
      <label><sup>95</sup></label>
      <p>Si veda, in questo senso, <xref rid="ref-113-10500" ref-type="bibr">PIGNATARO S., “Il pubblico servizio nel diritto interno: nozione, classificazione e risvolti, con particolare riguardo alla realtà degli enti locali”, in <italic>Giurisdizione amministrativa</italic>, 2014, 11/12, p. 391</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-96-10500">
      <label><sup>96</sup></label>
      <p>Si veda <xref rid="ref-97-10500" ref-type="bibr">NAPOLITANO G., “Impresa (regolazione amministrativa della)”, cit., 636 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-97-10500">
      <label><sup>97</sup></label>
      <p>Si veda <xref rid="ref-160-10500" ref-type="bibr">VILLATA R.-VALAGUZZA S., “Capitolo I – Sulla nozione di pubblico servizio (con uno sguardo alla rilevanza penalistica della stessa)”, cit., pp. 7-8</xref>; <xref rid="ref-32-10500" ref-type="bibr">Corradino M., <italic>Manuale di diritto amministrativo</italic>, cit., p. 105</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-98-10500">
      <label><sup>98</sup></label>
      <p>Autori come U. Pototschnig hanno ampiamente sviluppato questa impostazione teorica nei loro scritti.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-99-10500">
      <label><sup>99</sup></label>
      <p>Vi è chi opera una distinzione nell'inquadramento delle diverse forme che progressivamente ha assunto la gestione di tali servizi ad opera della P.A. tra imprese-organo, imprese-enti pubblici e società a partecipazione statale, sulla base delle differenti modalità di amministrazione delle stesse e schemi di commistione tra i regimi pubblicistico e privatistico, si veda in questo senso più in dettaglio <xref rid="ref-89-10500" ref-type="bibr">MASSI S., <italic>'Pubblico' e 'Privato' nello Statuto penale degli enti privatizzati</italic>, cit., p. 42 ss.</xref>, la quale compie un’ampia ricostruzione delle posizioni dottrinali precedenti che si sono rifatte a tale partizione.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-100-10500">
      <label><sup>100</sup></label>
      <p>Si veda in questo senso il rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica, redatto dalla Corte dei Conti e pubblicato nel marzo 2016, ove si stima che la forma societaria (s.p.a o s.r.l.) sia la forma gestoria predominante (72%) con riguardo alla fornitura dei servizi pubblici, mentre le forme consortili o di cooperazione siano scelte solo nel 19% dei casi.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-101-10500">
      <label><sup>101</sup></label>
      <p>Ad esempio, il problema si era posto con riguardo ad un soggetto titolare della qualifica di direttore di un'agenzia delle Poste italiane, trasformate in seguito ad apposito provvedimento legislativo in ente pubblico economico (oggi invece si tratta di società per azioni), con la conseguenza di sottoporre il rapporto d'impiego con i dipendenti al regime privatistico. In casi simili la Corte di Cassazione assume orientamenti non sempre univoci, talvolta negando la sussistenza della qualifica sul presupposto che il carattere privato del rapporto di lavoro si estenderebbe anche agli atti mediante i quali si attestano le ore di lavoro effettivamente svolte, talvolta di contro affermandone la sussistenza in considerazione della natura pubblica del servizio svolto dal soggetto considerato, a prescindere dalla natura privatistica del rapporto d'impiego che lo lega all'ente, cfr. Cass. Pen. 12 aprile 1996, in <italic>Cassazione penale</italic>, 1997, p. 1356 ss., con nota di <xref rid="ref-29-10500" ref-type="bibr">CIANI G., <italic>Brevi considerazioni sullo statuto penale dei dipendenti dell'Ente poste</italic>, ivi, p. 1357</xref>. </p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-102-10500">
      <label><sup>102</sup></label>
      <p>Una parte della dottrina costituzionalistica ha parlato di una “fuga dallo Stato” e “fuga dello Stato” ai fini della realizzazione di un pluralismo economico “aperto” voluto dalle stesse disposizioni della c.d. Costituzione economica (in particolare artt. 41, 42 e 43 Cost.), ispirato alla funzione sociale della proprietà (art. 42, co. 2, Cost.) e al principio della solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.), sul presupposto della centralità della persona e dei valori di sicurezza, libertà e dignità umana.  Il primo concetto viene identificato nello “scorporo dall'organizzazione ministeriale di ambiti di interesse e competenze, pronte a dare sostanza a neocostituite entità aventi personalità giuridica di diritto pubblico”, avvenuto inizialmente mediante la nascita di aziende ed amministrazioni autonome nell'ambito delle realtà territoriali minori (fenomeno esemplificativamente dimostrato dalla sostituzione delle aziende municipalizzate e di quelle speciali con vere e proprie società commerciali, che si basano su forme di gestione più agili di tipo privatistico, assicurando una migliore erogazione del servizio, mediante la collaborazione tra diversi soggetti, pubblici e privati, portatori di capitali e competenze tecniche diverse (pp. 16-17). La seconda locuzione (“fuga dello Stato”) trova la sua ragion d'essere nella progressiva sottrazione di pezzi rilevanti della sovranità economica ai sistemi di gestione burocratico-amministrativa anche nel campo dei servizi di maggior impatto sociale, con la contestuale affermazione del regime della libera concorrenza e della liberalizzazione delle attività delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, in ossequio ai principi che regolano il mercato comune europeo (pp. 17-18), cfr. <xref rid="ref-24-10500" ref-type="bibr">CASTORINA E., “Dagli enti pubblici alle <italic>public companies</italic>: le nuove frontiere delle qualifiche pubblicistiche”, in PARANO C. (a cura di), <italic>Pubblica Amministrazione, Diritto Penale, Criminalità Organizzata</italic>, Milano, 2008, p. 11 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-103-10500">
      <label><sup>103</sup></label>
      <p>Si esprimono in questo senso CERULLI IRELLI V., “Nuovi assetti per l’economia pubblica”, in <italic>Il cittadino e la pubblica amministrazione</italic>, cit., pp. 74-75; <xref rid="ref-81-10500" ref-type="bibr">MANES V., <italic>Servizi pubblici e diritto penale</italic>, cit., p. 137 ss.</xref>, il quale osserva altresì come i modelli organizzativi delle c.d. esternalizzazioni possano seguire due forme tipologiche distinte: a) affidamento a società privata mediante concessione o contratto, che ricomprende un doppio profilo: 1) concessione per trasferimento di un ufficio dell'ente con i relativi poteri pubblici al privato e 2) contratto per la disciplina dei rapporti con l'amministrazione affidante; b) società mista a capitale pubblico e privato, a cui l'ente pubblico – mediante concessione o contratto – affida l'attività. Di recente, con particolare riguardo alla disciplina sulle concessioni prevista dalla direttiva europea 2014/23/EU e alla sua attuazione ad opera del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023), si veda <xref rid="ref-70-10500" ref-type="bibr">GRECO G., “La ‘depubblicizzazione’ delle concessioni di lavori e di servizi (all'esito di scelte normative altalenanti)”, in <italic>Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario</italic>, 3, 2023, p. 469 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-104-10500">
      <label><sup>104</sup></label>
      <p>Si veda oggi l’art. 6 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, che afferma un principio di distinzione tra le funzioni di regolazione, indirizzo e controllo e quelle di gestione dei servizi pubblici locali, ai fini di delineare un regime coerente di incompatibilità in relazione ai soggetti che operano nei due settori.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-105-10500">
      <label><sup>105</sup></label>
      <p>Cfr. V. Cerulli Irelli, <italic>Nuovi assetti per l’impresa pubblica</italic>, cit., p. 75. Si veda, ad esempio, la formulazione dell’art. 113-<italic>bis</italic> del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, recante il testo unico in materia di enti locali, che disciplina la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, stabilendo che essa avvenga mediante affidamento diretto a istituzioni, aziende speciali, anche consortili, e società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che la controllano, ovvero società <italic>in house providing</italic>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-106-10500">
      <label><sup>106</sup></label>
      <p>Va sottolineato come la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, pubblicata in <italic>GUUE</italic> L 94/65 del 28.3.2014 e la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, pubblicata in <italic>GUUE</italic> L 94/1 del 28.3.2014, sanciscano, rispettivamente nell’art. 1, par. 4, e nell’art. 4, la libertà per gli Stati membri di definire quali essi ritengano essere servizi di interesse economico generale, in che modo tali servizi debbano essere organizzati e finanziati, in conformità delle regole sugli aiuti di Stato, e a quali obblighi debbano essere soggetti.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-107-10500">
      <label><sup>107</sup></label>
      <p>Cfr. anche l’art. 14 TFUE che evidenzia il ruolo essenziale di tali servizi per la promozione della coesione sociale e territoriale, disponendo che l’Unione e gli Stati membri provvedano affinché essi funzionino in base a principi e condizioni che consentano di assolvere i propri compiti. Si veda altresì il protocollo sui servizi di interesse generale allegato al TFUE (protocollo n. 26).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-108-10500">
      <label><sup>108</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-45-10500" ref-type="bibr">DUGATO M., “Servizi pubblici locali”, cit., p. 1091</xref>. Analogia di contenuti riconosciuta anche dalla Corte costituzionale, cfr. Corte cost., sent. 17 novembre 2010, n. 325.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-109-10500">
      <label><sup>109</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-160-10500" ref-type="bibr">VILLATA R.-VALAGUZZA S., “Capitolo I – Sulla nozione di pubblico servizio (con uno sguardo alla rilevanza penalistica della stessa)”, cit., pp. 54-55</xref>, che non ritengono dirimente l’imposizione di obblighi di servizio pubblico per considerare sussistente un pubblico servizio. Essi individuano il margine di distinzione tra il concetto di SIEG e quello di servizio pubblico nei servizi di interesse generale non economici, secondo quanto previsto dal Libro verde della Commissione dell’Unione europea sui servizi di interesse generale COM(2003)270 final del 21 maggio 2023.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-110-10500">
      <label><sup>110</sup></label>
      <p>Si veda l’ampia disamina di <xref rid="ref-62-10500" ref-type="bibr">GIAVAZZI M., “I servizi di interesse economico generale nella dimensione della ‘Daseinsvorsorge’ di Forsthoff”, in <italic>Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario</italic>, 4, 2024, p. 659 ss.</xref>, che muovendo dal concetto di <italic>Daseinsvorsorge</italic> propone una rilettura in chiave restrittiva della definizione dei servizi di interesse economico generale, con identica ricaduta sulla nozione interna di ‘servizio pubblico’.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-111-10500">
      <label><sup>111</sup></label>
      <p>Secondo G. Napolitano, si tratta di uno strumento di integrazione della concorrenza, rappresentando, almeno potenzialmente, un’opportunità per attribuire ai consociati pretese giuridicamente tutelate alla fruizione di prestazioni essenziali.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-112-10500">
      <label><sup>112</sup></label>
      <p><xref rid="ref-30-10500" ref-type="bibr">CLARICH M., “Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostruttivi”, in <italic>Diritto pubblico</italic>, 1998, p. 181 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-113-10500">
      <label><sup>113</sup></label>
      <p><xref rid="ref-22-10500" ref-type="bibr">CASSESE S., “La retorica del servizio universale”, in FROVA S. (a cura di), <italic>Telecomunicazioni e servizio universale</italic>, 1999, p. 93</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-114-10500">
      <label><sup>114</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-70-10500" ref-type="bibr">GRECO G., “La ‘depubblicizzazione’ delle concessioni di lavori e di servizi (all'esito di scelte normative altalenanti)”</xref>, cit., § 5.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-115-10500">
      <label><sup>115</sup></label>
      <p>Cfr., ad esempio, in questo senso <xref rid="ref-127-10500" ref-type="bibr">ROMANO TASSONE A., “Il contratto di servizio”, in <italic>Diritto dei trasporti</italic>, 1998, 3, p. 613 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-116-10500">
      <label><sup>116</sup></label>
      <p>Si veda, ad esempio, in questo senso <xref rid="ref-45-10500" ref-type="bibr">DUGATO M., “Servizi pubblici locali”, cit., p. 1111</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-117-10500">
      <label><sup>117</sup></label>
      <p>Cass. Pen., SS.UU., 13 luglio 1998, n. 10086, Citaristi, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, 07/05/2024, n. 22282, cit.; Cass. Pen., Sez. VI, 08 ottobre 2019, n. 44667, Cristini, Rv. 278191, cit.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-118-10500">
      <label><sup>118</sup></label>
      <p><xref rid="ref-37-10500" ref-type="bibr">DEL CORSO S., “Pubblica funzione e pubblico servizio di fronte alla trasformazione dello Stato: profili penalistici”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 1989, p. 1036 ss.</xref> L'A. fa in particolare riferimento alla nozione di servizio pubblico accolta dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza Carfì (1981). La pronuncia citata infatti definisce il pubblico servizio come un'attività con riguardo alla quale “risulti attribuita ai pubblici poteri un'ingerenza di tale portata ed intensità, circa l'iniziativa economica privata e l'esplicazione della libertà d'impresa, da evidenziare nel servizio disciplinato, accanto alla tutela dell'interesse privato e dell'interesse della collettività, la rispondenza di esso ad interessi pubblici la cui immanenza dia ragione alla previsione degli incisivi interventi della pubblica autorità sull'esercizio medesimo, comportando un implicito riconoscimento normativo della sua rilevanza pubblica”. Tale impostazione viene criticata, tuttavia, sotto due profili: la ritenuta incapacità di evidenziare il rapporto organizzativo di natura pubblica o privata che intercorre tra il soggetto e la struttura presso la quale opera e la difficoltà di individuare le interferenze derivanti dalla natura pubblica dell'ente o struttura presso la quale il soggetto opera e l'attività imprenditoriale (si veda in particolare p. 1071 ss). Sulla base di tali ragioni l'A formula un suggerimento nei confronti dell'interprete penale ad operare una ricognizione delle nozioni di pubblico servizio esistenti nel campo amministrativo al fine di comprendere cosa debba intendersi oggi per P.A., prestando attenzione ai profili organizzativi e funzionali dei diversi modelli organizzativi di P.A. esistenti (p. 1078).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-119-10500">
      <label><sup>119</sup></label>
      <p>Cfr. Cass. Pen., sez. VI, 16 aprile 1998, n. 7240, con particolare riguardo alla posizione di uno dei membri della società Metropolitana di Milano, concessionaria delle opere di costruzione della linea 3 della Metropolitana di Milano da parte della Regione Lombardia e del Comune di Milano negli anni '80, per una serie di episodi di corruzione che avevano portato alla creazione di un vero e proprio sistema di spartizione illecita degli appalti che privilegiava soltanto le imprese facenti parte di tale complesso sistema, con sistematica esclusione delle altre concorrenti. Si trattava, nello specifico, della convenzione 12-6-1984, stipulata con la Regione Lombardia e col Comune di Milano e integrata dalle prescrizioni della Legge regionale 12-9-1983 n. 70, con la quale la società in parola veniva investita di poteri e facoltà propri dell'ente concedente, quali la progettazione dell'opera, la direzione dei lavori, la sorveglianza, l'espletamento delle eventuali procedure espropriative, la stipulazione dei contratti di appalto con terzi, contratti che dovevano concludersi all'esito di una procedura ispirata a fini di pubblico interesse, la cui tutela veniva garantita anche attraverso la scelta libera e non condizionata del contraente. In tali casi, infatti, la procedura per l'assegnazione degli appalti (tipica funzione dell'ente pubblico competente per la realizzazione delle singole opere pubbliche), non può compiersi che tramite atti sostanzialmente amministrativi, posti in essere da soggetti che, nell'esercizio di questa attività, vanno considerati pubblici ufficiali. In precedenza, la Corte si era già espressa in maniera analoga in Cass. Pen., 14 aprile 1983, n. 2602; Cass. Pen., SS.UU., 29 dicembre 1990 n. 12221; Cass. Pen., SS.UU., 15 ottobre 1992, n. 11264.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-120-10500">
      <label><sup>120</sup></label>
      <p>Cfr. in questo senso <xref rid="ref-83-10500" ref-type="bibr">MANGIONE A., “Società concessionarie di pubblico servizio e qualifiche pubblicistiche fra “nuovi” e “vecchi” paradigmi giurisprudenziali”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 1997, fasc. 3, p. 1015</xref>, che condivide la posizione – invero in controtendenza rispetto alla consolidata <italic>opinio iuris</italic> invalsa sia nella giurisprudenza di legittimità, che in quella di merito – di due pronunce giurisprudenziali relative rispettivamente ad una vicenda di pagamento di somme di denaro ai componenti del consiglio di amministrazione di una società consortile di diritto privato per l’affidamento a terzi dell’incarico di progettazione di mercati agroalimentari all’ingrosso e alla questione della sussistenza della qualifica pubblicistica in capo a funzionari della Telecom, i quali avevano stipulato con un’azienda inglese diversi contratti per la fornitura di speciali batterie necessarie per la sperimentazione della telefonia cellulare. Nel primo caso il quesito atteneva alla natura di opere pubbliche dei mercati agroalimentari ed al carattere pubblicistico dell’attività di progettazione ad essi relativa, che veniva risolto dalla Corte di Cassazione escludendo la sussistenza della qualifica pubblicistica sulla base del rilievo che la progettazione di un mercato agroalimentare all’ingrosso aveva ad oggetto un’opera privata e non risultava disciplinata da norme di diritto pubblico. Alle medesime conclusioni giungeva il giudice del merito con riguardo al secondo caso, ove si sottolineava come la concessione intercorrente tra il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la Telecom non disciplinasse in alcun modo l’attività oggetto di giudizio (ovvero contratto stipulato con azienda privata inglese per la fornitura di batterie), in quanto l’attività di scelta ed acquisizione dei beni, nonché l’organizzazione interna del personale e dei ruoli risultavano retti da un regime privatistico. In via più generale, l’A. evidenzia la problematicità di un’applicazione automatica dello statuto penale della pubblica amministrazione alle attività svolte da imprese private, consistenti nell’espletamento di servizi pubblici in forza di un provvedimento concessorio, in virtù della diversità di base esistente tra gli obiettivi perseguiti mediante l’esercizio dell’impresa privata (principalmente volta a scopi di lucro) e quelli presi di mira dallo svolgimento di un servizio pubblico, ispirato al soddisfacimento dell’interesse collettivo e caratterizzato dal contemperamento di tutti gli interessi confliggenti, in ossequio al principio di imparzialità. Sulla base di tali presupposti, egli ritiene particolarmente problematici i casi (<italic>borderline</italic>) oggetto delle pronunce giurisprudenziali analizzate, in quanto in essi si manifesta “una costante e problematica ricerca di un equilibrio fra istanze ed esigenze disomogenee ma convergenti verso il medesimo ‘luogo’”. Si veda, altresì, <xref rid="ref-11-10500" ref-type="bibr">BENUSSI C., <italic>I delitti contro la Pubblica Amministrazione</italic>, cit., p. 111</xref>, che osserva come l'atto di concessione trasferisca in alcuni casi potestà pubblicistiche ma non in maniera automatica, in quanto la sussistenza effettiva di tali potestà va verificata in rapporto alla singola attività concretamente svolta dal soggetto agente. L'esempio riportato concerne in particolare i soggetti che prestano la propria attività nell'ambito di Trenitalia s.p.a., ai quali non può essere attribuita la qualifica pubblicistica (di p.u. o di i.p.s.) automaticamente sulla base della sola circostanza che essi svolgono le proprie mansioni presso un ente concessionario di un servizio pubblico. Occorre invece che si accerti caso per caso se la specifica attività posta in essere dal singolo soggetto nel caso concreto sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia svolta mediante l'esercizio di poteri deliberativi, autoritativi o certificativi (p.u.) ovvero in mancanza di questi ultimi poteri (i.p.s.).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-121-10500">
      <label><sup>121</sup></label>
      <p>Si veda per un commento alla disposizione in esame <xref rid="ref-56-10500" ref-type="bibr">FURNO L., “Art. 7”, in GIOVAGNOLI R.-ROVELLI G. (a cura di), <italic>Codice dei Contratti Pubblici</italic>, Milano, 2024, p. 64 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-122-10500">
      <label><sup>122</sup></label>
      <p>Una concezione restrittiva con riguardo al ricorso all’affidamento diretto a società <italic>in house</italic> in ottica pro-concorrenziale era accolta dall’art. 192 del previgente codice degli appalti che prevedeva, ai fini dell’affidamento <italic>in house</italic> di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, la necessità di una motivazione rafforzata mediante la quale dare conto delle ragioni delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta e, in ultima analisi, la dimostrazione del c.d. fallimento del mercato.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-123-10500">
      <label><sup>123</sup></label>
      <p>Cfr. la pronuncia della Corte costituzionale n. 218/2021, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 177 del previgente Codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016). Ragioni analoghe sono poste a fondamento della decisione della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 9 giugno 2009, causa C-480/06). Una parte della dottrina amministrativistica è critica rispetto a tale soluzione, paventando il rischio di un’elusione della disciplina della concorrenza e di una surrettizia forma di reintroduzione nel sistema delle antiche aziende speciali, cfr. <xref rid="ref-160-10500" ref-type="bibr">VILLATA R.–VALAGUZZA S., <italic>Pubblici servizi</italic>, cit., p. 278</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-124-10500">
      <label><sup>124</sup></label>
      <p>Si veda a supporto di tale impostazione, sul piano della giurisdizione in materia di servizi pubblici, Corte costituzionale, 05-06 luglio 2004, n. 204, che ha stabilito come “la materia dei servizi pubblici può essere oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la P.A. agisce esercitando il suo potere autoritativo ovvero, attesa la facoltà riconosciutale dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo, se si vale di tale facoltà”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-125-10500">
      <label><sup>125</sup></label>
      <p>Per un'ampia ricostruzione delle posizioni interpretative emerse nella giurisprudenza civile, amministrativa e contabile, con riguardo ad enti pubblici trasformati in seguito ai processi di privatizzazione in prima battuta in enti pubblici economici e successivamente in società per azioni concessionarie di pubblici servizi, con forme di volta in volta diverse di ingerenza da parte dello Stato nella gestione economica o operativa di essi, cfr. <xref rid="ref-89-10500" ref-type="bibr">MASSI S., <italic>'Pubblico' e 'Privato' nello Statuto penale degli enti privatizzati</italic>, cit., p. 58 ss.</xref> In particolare, secondo l'orientamento sposato dalla Corte dei Conti, la competenza del giudice contabile sarebbe subordinata all'impiego di denaro pubblico, a prescindere dalla natura del soggetto (si veda p. 107 e giurisprudenza ivi citata). Nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, il Consiglio di Stato fa riferimento ad un c.d. “<italic>nucleo indefettibile di pubblicità</italic>”, che sarebbe necessario ma non sufficiente a fondare la natura pubblicistica di un determinato ente, da accertarsi sulla base della sussistenza cumulativa di taluni requisiti: a) l'istituzione per legge o ad opera di una pubblica amministrazione su specifica autorizzazione legislativa; b) la determinazione in via legislativa del nome e dello scopo della società; c) la sottoposizione ad una disciplina espressa dettata dal legislatore singolare che ponga importanti deroghe alla disciplina di diritto comune che regola la società per azioni (Consiglio di Stato, sez. VI, 17.09.2002, n. 4711, in <italic>Foro italiano</italic>, 2003, 4, c. 205 ss.). Come é evidente si tratta di criteri di matrice principalmente soggettiva, ad eccezione dell'ultimo che richiede un accertamento della natura della legislazione di riferimento, che portano ad un'estensione dell'area assoggettata alla disciplina pubblicistica e dunque della giurisdizione amministrativa. Di contro la giurisprudenza civilistica tendeva inizialmente a limitare il riconoscimento della natura pubblicistica di tali enti, valorizzandone i profili di carattere squisitamente imprenditoriale e commerciale. Talune pronunce nel più recente passato avevano mostrato tuttavia un maggiore allineamento con le posizioni condivise dalla giurisprudenza amministrativistica, nel senso di individuare spesse volte, accanto alle note strutturali e gestionali di natura eminentemente imprenditoriale, anche taluni profili attinenti alla dimensione pubblicistica degli enti considerati (come è accaduto con riguardo alla società Ferrovie dello Stato s.p.a. nella sentenza a Sezioni Unite del 22.05.1991, n. 5792, rv. 472315-01). Con riguardo agli enti pubblici economici, la giurisprudenza (sia civile che amministrativa) si è tendenzialmente basata sulla natura principalmente imprenditoriale dell'attività svolta dall'ente stesso, riferendosi pertanto ad un parametro di natura quantitativa in relazione alla misura prevalente della quota-parte di attività svolta secondo criteri prettamente imprenditoriali. Anche se risultano diversi gli indici rivelatori della natura imprenditoriale dell'attività di volta in volta considerati dagli interpreti: talvolta, infatti, si fa riferimento agli strumenti di gestione (tenendo conto anche dell'eventuale sostegno economico da parte dello Stato) e alle modalità operative dell'ente; in altri casi, invece, viene attribuita importanza precipua alle finalità (di carattere pubblico o meno) perseguite mediante lo svolgimento delle attività dell'ente. In definitiva, si ritiene che si debba trattare di attività di conservazione, di scambio, di produzione di beni o servizi secondo criteri di economicità dal carattere imprenditoriale, ovvero misto, purché l'imprenditorialità risulti pur sempre suo connotato predominante (posizione reiterata anche da Cass., SS.UU., 15.03.1999, n. 531, rv. 524108-1).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-126-10500">
      <label><sup>126</sup></label>
      <p>Con particolare riguardo a quest’ultima ed al suo rapporto con la giurisprudenza penale concernente la nozione di “ente pubblico”, nelle applicazioni relative agli artt. 640, comma 2, n. 1 e 316-<italic>bis</italic> c.p., nonché in materia di ambito applicativo della disciplina del d.lgs. 231/2001, in materia di responsabilità da reato delle persone giuridiche, cfr. <xref rid="ref-69-10500" ref-type="bibr">GRASSO G.-GIUFFRIDA F., “Ai confini tra il giudice contabile e il giudice penale: il rapporto tra le giurisdizioni e la problematica nozione di ‘ente pubblico’”, in <italic>Indice Penale</italic>, 2016, p. 894 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-127-10500">
      <label><sup>127</sup></label>
      <p>Si vedano in questo senso Cass. Civ., sez. I, 06.12.2012, n. 21991, rv. 624546-01; e in precedenza Cass. Civ., SS.UU., 15.04.2005, n. 7799, rv. 518370-1; Cass. Civ., SS.UU., 26.08.1998, n. 8454, rv. 518370-01; Cass. Civ., SS.UU., 06.05.1995, n. 4989, rv. 492150-01.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-128-10500">
      <label><sup>128</sup></label>
      <p>Sulla base di tali presupposti la Corte ha ritenuto di considerare la predetta società partecipata come ordinario imprenditore commerciale, come tale soggetta alla disciplina del fallimento, anche in relazione ad una società che nel cui oggetto sociale erano ricomprese, tra l'altro, attività quali la realizzazione di parcheggi, la gestione di servizi portuali, turistici, e di trasporto, la gestione di mense, l'esecuzione di lavori di manutenzione e di giardinaggio. Cfr. Cass. Civ., sez. I, 6 dicembre 2012, n. 21991, rv. 624546). Va rilevato come, le SS.UU. della stessa Cassazione civile (n. 26283, 25 novembre 2013) abbiano sottolineato tale principio, sulla base del rilievo che sussiste una separazione tra la società, che intrattiene un rapporto di servizio con l’ente pubblico, e i soggetti che ne hanno la gestione, in qualità di organi della stessa, per cui non sarebbe possibile riferire automaticamente tale rapporto di servizio agli amministratori della società. Siffatto rapporto di autonomia contraddistinguerebbe altresì il patrimonio della società da quello dell’ente pubblico, per conto del quale essa svolge un determinato servizio pubblico o d’interesse pubblico, cosicché non ogni danno patrimoniale arrecato ad esso mediante atti di <italic>mala gestio</italic> rappresenta contestualmente un danno alla PA. La Corte fonda tali considerazioni sul dettato normativo dell’art. 2449 c.c., citando a tal fine la relazione accompagnatoria della disposizione, la quale recita “è lo Stato medesimo che si assoggetta alla legge delle società per azioni per assicurare alla propria gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-129-10500">
      <label><sup>129</sup></label>
      <p>Si veda in questo senso sempre Cass. Civ., sez. I, 6 dicembre 2012, n. 21991, rv. 624546, citata alla nota precedente.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-130-10500">
      <label><sup>130</sup></label>
      <p>Cfr. SS.UU. civili, 8 ottobre 2013, n. 26283, dove viene espressamente affermato come tali enti abbiano «solo la forma esteriore della società, ma costituiscano [...] in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essi autonomi». Se ne deduce, pertanto, che, in assenza di una reale ‘alterità’ tra patrimonio sociale e patrimonio della pubblica amministrazione, il danno arrecato al primo da amministratori della società <italic>in house</italic> vada ricondotto al danno erariale. Si vedano, tuttavia, le diverse opinioni riportate <italic>supra</italic> nelle note 27 e 28, anche in relazione all’assoggettabilità di tali enti alla responsabilità <italic>ex</italic> d.lgs. 231/2001.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-131-10500">
      <label><sup>131</sup></label>
      <p>Cfr. Cass. Pen., Sez. VI, 08 febbraio 2023 (dep. 4 maggio 2023), n. 18837, che ha annullato la sentenza di merito che aveva rinvenuto la sussistenza della qualifica pubblicistica sulla sola base della natura di società <italic>in house</italic> dell’ente presso il quale il soggetto agente prestava la sua attività, in qualità di liquidatore.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-132-10500">
      <label><sup>132</sup></label>
      <p>Si tratta di una delle possibili soluzioni indicate, ad esempio, nell’ambito dei lavori preparatori della <italic>Law Commission</italic> con riguardo alla definizione di <italic>pubblic office</italic> ai fini della riformulazione della fattispecie di <italic>common law</italic> di <italic>misconduct in public office</italic>. In particolare nel rapporto finale, trasmesso al Governo il 4 dicembre 2020 (reperibile nel sito internet <ext-link ext-link-type="uri" xlink:title="enlace" xlink:href="http://www.lawcom.gov.uk">http://www.lawcom.gov.uk</ext-link>), dopo un’ampia rassegna delle scelte operate dai legislatori di altri ordinamenti di <italic>common law</italic>, si delinea una soluzione mista, che prevede un elenco tassativo, ma caratterizzato da una certa ampiezza dei concetti ivi inclusi, di soggetti ritenuti pubblici funzionari (suscettibile di frequente aggiornamento mediante procedura semplificata), ai fini dell’applicazione delle fattispecie (una maggiormente imperniata su condotte tenute in violazione di doveri e obblighi d’ufficio o di servizio, l’altra di matrice essenzialmente corruttiva), nelle quali, secondo la proposta della <italic>Law Commission</italic>, dovrebbero essere sussunte le ipotesi che la giurisprudenza riporta attualmente al reato di <italic>misconduct in public office</italic>. Laddove l’agente rientri in una delle categorie previste dal predetto elenco, sarebbe necessario operare un ulteriore <italic>test funzionale</italic>,  tarato su ciascuna fattispecie, in cui verrebbero ricomprese le condotte di <italic>misconduct</italic>, e volto a verificare che l’attività effettivamente svolta in concreto dall’agente presenti quel contenuto di disvalore tipico correlato alla strumentalizzazione dei poteri tipici della funzione pubblica per ottenere un vantaggio indebito (nel caso di condotta di matrice corruttiva) ovvero alla violazione di doveri ed obblighi discendenti dallo svolgimento della pubblica funzione (cfr. p. 52 ss. del rapporto). Si veda, inoltre, sull’interpretazione di tale elemento nella giurisprudenza britannica più recente, <xref rid="ref-99-10500" ref-type="bibr">NICHOLLS KC C., BACARESE A., MATON J., SCOTT R., HATCHARD J. (eds.), <italic>Corruption and Misuse of Public Office</italic>, Fourth Edition, Oxford, 2024, p. 185 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-133-10500">
      <label><sup>133</sup></label>
      <p>Cfr. diffusamente <xref rid="ref-32-10500" ref-type="bibr">CORRADINO M., <italic>Manuale di diritto amministrativo</italic>, Bari, 2018, p. 104 ss.</xref>, che elenca, accanto all’art. 358 c.p., alcune norme del T.U.E.L. e il d.lgs. n. 80/1998, quali disposizioni attualmente vigenti che contengono un riferimento settoriale al pubblico servizio, senza tuttavia definirlo.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-134-10500">
      <label><sup>134</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-62-10500" ref-type="bibr">GIAVAZZI M., “I servizi di interesse economico generale nella dimensione della ‘Daseinsvorsorge’ di Forsthoff”</xref>, cit., § 9, con riguardo specifico alla definizione di servizi di interesse economico generale.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-135-10500">
      <label><sup>135</sup></label>
      <p>Si veda in questo senso <xref rid="ref-90-10500" ref-type="bibr">MATTARELLA B.G., <italic>L’attività</italic>, cit., p. 728</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-136-10500">
      <label><sup>136</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-149-10500" ref-type="bibr">SORACE D., “Un’idea di amministrazione pubblica”, in <italic>Il cittadino e la pubblica amministrazione. Giornate di studi in onore di Guido Corso</italic>, Napoli, 2016, pp. 60-61</xref>; <xref rid="ref-33-10500" ref-type="bibr">CORSO G., <italic>Manuale di diritto amministrativo</italic>, Torino, 2015, p. 30 ss.</xref>, che sottolinea la distinzione terminologica e semantica tra interesse generale ed interesse pubblico, talvolta usati promiscuamente, identificando nel primo (interesse generale) un «criterio di legittimazione dell’interesse pubblico, ossia delle politiche che ne assumono la protezione», nel secondo (interesse pubblico) appunto un interesse «codificato in una norma o in una politica o in una misura che sono in vigore», rilevando pertanto principalmente il fatto che esso sia stato «cristallizzato in una determinazione dei pubblici poteri», che pertanto può essere espressione di interessi collettivi, ma non anche generali, i quali non necessariamente assurgeranno sempre ad interessi pubblici.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-137-10500">
      <label><sup>137</sup></label>
      <p>Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 10 ottobre 1981, Carfì, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 1982, p. 765 ss. (corsivo aggiunto), con nota di <xref rid="ref-126-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., “La «parificazione» tra operatori bancari e privati secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione”</xref>; <xref rid="ref-16-10500" ref-type="bibr">BRICOLA F., “La responsabilità penale degli operatori bancari tra decisione delle Sezioni Unite e progetti di riforma”, in CANESTRARI S.-MELCHIONDA A. (a cura di), <italic>Scritti di diritto penale</italic>, Milano, 1997, p. 3215 ss.</xref> In seguito ad alcune ordinanze di rimessione proposte dalla giurisprudenza di merito, come ad esempio la Corte d’Appello di Bologna, 30 gennaio 1980, <italic>Pantellini ed al.</italic>, e Tribunale di Torino, 20 febbraio 1980, <italic>Bertaina e al.</italic>, pubblicate in <italic>Giurisprudenza commerciale</italic>, 1980, p. 704 ss., commentate da <xref rid="ref-67-10500" ref-type="bibr">GRASSO G., “Operatori bancari pubblici e privati, attività d’impresa e parità di trattamento”, ivi, p. 704 ss.</xref>, sulla controversa natura dell'attività bancaria si pronunciò anche la Corte Costituzionale (Corte Cost., 1 luglio 1983, n. 205, in <italic>Giurisprudenza costituzionale</italic>, 1983, p. 1214 ss.), la quale dichiarò tuttavia inammissibili le questioni propostele (fondate principalmente sull'ingiustificata diversità di trattamento tra i soggetti operanti nelle banche pubbliche e quelli invece operanti nelle banche private) sulla base del presupposto che le disposizioni oggetto delle richieste di declaratoria di illegittimità costituzionale sarebbero state soltanto una parte del complesso di norme interessate dalla questione generale della natura dell'attività bancaria, che richiedeva pertanto una scelta consapevole da parte del legislatore nell'esercizio della sua piena discrezionalità, volta a stabilire “in quali termini il diritto penale dell'impresa bancaria debba inquadrarsi o risolversi in un più ampio diritto penale dell'impresa” e a determinare “quali fattispecie criminose debbano considerarsi più idonee ai fini della prevenzione e della punizione di comportamenti fraudolenti”,  che non poteva essere in alcun modo devoluta alla Corte Costituzionale, la quale auspicava tuttavia un tempestivo intervento del legislatore anche alla luce della nuova normativa comunitaria. Su tale pronuncia si veda <xref rid="ref-68-10500" ref-type="bibr">GRASSO G., “La riforma della legislazione penale bancaria”, in <italic>Giurisprudenza di merito</italic>, 1987, pp. 529-530</xref>. Un tale monito della Corte costituzionale, corroborato altresì dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità in ambito civilistico, che qualificava l'attività creditizia come attività di natura privatistica, e dalla dottrina penalistica maggioritaria, che ravvisava nell'indirizzo interpretativo fatto proprio dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza Carfì uno snaturamento dell’art. 358 c.p., venne accolto dal legislatore mediante l'adozione del D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350., di recepimento della direttiva CEE 77/780 del 12 dicembre 1977.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-138-10500">
      <label><sup>138</sup></label>
      <p>Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 23 maggio 1987, Tuzet, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 1987, p. 695 ss., con nota di <xref rid="ref-105-10500" ref-type="bibr">PALIERO C.E., “Le Sezioni Unite invertono la rotta: è ‘comune’ la qualifica giuridico-penale degli operatori bancari”</xref>; <xref rid="ref-52-10500" ref-type="bibr">FLICK G.M., “Il pubblico servizio e l’impresa banca: corsi e ricorsi”, in <italic>BBTC</italic>, 1988, II, 409</xref>. Confermano un tale orientamento interpretativo Cass. Pen., sez. VI, 24 aprile 1991, Cappiello, in <italic>Giustizia penale</italic>, 1991, II, 635 ss. e Cass. Pen., SS.UU., 28 febbraio 1989, Vita, in <italic>Giustizia penale</italic>, 1989, II, 513 ss., con nota di LUPACCHINI O.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-139-10500">
      <label><sup>139</sup></label>
      <p><xref rid="ref-105-10500" ref-type="bibr">PALIERO C.E., “Le Sezioni Unite invertono la rotta: è ‘comune’ la qualifica giuridico-penale degli operatori bancari”, cit., pp. 706-707</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-140-10500">
      <label><sup>140</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-86-10500" ref-type="bibr">MARINUCCI G., “Gestione di impresa e pubblica amministrazione: nuovi e vecchi profili penalistici”, in <italic>Rivista italiana di diritto e procedura penale</italic>, 1988, p. 437</xref>, che sottolineava, altresì, come gli obiettivi della direttiva comunitaria per trasporre la quale era stato adottato il D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, fossero quelli di abbattere forme di protezionismo, riducendo gli ambiti di discrezionalità delle banche centrali nella concessione delle autorizzazioni e vincolando tali decisioni alla sussistenza di solidi parametri oggettivi sulla solidità finanziaria degli istituti e sull’affidabilità gestoria dei titolari; e di garantire un controllo delle banche centrali anche su istituti che operavano in diversi Stati membri, nell’ottica di tutelare i creditori e assicurare la solidità delle banche (p. 442). Con diversi accenti e operando numerosi distinguo basati sulla diversa disciplina di volta in volta regolante il finanziamento, cfr. anche <xref rid="ref-93-10500" ref-type="bibr">MAZZACUVA N., “Credito agevolato e responsabilità penale degli operatori bancari”, in <italic>Foro italiano</italic>, 1984, V, c. 341 ss.</xref>, che, distinguendo tra rapporti che si instaurano tra istituto di credito e imprese o privati e rapporti tra Stato e istituti di credito, individuava in seno a questi ultimi due tipi di attività: la prima di carattere istruttorio; la seconda relativa alle agevolazioni in senso stretto. Laddove la prima si inserisse in una fase procedimentale pubblica che comportasse l’esercizio di discrezionalità tecniche riconducibili a pubbliche potestà derivanti da un conferimento <italic>ex lege</italic> di un ufficio statale, la caratterizzazione in termini pubblicistici sarebbe stata in ogni caso legittima e doverosa, qualora si considerasse l’attività istruttoria pur sempre strumentale a quelle di incentivazione e sovvenzione di carattere pubblico, come caratteristica essenziale del servizio pubblico (c. 344). In relazione alla seconda, ove l’istituto di credito agisse sulla base dello schema privatistico del mandato, sarebbe stato più difficile individuare il crinale tra attività privatistica ed eventuale attività pubblicistica.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-141-10500">
      <label><sup>141</sup></label>
      <p>Cfr. Cass. Pen., SS.UU., 28 febbraio 1989, Vita e altri, in <italic>Cassazione penale</italic>, 1989, n. 1383, con commento di <xref rid="ref-162-10500" ref-type="bibr">ZANNOTTI R., “Banche e diritto penale: la terza pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione”, ivi, p. 2150 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-142-10500">
      <label><sup>142</sup></label>
      <p>Cfr., di recente, Cass. Pen., sez. VI, 22/06/2022, n. 28630, F, n.m., e , sez. VI, 6, 22/06/2023, n. 4414, Agnoletti, n.m.; sez. VI, 07/03/2024, n. 22280, Faso, in <xref rid="ref-63-10500" ref-type="bibr">GIOVAGNOLI R.-ROVELLI G. 3492 ss.</xref>, con nota di <xref rid="ref-12-10500" ref-type="bibr">BERNASCONI C., “L’incaricato di pubblico servizio “agli effetti della legge penale”. Il caso del dipendente di Poste italiane addetto alla liquidazione di buoni fruttiferi”, p. 3499 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-143-10500">
      <label><sup>143</sup></label>
      <p>Si vedano in questo senso Cass. Pen., sez. VI, 21 ottobre 2014 – dep. 10 marzo 2015, n. 10124, De Vito, rv. 262746; Cass. Pen., sez. VI, 30 dicembre 2014 (dep. 4 maggio 2015), n. 18457, Romano, rv. 263359.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-144-10500">
      <label><sup>144</sup></label>
      <p>Si veda Cass. Pen., ord. sez. VI - 29/05/2024, n. 31605.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-145-10500">
      <label><sup>145</sup></label>
      <p>In senso parzialmente analogo cfr. Cass. Pen., sez. VI, 7 marzo 2018 (dep. 13 giugno 2018), n. 27202, con particolare riguardo a soggetti operanti all’interno di ONLUS svolgenti attività sanitario-assistenziali accreditate presso il S.S.N. La Corte esclude la configurabilità della qualifica di incaricato di pubblico servizio non soltanto escludendo la natura pubblicistica in sé delle ONLUS, ma sottolineando anche come l’esercizio di attività assistenziali (mediche e non) in convenzione con il S.S.N. non comporti automaticamente la natura pubblica degli introiti derivanti dall’espletamento di tali attività.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-146-10500">
      <label><sup>146</sup></label>
      <p>Cass. Pen., sez. VI, ordinanza del 29/05/2024 (dep. 1° agosto 2024), n. 31605. Nelle more dei tempi di pubblicazione del presente lavoro, le SS.UU. della Corte di Cassazione si sono pronunciate in senso nettamente opposto all’indirizzo condiviso dalla sezione rimettente, affermando la natura pubblicistica dell’attività di raccolta di risparmio postale mediante libretti postali e buoni fruttiferi e la sussistenza della qualifica di i.p.s. in capo ai soggetti preposti ad attività di consulenza relativa alla raccolta di tale risparmio, sulla base di ampie argomentazioni ermeneutiche, che non ci sono sembrate, ad una prima lettura, pienamente convincenti (cfr. Cass. Pen., SS.UU., 29 maggio 2025 (dep. 16 ottobre 2025), n. 34036). Le motivazioni della pronuncia sono state depositate pochi giorni addietro e la brevità dei tempi a nostra disposizione non ci consente di operarne una compiuta disamina critica in questa sede.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-147-10500">
      <label><sup>147</sup></label>
      <p>Raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata da Poste per conto della Cassa depositi e prestiti, sulla base dell’art. 2, comma 1, lett. b) reg. cit. e dell’art. 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-148-10500">
      <label><sup>148</sup></label>
      <p>«La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito».</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-149-10500">
      <label><sup>149</sup></label>
      <p>Cassazione penale, SS.UU., 19.11.1981 (<italic>Carfì</italic>); 16.07.1987 (<italic>Tuzet</italic>);  07.07.1989 (<italic>Cresti</italic>). Ma anche Corte cost., n. 309/1988.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-150-10500">
      <label><sup>150</sup></label>
      <p>Risulta di particolare interesse ai nostri fini la disposizione prevista dal § 74, n. 4, lett. d), del codice penale austriaco, che estende la qualifica soggettiva di <italic>Amtsträger</italic> agli organi e ai funzionari di determinate società, caratterizzate da una serie di presupposti: a) uno o più enti territoriali nazionali o stranieri direttamente o indirettamente partecipino in esse con almeno il 50% del capitale sociale, dell’azionariato o del patrimonio netto; b) le amministrino singolarmente o collettivamente o le gestiscano mediante risorse finanziarie, economiche o organizzative; c) la loro gestione sia sottoposta al controllo della Corte dei Conti o di altro organo equiparato a quest’ultima a livello regionale o internazionale (sia facente capo ad organizzazioni internazionali che a Stati esteri)</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-151-10500">
      <label><sup>151</sup></label>
      <p>Nell’ordinamento portoghese, in considerazione della formulazione dell’art. 386 del codice penale, che ricomprende nella nozione di pubblico funzionario anche coloro i quali prestino la loro attività non soltanto in società a capitale maggioritario pubblico, ma anche in società concessionarie di servizi pubblici (da intendersi, dunque, fondamentalmente come imprese di diritto privato), si può certamente ritenere confermata la tendenza verso un allargamento delle maglie della definizione di pubblico funzionario, che rende sempre più complessa l’operazione di demarcazione tra pubblico e privato. In tale ordinamento, tuttavia, diversamente dal sistema austriaco non si è proceduto all’individuazione di parametri <italic>quantitativi</italic> (in particolare, la percentuale azionaria) ai fini dell’identificazione delle persone giuridiche private, equiparate, ai fini dell’attribuzione della qualifica soggettiva di pubblico funzionario, agli enti pubblici o alle imprese pubbliche, facendosi di contro riferimento a criteri <italic>giuridico-qualitativi</italic>, quali la sussistenza di un rapporto di concessione di servizi pubblici, ovvero, genericamente, di una partecipazione azionaria pubblica totale o maggioritaria o ancora, nell’ambito della corruzione nel settore privato e della corruzione internazionale, ad un contratto pubblico, senza specificazione di quali caratteristiche esso debba presentare.  Per un’ampia analisi della disposizione in esame si veda <xref rid="ref-114-10500" ref-type="bibr">PINTO DE ALBUQUERQUE P., “Artigo 386.°”, in PINTO DE ALBUQUERQUE P., <italic>Comentário de Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos do Homen</italic>, 3<sup>a</sup> edição actualizada, Lisboa, 2015 (novembre), p. 1232 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-152-10500">
      <label><sup>152</sup></label>
      <p>Nonostante l’ampiezza della formulazione normativa, in particolare della lettera c) del § 11, co. l, n. 2, del codice penale tedesco l’intervento di una giurisprudenza in grado di indicare tendenzialmente con precisione e continuità, attraverso analisi dettagliate delle caratteristiche delle mansioni svolte da parte dei soggetti agenti e delle forme organizzative delle istituzioni o enti, presso i quali essi operano, i criteri di delimitazione tra natura pubblica o privata dei compiti concretamente posti in essere, ha garantito un’applicazione piuttosto equilibrata delle qualifiche pubblicistiche. Sul piano applicativo, sembra di particolare interesse che in diverse pronunce il BGH abbia operato una partizione delle diverse attività o dei diversi compartimenti di attività affidate ad un determinato ente ai fini della valutazione della sua natura, come è avvenuto nel caso delle ferrovie, in seguito alla privatizzazione delle stesse. In tal caso, infatti, da una parte viene esclusa in via generale la natura pubblica della struttura, delle modalità operative e dell’attività (che pure viene considerata come un servizio essenziale per la collettività) della società per azioni <italic>Deutsche Bahn AG</italic> ( BGHSt 49, 214, 219); dall’altro, tuttavia, si ritiene che la società che si occupa della pianificazione e della messa in opera di nuove tratte ferroviarie - per la peculiarità delle caratteristiche della sua struttura e delle sue modalità operative - sia ancora soggetta ad un regime di carattere pubblico, con conseguente sussistenza della qualifica pubblicistica in capo ai soggetti che ivi svolgono la loro attività. Le argomentazioni poste a fondamento di tale soluzione, che opera pertanto una distinzione tra gestione dell’infrastruttura e gestione del servizio, si fondano sull’individuazione di alcuni indici sintomatici, già individuati su un piano generale in precedenza, ossia a) la proprietà del 100% delle azioni della stessa società da parte dello Stato; b) lo svolgimento dell’attività società secondo le regole proprie del mercato; c) il regime di monopolio delle prestazioni e dei servizi resi, quindi mancanza di società concorrenti nel settore economico-commerciale di intervento; d) i costi relativi alla produzione ed alla prestazione dei servizi della società posti a carico dello Stato; e) la necessità dell’approvazione statale (tramite il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture) per la pianificazione e la messa in opera dei progetti; f) la natura pubblica delle procedure di assegnazione dei contratti e degli appalti (BGHSt 52, 290, in particolare 294; BGHSt 56, 97, 102). L’applicazione talvolta restrittiva delle qualifiche pubblicistiche da parte della giurisprudenza viene di frequente <italic>compensata</italic> dall’inquadramento di tali soggetti nel novero dei soggetti attivi della fattispecie di corruzione nell’ambito dei rapporti commerciali, prevista dal § 299 StGB, laddove sussistano gli elementi costitutivi della fattispecie, che ha uno spettro di tutela maggiormente concentrato sui profili del rispetto delle regole del mercato e della concorrenza.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-153-10500">
      <label><sup>153</sup></label>
      <p>Cfr. Law Commission, <italic>Misconduct in Public Office – Issues Paper 1: The Current Law</italic>, 20 gennaio 2016, reperibile nel sito internet <ext-link ext-link-type="uri" xlink:title="enlace" xlink:href="http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2016/01/misconduct_in_public_office_issues-1.pdf">http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2016/01/misconduct_in_public_office_issues-1.pdf</ext-link>; Law Commission, <italic>Reforming Misconduct in Public Office</italic>. <italic>A Consultation Paper</italic>, Consultation Paper n. 229; Law Commission, <italic>Misconduct in Public Office</italic>, n. 397, presentata in Parlamento alla fine del 2020, per il contenuto del quale si rimanda alla nota 132.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-154-10500">
      <label><sup>154</sup></label>
      <p>Si veda, in questo senso, <xref rid="ref-133-10500" ref-type="bibr">SCALIA V., <italic>La corruzione:</italic> a never ending story, cit., p. 450</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-155-10500">
      <label><sup>155</sup></label>
      <p>Art. 24.2: “Se considerará funcionario público todo el que por dispocisión immediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente partecipe en el ejercicio de funciones públicas”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-156-10500">
      <label><sup>156</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-58-10500" ref-type="bibr">GARCÍA ARÁN M., “Capítulo I – Las entitades del sector público empreserial y el concepto penal de funcionario público”, in CUGAT MAURI (dir.), <italic>La Prevención de la Corrupción en las Empresas Públicas</italic>, Valencia, 2025, p. 31 ss.</xref>; VALEIJE I., “Reflexiones sobra los conceptos penales de funcionario público, funzione pública y ‘personas que disempeñan una funcion pública’”, cit., 447. Si vedano, altresì, <xref rid="ref-87-10500" ref-type="bibr">MARTÍN LORENZO M., “Concepto de funcionario publico y esternalización de funciones públicas”, in MAQUEDA ABREU L.-MARTÍN LORENZO M.-VENTURA PÜSCHEL A. (coord.), <italic>Derecho Penal para uno Estado social y democrático de derecho</italic>, Madrid, 2016, 209 ss.</xref>, che si occupa, in particolare, della possibilità di estendere il concetto di ‘funcionario público’ ai soggetti operanti all’interno di enti giuridici di diritto privato, aventi alcune caratteristiche comuni, quali i) una specializzazione nel campo di attuazione, che si concreta nella capacità tecnica del personale esperto dell’ente e in un’organizzazione interna con mezzi tecnici per esercitare i compiti corrispondenti: idoneità valutata da altri enti di accreditamento pubblico o privato, che svolgono un esame iniziale e il controllo del mantenimento delle condizioni; ii) la sottoposizione ad un regime tariffario, o di controprestazioni economiche, relativo all’esercizio di funzioni pubbliche; iii) un regime speciale di responsabilità con obbligo di sottoscrizione di una polizza di assicurazione di copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività; iv) organizzazioni/persone giuridiche e non persone fisiche individuali, alle quali sia stato esternalizzato lo svolgimento di funzioni pubbliche; v) enti competenti ad assumere decisioni vincolanti mediante l’esercizio di funzioni di controllo, ispezione e certificazione della conformità alla legislazione vigente, in quanto dotati di poteri ispettivi e certificativi, idonei a comportare una restrizione dei diritti e delle libertà dei cittadini. Al di là delle conclusioni tratte dall’A. con riguardo alla possibilità di ritenere funzionari pubblici soggetti operanti – a qualsiasi titolo – nell’ambito di tali enti, che non ci paiono condivisibili in relazione alle argomentazioni giuridiche addotte, risulta, ai nostri fini, di interesse l’esame condotto sull’applicazione concreta del concetto di ‘esercizio di funzioni pubbliche’ in questi casi e sul ‘titolo giuridico abilitante’, necessario, ai sensi dell’art. 24, co. 2, del codice penale spagnolo per fondare la sussistenza della qualifica di funzionario pubblico, al di fuori delle ipotesi di corruzione, malversazione e traffico di influenze illecite, nelle quali si può prescindere da tale titolo. Oltre all’accreditamento già menzionato <italic>sub</italic> i), che può assumere anche natura privata, l’A. ritiene necessario che sussista un formale provvedimento amministrativo promanante dalla P.A. che attesti la sussistenza nell’ente in esame dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni pubbliche di controllo, ispezione e certificazione; <xref rid="ref-59-10500" ref-type="bibr">GARCÍA ARROYO C., “La implementación de la normativa internacional en el ordinamiento español: el concepto penal de funcionario público tras la LO 1/2019”</xref>, in <ext-link ext-link-type="uri" xlink:title="enlace" xlink:href="https://laadmnistracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1510046#nota7">https://laadmnistracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1510046#nota7</ext-link>, 26, che segnala altresì una certa incoerenza sistematica, dovuta a una differenza semantica tra la formulazione della seconda ipotesi prevista dall’art. 24, co. 2, nella parte generale del Codice penale, in relazione alla ‘partecipazione all’esercizio di una funzione pubblica’ e la diversa terminologia utilizzata dal legislatore nella redazione di alcune fattispecie della parte speciale, relative in particolare alla corruzione (artt. 423, 424 e 427) dopo le modifiche apportate dai più recenti interventi normativi del 2015 e del 2019 per dare adeguata trasposizione agli strumenti europei di tutela degli interessi finanziari dell’Unione, che, accanto ad un elenco esemplificativo di soggetti (in cui si fa espresso riferimento, tra gli altri, a giurati, arbitri, nazionali e internazionali, periti), prevede una clausola di chiusura che include qualsiasi altra persona che ‘esercita una funzione pubblica’ (artt. 423 e 424), sembrando così accedere ad un concetto più restrittivo rispetto al requisito oggettivo richiesto dall’art. 24, co. 2, per cui rileva già la partecipazione all’esercizio della funzione. Analoghe perplessità sono sollevate con riguardo alla formulazione dell’art. 427, che, alla lett. b) contiene una formulazione largamente coincidente con quella degli artt. 423 e 424, con riguardo alla persona esercente una funzione pubblica, mentre alla lett. d) (aggiunta nel 2019) si estende il novero dei soggetti attivi dei reati ivi indicati agli esercenti di un servizio pubblico’. Va sottolineato come a tale ultima norma rinviano anche gli artt. 431 e 435, in materia di traffico di influenze illecite e malversazione, con riguardo all’individuazione dei soggetti attivi (27 ss.).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-157-10500">
      <label><sup>157</sup></label>
      <p>Si veda in questo senso <xref rid="ref-117-10500" ref-type="bibr">RAMON RIBAS E., <italic>La derogación jurisprudencial del artículo 24.2 CP (concepto de funcionario público)</italic>, in <italic>Estudios Penales y Criminológicos</italic>, 2014, vol. XXXIV, 173-223</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-158-10500">
      <label><sup>158</sup></label>
      <p>Si tratta della proposta contenuta nell'ampia monografia di <xref rid="ref-81-10500" ref-type="bibr">MANES V., <italic>Servizi pubblici e diritto penale</italic>, cit., p. 213</xref>, ove l'A. precisa altresì che si tratterebbe di “attività, volte a soddisfare bisogni collettivi, sottoposte ad una disciplina pubblicistica (‘norme di diritto pubblico e atti autoritativi’) che si traduca in uno speciale contesto istitutivo-organizzativo (concessione/affidamento/conferimento) e nella strutturazione dell'attività in una dimensione anti-competitiva (monopolio legale/privativa/riserva), che ponga cioè il soggetto erogatore in una posizione differenziata e ‘privilegiata’ rispetto ad altri competitori, sottraendolo al gioco della concorrenza” (p. 214). L'A. auspica altresì una riformulazione dell'art. 358 c.p., che tenga conto dei predetti rilievi e preveda: “Agli effetti della legge penale sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi quell'attività diretta a soddisfare bisogni generali svolta da un qualsiasi soggetto, pubblico o privato, sulla base di un atto di conferimento della pubblica amministrazione e dell'affidamento di un diritto speciale o esclusivo, limitatamente agli ambiti sottratti al contesto concorrenziale. Non configura pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine e la prestazione di opera meramente materiale.” (pp. 218-219).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-159-10500">
      <label><sup>159</sup></label>
      <p>In senso parzialmente analogo, <xref rid="ref-111-10500" ref-type="bibr">PICOTTI L., “Le «nuove» definizioni penali di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio nel sistema dei delitti contro la pubblica amministrazione”, cit., p. 318 ss.</xref>, il quale ritiene come la valutazione del solo criterio oggettivo, facente riferimento alle norme di diritto pubblico, non sia sufficiente a individuare parametri certi di delimitazione esterna tra attività pubblicistica e attività privatistica; sarebbe altresì necessario il riferimento “alle sottostanti relazioni «soggettive» con la pubblica amministrazione, quale <italic>ente</italic> distinto dall'<italic>attività</italic> esplicata dal <italic>soggetto</italic>, che proprio in ragione dell'«incarico» da parte di quella si vede riconosciuta la qualifica pubblica”.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-160-10500">
      <label><sup>160</sup></label>
      <p>Secondo tale impostazione, pertanto, in una prospettiva <italic>de iure condendo</italic>, la norma dovrebbe recitare come segue: «È pubblico agente chiunque svolge una [pubblica] funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria. È pubblica la funzione amministrativa caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. È altresì pubblico agente chiunque svolge un’attività in regime di concessione o altrimenti delegata dalla Pubblica Amministrazione ovvero un’attività economica presso enti il cui capitale è detenuto in tutto o in maggioranza dallo Stato». Cfr. in questo senso <xref rid="ref-41-10500" ref-type="bibr">DI GIOVINE O., “Le qualifiche pubblicistiche”, in MANNA A. (a cura di), <italic>Materiali sulla riforma dei reati contro la pubblica amministrazione. La tutela dei beni collettivi: i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.</italic>, Padova, 2007, pp. 423-433</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-161-10500">
      <label><sup>161</sup></label>
      <p>Si veda <xref rid="ref-4-10500" ref-type="bibr">AMORE N., <italic>Pubblico e privato nei delitti a soggettività ristretta</italic>, cit., p. 244 ss.</xref></p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-162-10500">
      <label><sup>162</sup></label>
      <p>Si veda in questo senso <xref rid="ref-123-10500" ref-type="bibr">ROMANO M., <italic>I delitti contro la pubblica amministrazione. I delitti dei privati. Le qualifiche soggettive pubblicistiche</italic>, cit., pp. 386-388</xref>.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-163-10500">
      <label><sup>163</sup></label>
      <p>Cfr. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale, Bruxelles, 6.9.2021, COM (2021) 536 final, punto 3.3.2. Si tratta di rilievi non reiterati nella seconda relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’attuazione della medesima direttiva, Bruxelles, 16.9.2022, COM (2022) 466 final. Vengono, di contro, menzionati i medesimi rilievi nello studio preliminare all’adozione della proposta di direttiva contro la corruzione (COM) 2023/234, avvenuta il 3 maggio 2023, di GAGLIO I., GUZZON J., BARTZ K., MARCOLIN L., KRYEZIU R., dal titolo ‘Strengthening the fight against corruption: assessing the EU legislative and policy framework’, 15.12.2022, p. 70.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-164-10500">
      <label><sup>164</sup></label>
      <p>Si veda il documento del Consiglio adottato a Bruxelles il 17 giugno 2024 (OR. en) 11272/24, COPEN 322, JAI 1058, DROIPEN 181, CODEC 1552.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-165-10500">
      <label><sup>165</sup></label>
      <p>La riformulazione della proposta ha comportato l’inserimento del considerando 9a, che stabilisce come tali compiti possano includere la partecipazione attiva allo svolgimento e all’esecuzione di funzioni governative, la determinazione e l’attuazione di politiche, l’applicazione delle leggi e del diritto, la proposta e l’attuazione di leggi, l’adozione e l’attuazione di decreti, la decisione sulla spesa governativa, la decisione sulla nomina di individui in relazione a funzioni chiave di carattere esecutivo, amministrativo, legislativo o giudiziario, decisione di casi giudiziari.</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-166-10500">
      <label><sup>166</sup></label>
      <p>Definito come qualsiasi persona chiamata ad esprimere una decisione giuridicamente vincolante in relazione a controversie sottoposte volontariamente dalle parti ad un accordo di arbitrato, laddove tale <italic>status</italic> sia previsto dalla normativa nazionale (art. 2, n. 3).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-167-10500">
      <label><sup>167</sup></label>
      <p>Definito come qualsiasi persona che agisce come componente di un organo responsabile di decidere sulla colpevolezza di un soggetto imputato nell’ambito di un processo sulla base del diritto nazionale (art. 2, n. 4).</p>
      </fn>
      <fn fn-type="other" id="fn-168-10500">
      <label><sup>168</sup></label>
      <p>Cfr. <xref rid="ref-81-10500" ref-type="bibr">MANES V., <italic>Servizi pubblici e diritto penale</italic>, cit., p. 220</xref>.</p>
      </fn>
    </fn-group>
  </back>
</article>